Con la risoluzione n. 9/E del 15 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ricevute rilasciate agli assistiti in occasione del pagamento del ticket per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono esenti dall’imposta di bollo - ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47 - in applicazione del D.P.R. n. 642/1972.
Le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla Legge n. 8/1990, e successive modifiche e integrazioni, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47, prevista dall’art. 13 della Tariffaallegato A della D.P.R. n. 642/1972. Così l’Agenzia nella Risoluzione n. 9/E del 15 gennaio 2014. Il quesito. L’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione posta da un contribuente in merito all’applicabilità dell’imposta di bollo alle ricevute per il pagamento del ticket per prestazioni sanitarie di importo superiore a 77,47 euro, limite oltre il quale è prevista l’applicazione dell’imposta in esame alle ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria art. 13, nn. 1 e 2, Tariffa - allegato A, D.P.R. n. 642/1972 . Ebbene, il quesito sottoposto all’amministrazione finanziaria riguardava il caso in cui, per prestazioni prescritte in più ricette mediche e per un importo totale superiore alla suddetta cifra, era stata rilasciata dalla struttura sanitaria un’unica ricevuta con il totale della somma. Ticket sanitari senza bollo. L’Agenzia ha chiarito che in tal caso l’imposta di bollo non si applica. L’art. 9, tabella B, allegata al D.P.R. numero /1972, infatti, esenta dal pagamento dell’imposta gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei contributi e, ad avviso dell’Agenzia, il pagamento del ticket è a tutti gli effetti un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare per legge per ottenere l’assistenza sanitaria. A sostegno della soluzione fornita, l’amministrazione ha richiamato l’art. 1 Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica della legge n. 8/1990, secondo cui è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sugli esami diagnostici e sulle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale dal Servizio Sanitario Nazionale e da strutture con esso convenzionate. Il precedente. L’Agenzia richiama altresì una precedente Risoluzione n. 311596/1982 in cui aveva avuto modo di precisare che La partecipazione alla spesa delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio posta a carico degli assistiti deve considerarsi quale versamento integrativo ai contributi obbligatori dovuti a norma di legge per ottenere l'assistenza sanitaria , confermando il beneficio tributario dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti concernenti strettamente i rapporti tra l’ente cui incombe l’obbligo di fornire le prestazioni e gli assistiti, anche quando le prestazioni stesse sono rese, di fatto, a mezzo dei gabinetti specialistici convenzionati . fonte www.fiscopiu.it
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