Nel caso di omessa notifica dell’avviso ex articolo 605, comma 5, c.p.p. all’unico difensore di fiducia nominato, il Giudice, se detto difensore non sia più reperibile, deve procedere alla nomina di un difensore di ufficio all’imputato.
Dunque la omessa notifica dell’avviso, o la sua notifica in termine differente rispetto a quello ex lege prescritto, agendo direttamente sulle garanzie difensive fondamentali riconosciute all’imputato, costituisce violazione di legge integrante nullità di ordine generale, deducibile nei limiti previsti dagli articoli 180 e 182 c.p.p., posto che detto termine costituisce condizione indefettibile che la legge processuale richiede per l’espletamento dell’assistenza e della difesa cui l’imputato ha diritto. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10559/2013, depositata il 7 marzo scorso. Il caso. L’imputato condannato in primo grado per violazione della normativa dettata in tema di reati tributari e fiscali, frapponeva appello avverso alla predetta sentenza. La Corte territorialmente competente, disponeva notifica dell’avviso ex articolo 605, comma 5, c.p.p. all’unico difensore di fiducia nominato. Tale avviso non veniva però notificato al difensore posto che esso risultava essere cancellato dall’ordine di appartenenza. La Corte d’appello procedeva in udienza alla nomina, ex articolo 97 comma 4 di difensore d’ufficio prontamente reperibile e disponeva darsi luogo a giudizio. Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale proponeva ricorso l’imputato eccependo violazione di legge in riferimento all’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso per la celebrazione dell’udienza di appello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte, nell’assumere la propria decisione, ribadisce ancora una volta in punto si consideri che la Giurisprudenza ha cominciato a pronunciarsi sin dal lontano 1992 con la sentenza numero 4878 , la funzione attribuita all’avviso previsto dalla norma. Detto avviso svolge una precisa e insostituibile funzione rispetto all’esercizio del diritto di difesa. Esso deve consentire al difensore di poter, per tempo, conferire con il proprio cliente ai fini di «concordare ed apprestare la linea difensiva». L’omessa notifica dell’atto al difensore non può essere in alcun modo sanata. Ciò significa che il termine di 20 giorni ha ovvia natura perentoria e che, quindi, mai ed in nessun caso può subire compressioni o diminuzioni. Certo si tratta di principio già accertato e patrimonio della Giurisprudenza di legittimità, ma, è bene sottolinearlo, spesso misconosciuto dalla Giurisprudenza di merito. Sempre dalla natura e dalla funzione attribuita alla norma discende una conseguenza di non poco, anzi di grande conto l’omessa notifica dell’atto al difensore non può essere in alcun modo sanata. Ovvero, nel momento in cui il difensore di fiducia, o di ufficio, non sia stato fatto oggetto di notifica è pacifico che la notifica vada rinnovata. Avvocato cancellato dall’Ordine di appartenenza. Nel caso in cui, come occorso nella vicenda processuale che ha generato la pronuncia in commento, il difensore di fiducia non sia più reperibile, poiché cancellato dall’Ordine di appartenenza, il Giudice dell’appello si trova, ovviamente, nella condizione di dover nominare all’imputato, che allo stato ne è sprovvisto, nuovo difensore d’ufficio. Detto difensore va nominato secondo la procedura indicata dall’articolo 97 del codice di rito. La Suprema Corte in punto detta, con chiarezza esemplare, quale sia la corretta procedura da seguire ai fini di non compromettere e ledere il diritto di difesa, individuandone gli estremi nel dettato dell’articolo 97, comma 1, c.p.p. e, per converso, escludendo che possa ricorrersi alla assai più semplice, ma meno garantista, previsione contenuta nell’articolo 97, comma 4, c.p.p La soluzione indicata poggia sulla impossibilità per il Giudice di procedere alla celebrazione del giudizio senza che prima del medesimo il difensore sia stato concretamente posto in condizione la di poter «disporre» del termine previsto dall’articolo 605, comma 5, c.p.p. ai fini di concordare e predisporre la difesa dell’imputato previa colloquio con il medesimo. L’esercizio del diritto di difesa deve essere caratterizzato dai connotati di effettività e non di mera formalità. La pronuncia in commento indica quale procedura da seguirsi per giungere alla nomina del difensore d’ufficio all’imputato rimastone sprovvisto indicandola in quella dettata dall’articolo 97, comma 1, c.p.p Si tratta di una indicazione condivisibile, di pregio e finalizzata a porre rimedio alla nomina di difensori tanto prontamente reperibili quanto prontamente disponibili alla rinuncia ad ogni richiesta di termini a difesa che, grazie alla propria condotta, censurabile quantomeno sotto un profilo deontologico, riducono la celebrazione di molti? processi a mero simulacro. Il difensore d’ufficio ha, o meglio sarebbe dire, deve poter godere degli stessi diritti spettanti al difensore di fiducia, posto che, la Costituzione, le Convenzioni Internazionali e la norma processuale, impongono che fra le due posizioni non vi siano differenze in tal senso. La difesa, l’esercizio del diritto di difesa deve essere caratterizzato dai connotati di effettività e non di mera formalità. Sotto questo preciso profilo, reso sempre più evidente anche in virtù della Giurisprudenza elaborata dalle Corti sovranazionali, la pronuncia in commento pare condivisibile. Alla classe forense ed ai difensori il compito di ricordare al Giudice l’esistenza del principio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio – 7 marzo 2013, numero 10559 Presidente Lombardi – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26.1.2012 la Corte di Appello di Caltanisetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela, in composizione monocratica, emessa in data 2.12.2010, con la quale V.C. era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'articolo 10 ter D.L.vo 74/2000. Rilevava la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che inconferente era il richiamo all'articolo 35 co.7 D.L.vo 223/2006, in quanto la norma contestata fa riferimento all'imposta evasa a prescindere dalle modalità di accertamento. La possibilità di dedurre in compensazione eventuali crediti era stata, poi, solo genericamente dedotta. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, correttamente il primo giudice aveva ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche per la gravità del fatto e l'intensità del dolo e di negare il beneficio della sospensione in considerazione dei precedenti penali. 2. Ricorre per cassazione il V. , a mezzo del difensore, eccependo con il primo motivo la nullità della sentenza per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso per l'udienza del giudizio di appello. La Corte territoriale, senza verificare la mancanza di siffatta notifica, ha ritenuto ugualmente, previa nomina di un difensore di ufficio, di deliberare. La nullità insanabile e rilevabile anche di ufficio si riverbera sull'intero giudizio di appello. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 ter D.L.vo 74/2000,nonché l'illegittimità del diniego del beneficio della sospensione, non essendo i precedenti ostativi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Venendo denunciata la violazione di norme processuali la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto, per cui è consentito l'accesso agli atti. Ai sensi dell'articolo 601 co.5 c.p.p. veniva disposta la notifica all'avv. Giulio Piazza, unico difensore di fiducia di V.C. , dell'avviso che il giudizio di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Gela del 2.12.2010, era stato fissato per l'udienza del 26.1.2012. Tale avviso non veniva, però, notificato all'avv. Piazza, in quanto, come si legge nella relata dell'ufficiale giudiziario, lo stesso è stato cancellato dall'Ordine degli avvocati di Gela . Anche se non risulta ben chiaro dalla suddetta relata, è da ritenere, non facendosi cenno al trasferimento presso altro Consiglio dell'Ordine, che il predetto difensore non fosse più abilitato al patrocinio legale. È comunque pacifico che, come accertato in data 16.12.2011, il V. fosse rimasto sprovvisto di assistenza difensiva, per cui, a norma dell'articolo 97 co. 1 c.p.p., si sarebbe dovuto provvedere alla tempestiva nomina di un difensore di ufficio l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio al quale andava dato avviso dell'udienza del giudizio di appello ai sensi dell'articolo 601 co. 5 c.p.p., almeno venti giorni prima, per consentirgli di concordare con l'imputato e apprestare la linea difensiva. Tale adempimento non risulta effettuato ed anzi la Corte territoriale, senza avvedersi che l'avviso per l'udienza non era stato notificato all'unico difensore di fiducia, ha provveduto in udienza alla nomina di un difensore di ufficio ex articolo 97 co. 4 c.p.p. come se ricorressero le condizioni ivi indicate la norma fa riferimento al mancato reperimento, all'abbandono della difesa o alla mancata comparizione del difensore di fiducia o di quello nominato di ufficio a norma dei commi 2 e 3 ma non all'Ipotesi in cui l'imputato sia rimasto completamente privo dell'assistenza del difensore, già in precedenza accertata. Perfino l'inosservanza del termine di venti giorni di cui all'articolo 601 co. 5 c.p.p. da luogo a nullità di ordine generale pur se rilevabile e deducibile nei limiti cui agli articolo 180 e 182 c.p.p. , in quanto tale termine costituisce condizione indefettibile che la legge processuale richiede per l'espletamento dell'assistenza e della difesa cui l'imputato ha diritto Ex multis Cass. penumero Sez. 1, 21.1.1992 numero 4878 . 3. Il mancato avviso dell'udienza di appello all'unico difensore di fiducia integra una nullità, per quanto in precedenza esposto, riconducibile alla previsione di cui all'articolo 178 co. 1 lett. c c.p.p. essendo l'imputato rimasto privo di assistenza del difensore per la fase preliminare al giudizio , insanabile e rilevabile ai sensi dell'articolo 179 co. 1 c.p.p. anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanisetta per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ovviamente ogni altra doglianza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanisetta.