Il suo gettito confluisce interamente in un fondo per l’erogazione di contributi «a favore di studenti capaci e meritevoli», sì che la Regione e l’ente erogatore non possono distrarlo per altri fini, né operare arbitrarie riduzioni.
È questo il principio di diritto enunciato dalla sentenza del Tar Torino - sez. I - numero 171 dello scorso 7 febbraio. Il caso. Sei universitari, pur risultando «idonei non vincitori», non percepivano alcun contributo previsto dalla legge sul diritto allo studio ed impugnavano gli atti della procedura per la formazione delle graduatorie delle borse di studio, contestando la falsa applicazione delle norme in materia ed una presunta distrazione dei fondi e/o la loro arbitraria riduzione, contraria al menzionato vincolo di destinazione. Con l’associazione nazionale di categoria citavano tre università piemontesi, la Regione e l’Edisu ente erogatore per il saldo delle somme dovute. L’università eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, perché estranea alla burocrazia sottesa a queste attività e, perciò, era estromessa. Le Pa contestavano vari vizi, tutti respinti, sì che sono stati condannati a pagare i ricorrenti con le restanti entrate o reperendo fondi integrativi. Devono essere impugnate le delibere regionali ed il ricorso deve essere notificato a tutti i vincitori? È questa, per l’Edisu, l’asserita duplice violazione commessa dagli attori. Il Tar non ha accolto questa tesi. Il ricorso non pregiudica chi ha ottenuto il contributo, ma chiede l’annullamento di tutti gli atti, richiamati nel bando, sui criteri e sulla quantificazione degli stanziamenti «in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui l'autonoma impugnativa degli atti a contenuto generale è configurabile soltanto quando sussista una lesione immediata e diretta delle posizioni dei destinatari». Si chiede il saldo di tutti i «non vincitori» sino all’esaurimento delle entrate della tassa, solo parzialmente attribuite a tale scopo, in deroga alla legge. Il comportamento dei ricorrenti è lecito sono determinazioni che confluiranno nel bilancio dell’erogatore «con modalità ed effetti ex ante non prevedibili» e, perciò, il loro pregiudizio non è diretto e reale. Sono, quindi, appellabili «gli atti e/o i comportamenti applicativi che incidano nella sfera degli interessati, in quanto solo alla stregua del comportamento successivamente tenuto dall'amministrazione la lesione si è manifestata chiaramente» CDS sez. V 372/89 . Non doveva essere notificato a tutti gli assegnatari. Legittimità ad agire dell’Unione degli Universitari. Un’associazione di categoria o sindacato deve tutelare tutti gli iscritti, con azioni od interventi ex articolo 105 c.p.c., evitando un conflitto di interessi ex multis CDS sez. VI numero 351/07, Tar Lazio sez. I ter nnumero 649/12 sez. II ter numero 3331/12 e sez. II numero 7823/12 , irrilevante, però se, al vaglio del G.A., risulta «potenziale, occasionale o meramente fattuale con singoli esponenti della categoria o associati» CDS sez. VI numero 710/09, Tar Lazio sez. II numero 7516/12 . Nel nostro caso è assente fini statutari e tutela collettiva chiede la «affermazione del diritto allo studio quale possibilità oggettiva di accesso alla formazione superiore e di sostegno fino alla conclusione del percorso formativo» e di eliminare il vantaggio avuto da pochi grazie agli atti impugnati. Quadro normativo. L’istruzione è un diritto fondamentale articolo 2, protocollo 1 CEDU e 34 Cost. . Le LL. 390/91, 549/95 e 662/96 istituiscono, dettandone i criteri e le modalità di assegnazione, borse di studio e prestiti d’onore per i meritevoli da finanziare interamente con tasse regionali ad hoc . Questa ultima norma articolo 1, comma 89 istituisce un « fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore», destinato ad essere ripartito - fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti - sulla base dei criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». È destinato anche alle borse di studio ex articolo 16, comma 4, L. 390/91. Il decreto del 2011 disponeva che dovevano essere attribuiti «sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro» DPCM del 9/4/01 . Per le università è istituito un ente, sotto il controllo della Regione, che gestisce le pratiche e l’erogazione degli stessi. Il Piemonte, con la LR 16/92, ha sancito che agli idonei deve essere garantita la borsa per l’intera durata del corso di studi, il cui importo è stabilito annualmente. Funzione del fondo integrativo . È «ispirato ai tre principi a della distinzione di ruoli tra Stato e Regioni, b della attribuzione a queste ultime delle funzioni attuative del diritto allo studio e c del contemperamento degli interventi economici con i vincoli di bilancio». Lo stato ha «funzione di indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi in materia», la Regione, tramite l’ente erogatore, l’attua, rimuovendo gli ostacoli all’esercizio di tale diritto. La LR 53/96 pone un tetto minimo ai fondi, pari a 20 milioni, al di sotto del quale esso non è garantito. Vincolo di destinazione. Il fondo è finanziato interamente dalle tasse regionali per il diritto allo studio tassa di scopo non può essere arbitrariamente ridotto, né queste somme possono essere distratte per altri fini. La decisione del Tar. Il G.A. ha condannato le Pa, perché la loro condotta viola i principi costituzionali e le fonti di diritto primarie leggi nazionali ed UE dovranno impiegare, per quanto di loro competenza, i residui introiti o reperire risorse integrative da inserire nel bilancio sino al loro esaurimento per dare contributi agli idonei. Nulla, però, vieta all’Edisu di introdurre «ulteriori requisiti individuali necessari per potere accedere all’assegnazione della borsa di studio».
TAR Torino, sez. I, sentenza 24 gennaio - 7 febbraio 2013, numero 171 Presidente Balucani - Estensore Pescatore Fatto e diritto 1 Con ricorso notificato il 14.02.2012 e depositato il 14 marzo 2012 l’Unione degli Universitari, in persona del suo legale rappresentante, e i sei studenti universitari, meglio indicati in epigrafe, dichiarati “idonei” non vincitori nella graduatoria di ammissione alla borsa di studio a.a. 2011/2012, hanno impugnato gli atti afferenti alla suddetta procedura, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni legislative regolanti l’accesso alle borse di studio per studenti meritevoli e capaci. Il ricorso è stato notificato all’Edisu Piemonte, alla Regione Piemonte e all’Università degli Studi di Torino. Quest’ultima ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, non vedendosi implicata in alcun modo nelle attività amministrative oggetto di contestazione. Delle rimanenti parti si è costituito l’Edisu. A seguito di fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 55 comma 10 c.p.a., acquisiti documentati chiarimenti da parte della Regione e dell’Edisu, la causa è pervenuta a decisione all’udienza del 24.01.2013. 2 L’eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall’Università appare fondata, negli stessi termini cui è stato dedotta, e come tale va accolta. 3 Per parte sua l’Edisu ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo dell’assenza di notifica nei confronti dei soggetti controinteressati vincitori della borsa di studio, nonché della mancata impugnazione delle delibere regionali che hanno determinato gli stanziamenti per l’erogazione delle borse di studio, costituenti atti presupposti rispetto alle determinazioni gravate. Sotto entrambi i profili l’eccezione non merita accoglimento. 3.1 Quanto al primo, perché degli atti impugnati viene chiesto l’annullamento solo nella parte in cui limitano l’accesso alla borsa di studio a danno degli idonei non vincitori. L’effetto conformativo conseguente alla caducazione invocata è quindi quello dell’estensione del beneficio economico a tutti gli idonei inseriti in graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi a ciò destinati. Non si ravvisano, pertanto, riflessi pregiudizievoli - conseguenti all’eventuale accoglimento del ricorso - nei confronti dei soggetti dichiarati vincitori, sicché gli stessi non possono essere qualificati come controinteressati al ricorso, ai sensi dell’articolo 41, 2° comma, c.p.a., ovvero come portatori di un interesse opposto a quello dei ricorrenti. 3.2 Quanto al secondo profilo, si osserva che La DGR numero 6/2115 del 31.05.2011 risulta richiamata nella determina del 16.12.2011 di approvazione della graduatoria, e unitamente alla stessa è stata impugnata, atteso che il ricorso introduttivo fa esplicito riferimento alle graduatorie pubblicate il 16.12.2011 e agli “atti ivi richiamati”. Peraltro, le delibere regionali indicate come atti presupposti, relative alla definizione dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio DGR numero 6/2115 del 31.05.2011 e alla quantificazione delle risorse finanziarie destinate ad alimentarle DGR numero 17 – 1443 del 28.01.2011 numero 36 – 1487 del 11.02.2011 numero 18- 2321 del 12.07.2011 , non contengono statuizioni dotate di immediata ed evidente incidenza sulla formazione delle graduatorie definitive, trattandosi di determinazioni destinate a confluire nel bilancio dell’ente erogatore Edisu , con modalità ed effetti ex ante non prevedibili. Appare pertanto rituale e tempestiva la loro impugnazione - con il ricorso per motivi aggiunti - in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui l'autonoma impugnativa degli atti a contenuto generale è configurabile soltanto quando sussista una lesione immediata e diretta delle posizioni dei destinatari. Ove, peraltro, l'incertezza del contenuto degli atti medesimi dia luogo a dubbi interpretativi, tali che non possa esserne desunta chiaramente l'immediata e concreta lesività, deve ritenersi ammissibile il ricorso radicato unicamente avverso gli atti e/o i comportamenti applicativi che incidano nella sfera degli interessati, in quanto solo alla stregua del comportamento successivamente tenuto dall'amministrazione la lesione si è manifestata chiaramente cfr. Cons. St., sez. V, 10 giugno 1989, numero 372 . 4 Sempre in via preliminare si osserva che il ricorso è stato proposto, oltre che dai sei studenti universitari in proprio, anche dall’Unione degli Universitari, associazione senza scopo di lucro che ha al centro dei propri intenti statutari “l’affermazione del diritto allo studio quale possibilità oggettiva di accesso alla formazione superiore e di sostegno fino alla conclusione del percorso formativo”. In ordine alla sua legittimazione ad agire nel presente giudizio va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui un'associazione o un sindacato non possono agire per la difesa di singole posizioni o di interessi di una sola parte degli iscritti, ma sono, invece, legittimati ad agire in giudizio a tutela sia delle prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia degli interessi collettivi della categoria stessa, interamente considerata. Sotto quest’ultimo profilo, non sussiste legittimazione alle azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerna una parte soltanto delle categorie rappresentate ovvero singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte di modo che l'associazione finisca per porsi in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati cfr. Cons. di Stato sez. VI, 30 gennaio 2007 numero 351 sez. IV, 27 aprile 2004, numero 2565 T.A.R. Lazio sez. I ter, 20 gennaio 2012, numero 649 sez. II ter, 12 aprile 2012, numero 3331 sez. II, 17 settembre 2012, numero 7823 . Nel contesto in esame, la legittimazione ad agire, s’intende, va scrutinata in relazione all'interesse astrattamente perseguito dall’associazione, restando irrilevante la ricorrenza in concreto di un potenziale, occasionale o meramente fattuale conflitto di interessi con singoli esponenti della categoria o associati cfr. T.A.R. Lazio sez. II, 04 settembre 2012, numero 7516 Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2009, numero 710 . Nel caso di specie, l’Unione degli Universitari si fa portatrice di interessi dell’intera categoria, connessi alla finalità statutaria sopra enunciata della “affermazione del diritto allo studio quale possibilità oggettiva di accesso alla formazione superiore e di sostegno fino alla conclusione del percorso formativo”. Non solo, quindi, essa persegue una finalità statutaria, ma lo fa nell’interesse dell’intera categoria rappresentata, in assenza di contrapposizioni o di potenziali conflitti di interesse derivanti al suo interno dalle posizioni azionate in giudizio. Gli atti avversati, d’altra parte, non recano un vantaggio personale e specifico ad una sola frazione dell’intera categoria al contrario, l’interesse processuale e sostanziale perseguito dall'associazione si identifica con quello dell'intero gruppo di riferimento. Sotto tutti i profili considerati, non si ravvisano ragioni di dubbio circa la legittimazione ad agire dell’associazione studentesca. 5 Nel merito, i ricorrenti deducono plurimi profili di illegittimità ed eccesso di potere degli atti impugnati. 5.1 Con un primo motivo – rubricato violazione e falsa applicazione del comma 23 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 numero 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” violazione e falsa applicazione dell’articolo 16, comma 4, della legge numero 390/1991 e dell’articolo 1, comma 89 violazione e falsa applicazione della legge numero 662/1996 al comma 89 violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del D.P.C.M. concernente il riparto del fondo di interventi integrativo tra le Regioni e le Province autonome cos’ come approvato dall’accordo stato regioni del 2 febbraio 2012, rep. numero 38/CSR – i provvedimenti impugnati vengono censurati in quanto contrastanti con una serie di disposizioni di legge che regolano il meccanismo di reperimento e di attribuzione, a favore degli enti per il diritto allo studio, dei fondi destinati in via vincolata all’erogazione di borse di studio per studenti meritevoli e capaci. Vengono richiamate in tal senso I la Legge 28 dicembre 1995 numero 549, istitutiva della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui articolo 3 comma 23 stabilisce che il gettito della tassa è “interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, numero 390” II l’articolo 16 comma 4 della legge 2 dicembre 1991 numero 390, successivamente modificato dall’articolo 1 comma 89 della legge 662/1996, che ha istituito il «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore», destinato ad essere ripartito - fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti - sulla base dei criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In relazione a tale fondo, il D.P.C.M. relativo all’anno accademico 2011 ha stabilito che “i trasferimenti sul fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio di cui all’articolo 8 L. 390/1991, sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991 numero 390”. Va precisato che l’articolo 1 comma 89 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 ha previsto che “il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della L. 2 dicembre 1991, numero 390 può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge”. A detta dei ricorrenti, nell’elaborazione della graduatoria 2011/12 degli studenti universitari beneficiari delle borse di studio, i limiti normativi sopra richiamati sarebbero stati violati, per effetto della destinazione a copertura delle assegnazioni solo di una parte dei fondi vincolati. 5.2 Con un secondo motivo – rubricato come violazione del principio di legalità, violazione dell’articolo 34 della Costituzione. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della discriminazione tra studenti egualmente meritevoli ed ingiustizia manifesta violazione degli articolo 3 e 97 Cost. – le specifiche doglianze già dedotte con il primo motivo vengono argomentate alla luce dei principi generali di legalità e uguaglianza che informano l’azione amministrativa, nonché alla stregua del diritto all’istruzione sancito dall’articolo 34 della Carta Costituzionale. 5.3 Con il terzo motivo - inerente la violazione dell’ordinamento comunitario e in particolare del principio generale dell’Unione di cui all’articolo 2 del protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo - la doglianza di ingiusta compressione del diritto allo studio viene esaminata sotto la prospettiva delle fonti internazionali vigenti in materia e immediatamente operanti nell’ordinamento nazionale. 5.4 Analogo schema argomentativo ricorre nel quarto motivo, con il quale gli atti censurati vengono rapportati ai canoni di ragionevolezza e di buon andamento che devono improntare l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione. 6 A sua difesa l’Edisu ha sostenuto di non aver operato alcuna distrazione di somme vincolate, ma di aver dovuto fare fronte ad una drastica riduzione dei fondi regionali destinati al suo funzionamento, trovandosi così nella necessità di compensare la minore entrata con una riduzione di spesa per l’erogazione delle borse di studio. 7 La disciplina che regolamenta il diritto agli studi universitari e le provvidenze destinate a rendere effettivo tale diritto è contenuta nella legge 2 dicembre 1991 numero 390. Con essa è stata attribuita alle regioni la generale competenza a determinare gli stanziamenti destinati all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea articolo 7 e 8 al contempo, è stato istituito presso il Ministero il già citato «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore», che viene ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome articolo 16 comma 4 . La L. 390/1991 ha inoltre previsto la possibilità da parte delle regioni di istituire per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, con facoltà di affidargli anche la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari. 8 Nella Regione Piemonte tale ente Edisu è stato istituto con la L.R. 18 marzo 1992, numero 16. La stessa legge ha inoltre previsto - in linea con i principi della normativa statale - che I agli studenti risultati idonei è garantita l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili articolo 6 comma 2 . II “la Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio nonché la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nell'anno precedente” articolo 6-bis III La Regione a impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente, coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali d fissa i criteri in conformità all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, numero 390, ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare e fissa l'importo delle borse di studio secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis, comma 1 articolo 28 . Sullo specifico tema dei prestiti d’onore cui è destinato il fondo integrativo istituito dall’articolo 16, comma 4, L. 390/1991 , l’articolo 12 prevede che “l'Ente destinerà una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilità che a tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica alla Regione”. 9 La disciplina inerente la tassa regionale per il diritto allo studio è invece successiva, perché introdotta dalla legge 28 dicembre 1995 numero 549, il cui articolo 3 comma 23 dispone che il gettito della tassa è “interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, numero 390”. La legge regionale piemontese 1 agosto 1996 numero 53 intitolata “Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale” ha ulteriormente rafforzato il suddetto vincolo di destinazione stabilendo a che il gettito derivante dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto all’erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, numero 390 articolo 2 b che le funzioni relative alle riscossioni della tassa di cui all'articolo 1, comma 1, sono delegate all'Ente che gestisce il diritto allo studio universitario, istituito con L.R. 18 marzo 1992, numero 16, che assolve gli adempimenti con vincolo di utilizzo dei fondi per le finalità di cui all'articolo 2 articolo 4 . 10 Alla luce dei riferimenti normativi sin qui illustrati, pare opportuno - in via di prima approssimazione - operare un decisivo distinguo tra le due fonti di finanziamento, ovvero il fondo integrativo ministeriale e la tassa regionale per il diritto allo studio. 10.1 La previsione del fondo integrativo ministeriale trova sede nel contesto di un corpo normativo statale L. 390/1991 ispirato ai tre principi a della distinzione di ruoli tra Stato e Regioni, b della attribuzione a queste ultime delle funzioni attuative del diritto allo studio e c del contemperamento degli interventi economici con i vincoli di bilancio. Sotto il primo profilo, se allo Stato viene riconosciuta la funzione di “indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari”, alle regioni compete l’”attivazione” degli “interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari” articolo 3 L. 390/1991 . Con riguardo al secondo e al terzo profilo, la legge statale prevede, rispettivamente I che in questa loro funzione, “le regioni a statuto ordinario realizzino, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali, tra gli altri “quello dell’”assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8” articolo 7, comma 3, L. 390/1991 II che inoltre le stesse regioni “determinino la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio” articolo 8 L. 390/1991 . La normativa in esame L. 390/1991 , quindi, subordina alla concreta mediazione dell’ente regionale l’attuazione - in via amministrativa - degli interventi a sostegno degli studenti bisognosi e, quindi, la quantificazione delle risorse destinate alle borse di studio. 10.2 Questa impostazione di principio è ulteriormente declinata nella legge regionale 18 marzo 1992, numero 16, che ribadisce sul punto un ampio margine di autonomia decisoria in capo alla Regione cfr. articolo 6 comma 2, 6 bis, 12 e 28, sopra richiamati . 10.3 La tassa regionale per il diritto allo studio è invece caratterizzata, nella sua disciplina di livello statale e regionale, da una chiara e inequivoca finalità di scopo, che la sottrae a destinazioni diverse da quelle assegnatele dalla legge. Sul piano operativo, tale vincolo è garantito dalla delega della riscossione all’ente erogatore delle borse di studio cfr. articolo 4 L.R. 53/1996 , espressamente chiamato ad assolvere tale adempimento con vincolo di utilizzo dei fondi per il finanziamento delle provvidenze agli studenti. La L.R. numero 53/1996 determina quindi - in linea con le direttive statali - un “autovincolo” della Regione Piemonte in ordine alle modalità di impiego del gettito fiscale derivante dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio. 11 A questo punto, si può giungere a tracciare un sintetico quadro dei fatti oggetto di causa. Con riguardo alle specifiche determinazioni adottate dalla Regione Piemonte e dall’Edisu in relazione al bando di concorso 2011/12, i chiarimenti disposti in corso di giudizio, in merito alla concreta gestione dei fondi, hanno consentito di appurare quanto segue. Nella relazione allegata alla nota della Direzione Regionale Innovazione e Ricerca prot. numero 1694/21.03 del 15.11.2012, la Regione Piemonte ha chiarito che a nel bilancio della Regione Piemonte non transitano i fondi derivanti dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, in quanto questi vengono incassati direttamente dell’Edisu in applicazione del citato articolo 4 L.R. 53/1996 b che i trasferimenti annuali - operati sul fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e borse di studio - vengono effettuati in più tranches, che non corrispondono all’anno solare nel quale vengono disposte c che gli stanziamenti effettuati in favore di Edisu, tramite erogazioni e impegni di trasferimento, destinati alla concessione di prestiti d’onore e all’erogazione di borse di studio, coprono l’intero importo dei trasferimenti ricevuti dal Ministero sul fondo integrativo negli anni 2010 - 2011 d che i contributi regionali erogati in favore di Edisu nel 2011 - non vincolati al finanziamento delle borse di studio, ma destinati al funzionamento dell’ente - ammontano a complessivi euro 8.000.000,00. In definitiva, dai chiarimenti forniti dalla Regione si evince che l’intero importo degli stanziamenti ministeriali sul fondo integrativo è stato devoluto dalla Regione all’Edisu per la concessione di prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio e che il gettito della tassa regionale è stato direttamente riscosso dall’ente regionale per il diritto allo studio. 12 L’Edisu, a sua volta, con nota prot. numero 4076 del 20.11.2012 a firma del suo direttore, ha reso noto che a il gettito della tassa regionale 2011 ammonta a euro 12.838.270,00 mentre quello del 2010 a euro 11.797.130,00 b l’incasso del fondo integrativo 2011 ammonta a euro 11.195.163,13 derivante dal riparto dell’anno 2011 pari a euro 7.923.740,63 e da somme arretrate e per il 2010 a euro 10.014.825,00 derivante dal riparto dell’anno 2010 pari a euro 6.910.594,52 e da somme arretrate c che l’importo lordo delle borse di studio erogate per il 2011/12 a beneficio di 3657 vincitori è pari a euro 10.920.455,00 esso è quindi inferiore al gettito della tassa regionale del 2011 così come al gettito della medesima tassa nel 2010 . 13 Per meglio comprendere da dove originano le scelte operate dall’Edisu in punto stanziamenti per borse di studio, va ancora chiarito che, in conformità alle previsioni di cui agli articolo 7 e 8 L. 390/1991, 6, 6 bis, 12 e 28 L.R. 16/1992, la Regione, con la D.G.R. numero 6/2115 del 31.05.2011, ha stabilito in linea generale che “all’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2011/12 si farà fronte con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili sui bilanci regionali di competenza degli anni 2011 e 2012, sui capitoli 168653 e 168709 e con le somme introitate direttamente dall’Edisu dal gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell’a.a. 2011/12, nonché dalle somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti”. Al contempo, nello schema recante i “criteri per la pubblicazione da parte dell’Edisu dei bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2011/12 delle borse di studio agli studenti universitari”, approvato sempre dalla DGR numero 6/2115 del 31.05.2011 e alla stessa allegato, la Regione ha previsto, sub articolo 1 fondi destinati alla copertura delle borse di studio , che “ per l’anno accademico 2011/2012 sono messe a concorso borse di studio, per gli studenti impegnati a tempo pieno e parziale, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell’ente”. Con tale ultima disposizione, l’Edisu è stato quindi abilitato dalla Regione a contenere l’erogazione delle borse di studio nei limiti delle sue disponibilità di bilancio. Di tale dinamica si ricava conferma dalla lettura della nota del 24.11.2011 – prot. 9830/13.01, con la quale la Regione, in considerazione del perdurare del blocco delle assegnazioni sul bilancio preventivo 2011 che aveva consentito la liquidazione in favore di Edisu del limitato importo di 8 milioni di euro, non vincolato al finanziamento delle borse di studio, ma erogato all’Edisu per l’esercizio delle sue funzioni, ai sensi della L.R. 16/1992 evidenziava l’opportunità che l’Edisu non procedesse ad ulteriori impegni di risorse regionali. 14 Pare potersi concludere, pertanto, che l’effetto di parziale contenimento dei fondi destinati al finanziamento delle borse di studio è riconducibile all’atto di indirizzo regionale contenuto nella DGR numero 6/2115 del 31.05.2011. L’Edisu, sulla base di questa direttiva, a fronte della riduzione dei contributi regionali non vincolati al finanziamento delle borse di studio, ma destinati a garantire il suo funzionamento dapprima preventivati in 20 milioni di euro e successivamente stanziati nella minor somma di 8 milioni , ha limitato gli esborsi per le borse di studio in misura compatibile con le disponibilità di bilancio, dovendo far fronte ad altre concomitanti rilevanti voci di spesa. Tanto si evince dalla lettura sia dell’assestamento al bilancio di previsione dell’Edisu per l’anno 2011, sia della nota del direttore dell’Edisu datata 2.11.2011, indirizzata alla Regione, nella quale si fa presente che ogni eventuale riduzione del contributo regionale di funzionamento sotto la soglia dei preventivati 20 milioni, impedirebbe l’assolvimento degli obblighi di legge relativi all’erogazione delle borse di studio docomma 5 fascomma resist. . 15 Il citato atto di indirizzo regionale suggerisce distinte valutazioni, circa la sua legittimità, se rapportato alle disposizioni inerenti il fondo integrativo ministeriale ovvero a quelle riguardanti la tassa regionale per il diritto allo studio. 15.1 Sotto il primo profilo, l’atto appare in linea con l’articolato normativo che conferisce alla Regione autonomia decisionale nella determinazione dei criteri generali relativi ai bandi di concorso oltre che nella fissazione annuale dell'importo della borsa e dello stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio articolo 6 bis L.R. 16/1992 . Sul piano operativo, la Regione, maturate le proprie determinazioni sui distinti ambiti testé menzionati, “impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente” articolo 28 L.R. 16/1992 . 15.2 Analoga autonomia decisionale non è riscontrabile per quanto concerne la tassa regionale per il diritto allo studio, trattandosi di tassa di scopo, rigidamente vincolata al finanziamento delle borse di studio, per concorde disposizione normativa statale e regionale. La Regione, pertanto, avendo confermato - in linea con la legge statale - il suddetto vincolo di scopo tramite un proprio atto legislativo, non dispone più di alcun margine di discrezionalità operativa in materia, ed eventuali suoi atti amministrativi che si ponessero in contrasto con tale vincolo legislativo, non potrebbero che risultare illegittimi per difformità dalla fonte normativa sopraordinata. È questa, appunto, la fattispecie in esame. Proprio in violazione del vincolo normativo, la Regione Piemonte, con la D.G.R. numero 6/2115 del 31.05.2011 - pur stabilendo in linea generale che all’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2011/12 si sarebbe fatto fronte anche “con le somme introitate direttamente dall’Edisu dal gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell’a.a. 2011/12” - ha autorizzato l’Edisu a stanziare fondi destinati alla copertura delle borse di studio ”nei limiti delle disponibilità del bilancio dell’ente”, avallando in tal modo il contenimento di tale voce di spesa entro un tetto massimo inferiore al gettito annuo della tassa regionale. Ed infatti è riscontrabile per tabulas – oltre che per ammissione dello stesso ente erogatore – la differenza tra l’importo delle borse di studio erogate per il 2011/12 pari a euro 10.920.455,00 e il maggior gettito della tassa regionale relativa all’anno accademico 2011 pari ad euro 12.838.270,00 . Sotto questo specifico profilo il ricorso appare quindi fondato e meritevole di accoglimento. 16 Gli ulteriori argomenti spesi dai ricorrenti per sostenere la dissonanza degli atti impugnati rispetto ai canoni normativi di rilievo costituzionale e comunitario inclusi tra questi i principi della CEDU , se non assorbiti dal parziale accoglimento del ricorso, appaiono comunque superabili alla stregua dell’orientamento espresso sul punto della Corte Costituzionale, la quale, esaminando l'articolo 34, secondo comma, della Costituzione, ha precisato come dal suo contenuto emerga un diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, diritto tuttavia non “assoluto” e che la Repubblica rende effettivo - mediante erogazione di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze - nel quadro di una complessa disciplina legislativa e nell'osservanza dei limiti del bilancio Corte Cost., 28 maggio 1975, numero 125 . È pertanto conforme ai principi costituzionali un’interpretazione della normativa sul diritto allo studio che ne consenta il contemperamento con le disponibilità finanziarie strumentali. 17 In conclusione, vanno annullati gli atti impugnati, ed in particolare la DGR numero 6/2115 del 31.05.2011 e le determinazioni di approvazione della graduatoria definitiva degli studenti vincitori della borsa di studio a.a. 2011/12, nella parte in cui limitano l’impegno di spesa per l’erogazione delle borse di studio entro parametri inferiori a quelli corrispondenti alle effettive entrate, a ciò vincolate, derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio dell’a.a. 2011/12. Al contempo, va disposto che le graduatorie vengano rideterminate in attuazione dei vincoli normativi sopra menzionati, ovvero implementando i fondi erogabili con il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio dell’a.a. 2011/12. 18 Restano assorbite le ulteriori domande di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente, potendo i ricorrenti trovare piena soddisfazione dei loro interessi nella riedizione delle graduatorie di ammissione, cui si dovrà fare luogo in applicazione dei criteri qui indicati, fatta salva la valutazione da parte dell’ente erogatore degli ulteriori requisiti individuali necessari per potere accedere all’assegnazione della borsa di studio. Stante la peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, disponendo che la Regione Piemonte e l’Edisu si rideterminino, per quanto di competenza, secondo i criteri riportati al paragrafo 17 della motivazione. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Torino. Compensa le spese di lite tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.