Nuova esecuzione dei rimborsi IVA, tutto quello che c’è da sapere

Con un’apposita circolare, la n. 32/E, diffusa il 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate fa un’analisi a tutto campo del nuovo sistema di rimborsi IVA delineatosi con l’entrata in vigore del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali n. 175/2014. Nel provvedimento, tutti i chiarimenti e gli indirizzi operativi in materia.

Il nuovo sistema di garanzie per i rimborsi IVA. Il Decreto Semplificazioni, entrato in vigore lo scorso 13 dicembre, ha profondamente modificato il sistema di garanzie previste per i rimborsi IVA: mediante la riscrittura dell’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 è stato, infatti, triplicato il tetto massimo dei rimborsi “liberi” (da 5.000 a 15.000 euro) e richiesta la garanzia solo ai contribuenti “a rischio”, mentre per gli altri basterà il visto di conformità. Proprio su queste novità verte l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 32/E, diffusa il 30 dicembre 2014 (in concomitanza è stato approvato anche il Modello per prestare la garanzia tramite cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato). Con il documento di prassi, suddiviso in due parti, parte I – novità in materia di esecuzione dei rimborsi IVA - e parte II – indirizzi operativi e chiarimenti in materia di esecuzione dei rimborsi IVA -, le Entrate forniscono preziosi chiarimenti sulla nuova normativa. Eccone alcuni. Decorrenza del termine. Con l’anticipazione della decorrenza del termine per l’esecuzione dei rimborsi alla data di effettiva presentazione della dichiarazione, l’Agenzia precisa che, in caso di più dichiarazioni presentate per lo stesso periodo d’imposta (correttive/integrative), il termine di tre mesi «inizia a decorrere nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata». Mentre, in relazione all’apposizione del visto di conformità mediante la presentazione di dichiarazione integrativa, precisa che «gli interessi (sulla somma da rimborsare) sono dovuti dalla data di apposizione del visto». Rimborsi fino a 15.000 euro. Non è più prevista la prestazione dell’idonea garanzia ma basterà presentare la dichiarazione, in altri termini viene innalzata la vecchia soglia da 5.164,57 a 15.000 euro, tenendo presente, come specificato nella Circolare, che il limite è da riferire «non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta». Rimborsi sopra ai 15.000 euro senza garanzia. Per i soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio ex comma 4 articolo 38-bis, anche sopra i 15.000 euro, basterà rispettare congiuntamente due adempimenti: •il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa ex articolo 10, comma 7, d.l. n. 78/2009) sulla dichiarazione o istanza di rimborso. A tal proposito, è specificato che è prevista, in alternativa, per i soggetti dotati dell’organo di revisione contabile, la sottoscrizione della dichiarazione «anche dai componenti dell’organo di controllo che sottoscrivono la relazione di revisione». La Circolare precisa inoltre che, nell’ipotesi in cui il soggetto che tiene le scritture, astrattamente abilitato ad apporre il visto, sia impossibilitato a farlo, ci si può rivolgere a un CAF-imprese o a professionisti abilitati. Questi ultimi, come chiarito, potranno apporre il visto «sulla propria dichiarazione o istanza, senza rivolgersi a terzi». Ciò che merita segnalare è la precisazione secondo cui, posto che l’apposizione del visto è unica ed ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, essa è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito stesso (es. 10.000 euro chiesti in compensazione e 10.000 chiesti a rimborso, sebbene la somma superi i 15.000 euro, non occorre il visto); •la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. La Circolare precisa che per i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito del patrimonio netto. Rimborsi sopra i 15.000 euro con previa garanzia. Se richiesti da soggetti passivi che: •esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni, diversi dalle start up innovative, •nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, gli sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al: - 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; - 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro; - 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se questi superano 1.500.000 euro; •hanno presentato la dichiarazione o istanza di rimborso priva del visto di conformità o non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; •richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. (fonte www.fiscopiu.it )

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