Il contribuente non risponde al questionario? Accertamento induttivo valido

E’ legittimo l’accertamento induttivo emesso in base agli studi di settore qualora il contribuente omette di rispondere al questionario e non esibisce i documenti contabili richiesti.

La SC, con l’ordinanza n. 26150 del 21 novembre 2013, ha ritenuto che nel caso in cui il contribuente si rifiuta di esibire la documentazione contabile in sede di questionario, l’ufficio è legittimato alla ricostruzione induttivo del reddito. Studi di settore la disciplina. E’ bene ricordare che gli studi di settore sono il risultato di una procedura statistica applicabile a varie categorie di soggetti e costituiscono, in particolare, un metodo di rettifica di specifiche poste di reddito artt. 62 bis e 62 sexies, d.l. n. 331/1993 , potendosi configurare come mezzi di accertamento parziali rientranti nel disposto dell’art. 39, comma 1, lett. d , D.P.R. n. 600/1973. Gli studi di settore da soli, non possono sostenere un accertamento in quanto devono comunque tener presente il regime delle prove presuntive. In particolare, il citato art. 39 disciplina il potere di accertamento dell’ufficio finanziario, il quale, in presenza di irregolarità contabili meno gravi di cui al predetto primo comma, può procedere ad accertamento analitico, utilizzando i dati forniti dal contribuente, mentre allorché riscontri un’inattendibilità globale delle scritture è autorizzato ai sensi del successivo secondo comma a ricorrere al metodo induttivo. L’amministrazione finanziaria deve, quindi, indicare nell’accertamento l’iter logico-giuridico seguito per l’emissione dell’atto impositivo. Il caso. Un contribuente, lavoratore autonomo, era stato invitato dall’ufficio per l’esibizione della documentazione contabile mediante questionario non ottemperando a tale invito e in seguito l’ufficio aveva emesso un avviso di accertamento ricostruendo induttivamente il reddito. Il contribuente ha impugnato l’accertamento sostenendo che la sua contabilità era regolare e che non sussisteva un incongruenza tra lo studio di settore e il reddito dichiarato. Sia in primo che secondo ha avuto ragione e l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione. La SC ha chiarito che in tema di accertamento delle imposte, la condotta del contribuente che ometta di rispondere ai questionari di cui all’art. 32, n. 4, Dpr n. 600/73 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, impedendo in tal modo la verifica dei redditi prodotti da parte dell’ufficio, ingenera un sospetto sull’attendibilità di dette scritture, rendendo grave” la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal confronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e legittimo l’accertamento induttivo emesso ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d , Dpr n. 600/673. Accertamento induttivo valido se il contribuente non risponde al questionario. I giudici di legittimità hanno affermato, inoltre, che nel caso specifico vi erano i motivi per la rideterminazione del reddito tant’è che dopo sarebbe spettato al giudice del merito chiarire se il contribuente, a fronte delle induzioni semplici su cui si basava l’accertamento, aveva presentato prove contrarie per dimostrare un reddito inferiore a quello determinato con il metodo induttivo. Atteso che il giudice del merito non si è attenuto a tale principio, la SC ha deciso di cassare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla CTR per l’applicazione della corretta regola iuris affermata in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 24 ottobre 21 novembre 2013, numero 26150 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate -appello proposto contro la sentenza numero 271/06/2008 della CTP di Avellino che aveva accolto il ricorso della parte contribuente M.S. ed ha cosi annullato l'avviso di accertamento per IVA-IRPEF-IRAP relativo agli anni 1998 e 1999 nella parte in cui venivano ripresi a tassazione ricavi non dichiarati, mediante ricostruzione induttiva del reddito di impresa ed applicazione dei parametri quale strumento presuntivo di detti maggiori ricavi, atteso che il contribuente convocato in ufficio per l’esibizione della documentazione contabile con questionari non aveva ottemperato a tale richiesta. La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’articolo 39 del DPR numero 600/1973 non giustifica la rettifica del reddito dichiarato in forza della sola omessa risposta al questionario ma in presenza di gravi inadempienze. D’altronde l’Agenzia non aveva in alcun modo contestato la regolarità della contabilità aziendale sicché l'accertamento dei maggiori ricavi non poteva essere affidato alla considerazione dei valori medi del settore economico di appartenenza, inidonei a configurare presunzione grave e precisa. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è costituita. Il ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’articolo 376 cpc può essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. Infatti, con il motivo unico di impugnazione centrato sulla violazione dell'articolo 39 comma 2, lett. d e dell’articolo 41 DPR numero 600/1973, dell’articolo 55 del DPR 633/1972 nonché degli articolo 2697 cod. civ. e 116 cpc la ricorrente Agenzia dopo avere premesso che, per effetto della omessa presentazione delle menzionate documentazioni contabili, aveva provveduto alla ricostruzione induttiva dell’imponibile, prescindendo da eventuali scritture contabili ed avvalendosi di presunzioni semplici, quali appunto l’applicazione del metodo parametrico evidenziava l’erroneità della pronuncia impugnata alla luce della lettera dell’articolo 39 dianzi citato, nella parte in cui legittima appunto un siffatto metodo di accertamento quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32 primo comma numero 3 e 4 . Il motivo appare fondato e da accogliersi. Ed invero, è giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall'articolo 32, numero 4, del d.P.R. numero 600 del 1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi prodotti da parte dell'Ufficio, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto sull'attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l'accertamento induttivo emesso su quella base dall'Ufficio ex articolo 39, primo comma, lett. d , del d.P.R. numero 600 del 1973 per tutte, Sez. 5, Sentenza numero 19014 del 28/09/2005 . Non vi è dubbio perciò che sussistessero i presupposti per la rideterminazione induttiva del reddito d’impresa, in termini tali che sarebbe spettato poi al giudice del merito acclarare non già se la determinazione dell’imponibile fosse stata effettuata con modalità analitiche e con riferimento alla contabilità d’impresa ma se -a fronte delle induzioni semplici sulle quali l’accertamento appariva fondato la parte contribuente aveva addotto le opportune prove contrarie ai fini della dimostrazione della produzione di un reddito inferiore a quello induttivamente acclarato. Non essendosi attenuto il giudice del merito al principio di diritto sopra enunciato, non resta che cassare la decisione impugnata e restituire la controversia al giudice del merito per un nuovo esame delle censure di appello, alla luce della corretta regula iuris. Si ritiene perciò che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma 30 marzo 2013 che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.