Chi paga di più può sempre chiedere la restituzione

Il trasgressore che ha pagato la sanzione amministrativa stradale tempestivamente senza beneficiare dello sconto del 30% ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato.

Ma per ottenere materialmente il denaro occorrerà rivolgersi a ciascun comando, nel rispetto della diversa organizzazione degli organi di polizia stradale. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare prot. 300/a/8799/13/101/20/21/1 del 22 novembre 2013. Multe in saldo. La legge di conversione del decreto del fare n. 69/2013 ha innestato nel codice stradale, dal 21 agosto 2013, la possibilità di pagare entro 5 giorni le infrazioni meno gravi con lo sconto del 30%. Con quest’ultima circolare l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale evidenzia un aspetto particolare della riforma che ha avuto un significativo effetto deflattivo del contenzioso stradale. Ovvero che in alcuni caso il trasgressore nell’effettuare il pagamento celere della sanzione amministrativa presso l’ufficio postale ha versato, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della multa, una somma intera” senza beneficiare dello sconto. Legittimo chiedere la restituzione dell’eccedenza. A parere del ministero questo pagamento eccedente l’importo dovuto fa sorgere una legittima pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato . In buona sostanza, conclude il Viminale, il dato normativo secondo cui la somma da pagare è ridotta del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della multa non lascia spazio a dubbi. Chi paga più del dovuto tempestivamente ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza. L’accredito avverrà secondo le diverse modalità in uso presso ciascun comando di polizia nazionale o locale.

PP_AMM_13CircMinInt8799_manzelli