Scienza o pietas, eredi o museo? Questo è il dilemma! Il giudice a chi assegnerà il teschio del brigante Villella?

Ennesima tappa della vicenda giuridica molto dibattuta dai media perché interessa ambiti socio-culturali, etici e politici il teschio del brigante Villella, dal cui studio Lombroso elaborò la «teoria del delinquente nato», resterà a Torino o sarà restituito agli eredi? La scienza prevarrà sul diritto alla sepoltura?

La Corte di appello di Catanzaro, sez. I Civile, con l’ordinanza dello scorso 8 gennaio, blocca il trasferimento dei resti del noto brigante, già deliberata dal tribunale di Lamezia Terme il 3 ottobre 2012, rilevando che entrambi gli interessi in gioco sono degni di nota e di protezione. Il Museo Lombroso di Torino ha interessi storico-artistico e scientifico a conservare il teschio, mentre gli eredi ed il paese natio, Motta di Santa Lucia, hanno il diritto di seppellirlo e di vedere ripristinato il loro buon nome. Una vicenda tra storia e diritti. Nel 1872, all’età di 69 anni morì Villella, considerato un brigante e condannato tre volte per furto ed incendio. Cesare Lombroso eseguì l’autopsia trovando un'anomalia cranica, «la c.d. fossetta occipitale mediana, spazio occupato ordinariamente dalla cresta occipitale», considerata come principale segno distintivo del «criminale nato», confermando così la sua celebre teoria. Le sue spoglie erano state trovate in una fossa comune assieme a quelle di altri criminali e malati di mente, sì che lo scheletro ed il cranio sono stati esposti in una teca, mentre il cervello è conservato sotto formalina. Il comune ed alcuni movimenti culturali avevano, dunque, agito contro l’università, il museo ed il Miur. Questa vicenda ricorda quella australiana del bandito Ned Kelly morto nel 1880, v. omonimo film con Ledger conclusasi con la celebrazione del funerale, pochi giorni fa, dopo oltre un secolo. La nuova esegesi del brigantaggio «post unitario» . Dopo il revirement storico che ne ha sottolineato la natura politica, si è evidenziato come questo fenomeno v. anche questione meridionale fosse «tutt’altro che inquadrabile in un contesto di ordinaria delinquenza o di follia criminale v. la Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli Archivi di Stato , a cura del Ministero per i Beni Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici ». Le violenze dell’epoca, inflitte dai piemontesi, avevano causato un vulnus indelebile e gravi pregiudizi che perseguitano tuttora la popolazione ed il Sud. La Giunta comunale di Motta S.Lucia il 27 novembre 2009 deliberò di promuovere questa azione legale per provvedere «finalmente ad una dignitosa sepoltura presso il cimitero comunale, con la celebrazione di una Messa in Suffragio e l’organizzazione di un convegno di studi aperto alla partecipazione di studiosi locali, nazionali e internazionali» per la pietas che deve essere riconosciuta a ciascun defunto. Non si voleva che il teschio assurgesse a simbolo di «inferiorità meridionale», confermando gli stereotipi dovuti alle teorie razziste del Lombroso, per un riscatto morale sia della popolazione che dell’uomo, ritenuto vittima di un errore giudiziario simile a quello di un noto presentatore televisivo nel 1983. L’uomo criminale. «Il criminale è un essere atavistico che riproduce sulla propria persona i feroci istinti dell'umanità primitiva e degli animali inferiori» fossa medianica ed altri tratti somatici . Questa anomalia è fonte delle devianze criminali. Unanimi le critiche di razzismo e le contestazioni nazismo . La teoria, basata sulla fisiognomica, sul darwinismo sociale e sulla frenologia è obsoleta. Irrilevanza scientifica e diritto all’oblio. Ergo il teschio non ha alcun valore didattico e/o storico, sì che deve essere restituito alla comunità che reclama diritti all’immagine, alla dignità ed all’oblio per sé e per il Villella cui deve essere concesso l’eterno riposo. Il museo, poi, nega e sconfessa le teorie del positivismo, riconducibili a quelle del Lombroso, pur rivendicando l’interesse didattico, storico e scientifico delle spoglie. Le ragioni dell’Università . Ha opposto eccezioni di incompetenza territoriale e di carenza d’interesse della Pa e degli altri intervenuti respinte. Peculiare che prima si sia affrontato il merito della lite e poi le eccezioni preliminari. Obbligo di restituzione. Una circolare del Ministero dell’interno del 1883 ed il DPR 285/90 sancivano che i cadaveri detenuti dalle università per motivi di studio, al suo termine, dovessero essere ricomposti e sepolti a loro spese, riconsegnandoli all’incaricato alla sepoltura, che doveva provvedervi ex «articolo 438 del Regolamento delle case di Pena». Il comune può e deve seppellire i cittadini morti fuori dal suo territorio. Respinte, quindi, le eccezioni del museo e degli altri l’ente tutela i menzionati interessi collettivi. Il dubbio amletico della CDA . Ha rilevato che il provvedimento impugnato lede gravemente gli interessi dell’altra parte altrettanto degni di garanzia e, dunque, ne ha decretato la sospensione. In attesa della sentenza definitiva si dà atto delle petizioni e delle mozioni bipartisan per la sua restituzione immediata.

Corte d’Appello di Catanzaro, sez. I Civile, ordinanza 8 gennaio 2013 Presidente Arcuri - Relatore Rizzuti Fatto e diritto La Corte di Appello osserva quanto segue. Sussistono i presupposti per adottare il provvedimento di sospensione di cui all’articolo 283 c.p.c., invocato dalla Università degli studi di Torino. In effetti, le argomentazioni svolte nell’atto di appello – concernenti censure di giurisdizione, di competenza, di ultrapetizione e di merito – ad una sommaria valutazione, non appaiono infondate e meritano approfondimento. Sotto altro profilo, la valutazione comparativa degli interessi delle parti induce a ritenere meritevole di tutela quello dell’appellante, atteso che la esecuzione dell’ordinanza impugnata – che accoglie la domanda volta ad assicurare la tumulazione del cranio del V. – appare pregiudicare gravemente l’interesse dell’Università appellante. P.Q.M. Visto l’articolo 283 c.p.c., sospende l’efficacia esecutiva dell’ordinanza del tribunale di Lamezia Terme del 3 ottobre 2012, depositata in cancelleria in data 4 ottobre 2012, con cui viene condannata l’Università degli studi di Torino alla restituzione del cranio di G. V. al Comune di Motta S. Lucia fissa per la prosecuzione del giudizio di appello, l’udienza del 5 marzo 2013. Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza