La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, non viene esclusa qualora il titolo abilitativo venga conseguito dopo il fatto.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 46337, depositata il 10 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Bologna diminuiva, per effetto delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno, la condanna inflitta ad un imputato per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. L’imputato si era messo alla guida di una moto per cui non aveva ancora conseguito la prescritta patente, ma era in possesso di una mera autorizzazione all’esercitazione. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver arbitrariamente ritenuto che non potesse esercitarsi nel luogo in cui era avvenuto il fatto, in quanto l’articolo 122 c.d.s. fa riferimento a luoghi poco frequentati. Inoltre, lamentava anche la disposta sospensione della patente di guida, deducendo di non essere in possesso di patente di guida al momento del reato e, in più, non era stata svolta alcuna indagine per dimostrare il conseguimento di tale titolo abilitativo prima della pronuncia di condanna. Momento sbagliato per esercitarsi. La Cassazione, però, approva la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, i quali avevano accertato che al momento del sinistro ci fosse traffico, per cui non esistevano le condizioni previste dall’articolo 122 c.d.s. per l’esercitazione alla guida. Il concorso di colpa del pedone investito aveva portato alla riduzione della pena ed alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida, che non viene esclusa qualora il titolo abilitativo venga conseguito dopo il fatto. Sospensione della patente. I giudici di legittimità ricordano anche che non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata conseguita. Inoltre, non può neanche essere precluso, per il periodo corrispondente alla sospensione, il diritto ad ottenere la patente nel caso in cui il soggetto non ne sia ancora in possesso. Nel caso di specie, l’imputato era in possesso di patente, ma non appropriata rispetto al mezzo guidato. Inoltre, sottolinea la Corte, «difetterebbe interesse a ricorrere ove la patente non fosse mai stata conseguita, giacché la misura sanzionatoria non potrebbe, in tal caso, trovare esecuzione». Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 ottobre – 10 novembre 2014, numero 46337 Presidente Romis – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. II Tribunale di Bologna ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di P.L La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna che ha diminuito la pena per effetto delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito l'imputato, alla guida di un motoveicolo per il quale non aveva ancora conseguito la prescritta patente ma era in possesso di mera autorizzazione all'esercitazione, procedeva in modo imprudente ed imperito ed in particolare non teneva una velocità commisurata all'ora notturna, all'asfalto bagnato alla presenza di traffico. In conseguenza, in concomitanza dell'attraversamento della sede stradale da parte del pedone P., perdeva il controllo del mezzo che finiva in terra e scarrocciando travolgeva la vittima che riportava lesioni letali. 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo diversi motivi. 1. Si lamenta che senza ragione sia stata negata l'indagine peritale che avrebbe consentito la completa ricostruzione degli accadimenti. Si è apoditticamente ravvisato che tale indagine non era possibile per il tempo decorso e che la prova della colpevolezza emergesse dagli elementi acquisiti. La pronunzia non spiega da quali elementi si sia dedotto che la strada era ad ampio scorrimento e con traffico alquanto intenso. Si è fatto riferimento alla deposizione testimoniale dell'agente di polizia giudiziaria operante che ha solo ragguagliato in ordine all'esistenza di traffico. Pertanto, arbitrariamente si ritenuto che l'imputato non potesse esercitarsi in quel luogo, atteso che l'articolo 122 del Codice della strada fa riferimento a luogo poco frequentato. Si sono desunti elementi di giudizio dallo stato dei luoghi senza valutare se una condotta di guida appropriata avrebbe consentito di evitare l'impatto. D'altra parte lo scarrocciamento per circa 60 metri non è di per sé dimostrativo di una velocità non adeguata. Conclusivamente indagine peritale era doverosa ed utile. 2.2 Si lamenta altresì mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione al minimo della pena. L'impugnazione è stata accolta per ciò che attiene alla considerazione del concorso di colpa della parte offesa. Ma non si è tenuto conto della giovane età e dei comportamento processuale che avrebbero dovuto condurre a determinare la sanzione partendo dal minimo edittale di un anno di reclusione. Si è invece partiti senza ragione da una pena base di un anno e sei mesi. 2.3 Oggetto di censura è pure la disposta sospensione della patente di guida. Infatti all'epoca del reato l'imputato non era in possesso di patente di guida non è stata svolta alcuna indagine volta a dimostrare che egli avesse conseguito tale patente prima della pronunzia di condanna. 3. II ricorso è infondato. La sentenza impugnata considera che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e che nel caso di specie essa non è indispensabile, considerando anche che si dispone della sola documentazione e non del mezzo, che non venne sequestrato. La Corte ritiene l'esistenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità senza alcuna incertezza. Si considera che la moto era potente e che le incisioni sull'asfalto iniziano 30 metri prima del punto d'urto e proseguono per altri 30 metri. Si era intorno alla mezzanotte, la strada era piuttosto trafficata e ben illuminata. La moto non ha lasciato tracce di frenata ma solo incisioni sulla sede stradale, in quanto ad un probabile tentativo di brusca frenata era seguita la perdita di controllo del mezzo e la caduta al suolo. Il teste presente riferiva, in particolare, dell'attraversamento pedonale ed aggiungeva che la moto, secondo il suo apprezzamento, andava forte. Come riferito dal teste di polizia giudiziaria operante al momento del sinistro c'era traffico è dunque ai sensi dell'articolo 122 del Codice della strada non esistevano le condizioni per l'esercitazione alla guida. L'imputato non ha neppure tenuto conto della stato dei luoghi e particolarmente del fondo bagnato, sicché non riuscì a mantenere il controllo del mezzo nell'azionare l'impianto frenante. Dalle stesse dichiarazioni dei ricorrente emerge che pedone venne avvistato a 20 o 30 metri e quindi ad un distanza congrua per le manovre del caso. E d'altra parte le lunghe incisioni sono indicative di velocità alquanto elevata e non adeguata, conformemente alla percezione in tal senso del teste. A ciò è pure da aggiungere che vigeva limite di velocità di 50 km/h, che si era in ora notturna, che vi erano auto parcheggiate ai lati della strada nelle quale erano ubicate private abitazione e locali pubblici. L'imputato si è trovato in una situazione non imprevedibile che non è stato in grado di affrontare a causa della sua scarsa esperienza, in un contesto che avrebbe richiesto una velocità assai moderata. Il pedone attraversò ad oltre 70 metri dalle strisce pedonali e può essere dunque ravvisato il suo concorso di colpa. Di qui la riduzione della pena partendo dalla sanzione base di un anno e sei mesi di reclusione, in considerazione del duplice profilo di colpa specifica e della complessiva grave inadeguatezza della condotta di guida. Tale apprezzamento è pure alla base della determinazione della durata della sospensione della patente di guida che non è esclusa quando, come nel caso in esame, il titolo abitativo è conseguita dopo il fatto. Tale apprezzamento palesemente immune da censure logiche o giuridiche. Si pone in luce una condotta di guida del tutto inappropriata ed altamente imprudente, documentata oltre ogni dubbio dalle rilevantissime e lunghe tracce lasciate sul luogo del sinistro, che indicano velocità ben alta ed incapacità di governare il mezzo. Rispetto a tali decisivi elementi di giudizio, non rileva in alcun modo il dettaglio afferente all'intensità dei traffico. E risulta pure palesemente ed implicitamente inutile la sollecitata istruttoria supplementare. L'entità della pena è poi specificamente e razionalmente connessa alla ben dimostrata gravità della colpa. 3.1 Quanto alla sospensione della patente questa Corte non intende discostarsi dalla condivisa giurisprudenza delle Sezioni unite, secondo cui non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso S.U. 30 gennaio 2002, Rv. 221039 . Peraltro dagli atti di polizia emerge che l'imputato era in possesso di patente, verosimilmente non appropriata rispetto al motoveicolo guidato. In ogni caso, la questione è posta in termini meramente problematici e non assertivi dalla difesa. E d'altra parte difetterebbe interesse a ricorrere ove la patente non fosse stata mai conseguita, giacché la misura sanzionatoria non potrebbe, in tal caso, trovare esecuzione. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.