Via libera del Consiglio di Stato ai parametri forensi ‘sforbiciati’

Sta per concludersi il percorso che porterà alla emanazione, su proposta del CNF, del decreto del Ministero della Giustizia contenete i parametri forensi ed infatti, il Consiglio di Stato con il parere dell’11 novembre 2013, n. 4514, seppur con qualche osservazione critica, ha dato il proprio via libera all’ulteriore corso del regolamento.

Secondo il Consiglio di Stato il regolamento riesce a garantire sia l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati sia la qualità e l’efficacia della prestazione professionale, attraverso un articolato che raggiunge l’obiettivo di prevedere un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi . Pesa la congiuntura economica . Certamente sia la Relazione ministeriale che la relazione tecnica dell’Ufficio Bilancio del Ministero hanno un po’ sui parametri in considerazione sia della congiuntura economica sia in relazione allo stato delle casse dello Stato. In particolare, la proposta del CNF, specie nella materia penale, non prevedeva più la riduzione del 50% di cui al D.M. 140/2012, per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ne sarebbe derivato un rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale , che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull’ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse”. Parametri penali da adeguare al civile . Tuttavia, il Consiglio di Stato critica l’irragionevolezza del minore abbattimento dei compensi liquidabili nel caso di gratuito patrocinio penale rispetto al civile. Ed infatti, non può essere condiviso - a parere del Consiglio di Stato - il presupposto da cui muove l’Amministrazione per giustificare quel minor abbattimento e, cioè, una maggiore dignità” dell’attività defensionale nel settore giudiziale penale in quanto sono coinvolti diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona. Nessuna osservazione sul quantum dei parametri . Oltre a questo, però, il Consiglio di Stato non va. Ed infatti, gli aspetti numerici non devono essere esaminati anche perché l’emanazione del regolamento si inquadra in un contesto di libera determinabilità del compenso dovuto. Del resto proprio l’art. 13 comma 6 della legge professionale ricorda che i parametri indicati nello schema di decreto si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”. Lo scopo dei parametri è quello di favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi” e, quindi, sarebbe stato contraddittorio, per la legge, dire qualcosa in ordine alla misura dei compensi. Le sforbiciate dell’Amministrazione . E ciò è avvenuto modificando gli importi proposti dal CNF, individuando, per ogni fascia e corrispondente scaglione, la media tra gli importi attuali e quelli proposti e intervenendo quindi sull’importo medio” con una riduzione del 25%. Del resto, lo ricordiamo, la Corte Costituzionale qualche giorno fa, con , con l’ordinanza n. 261 del 7 novembre 2013, ha avuto modo di affermare che la riduzione dei compensi degli avvocati non certamente non incide in senso limitativo dell’accesso dei cittadini alla giustizia e quindi del loro diritto di difesa”. Anzi, secondo la Corte a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali”. Azioni infondate e conciliazioni . Da ultimo, merita un cenno il passaggio del parere del Consiglio di Stato dove si ricorda che rispetto allo schema del CNF l’Amministrazione ha apportato alcune novità come quelle disposizioni volte ad incentivare la soluzione transattiva e a sanzionare il ricorso al giudice nella consapevolezza della infondatezza delle ragioni tutelate.

Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli Atti Normativi, parere 11 novembre 2013, n. 4514 Presidente Faberi – Estensore Mollica