Cambia ancora la disciplina dell’apprendistato

La Legge numero 92/2012 c.d. «Legge Fornero» ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. numero 167/2011 «T.U. Apprendistato» , che hanno interessato trasversalmente tutte le tre categorie di apprendistato. Con la circolare numero 5 del 21 gennaio 2013, il Mistero del Lavoro ha voluto segnalare al proprio personale ispettivo le modifiche di maggior rilievo, funzionalmente ad una interpretazione uniforme in sede di accertamento.

L’omessa formazione. L’articolo 7 del T.U. Apprendistato prevede, per la violazione dell’obbligo di formazione dell’apprendista «di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro», una sanzione pari alla «differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore [ ] maggiorata del 100 per cento», oltre alla «conversione» del rapporto in un comune rapporto di lavoro subordinato. Secondo la condivisibile interpretazione del Ministero, la sanzione è applicabile quando il datore di lavoro non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda e/o non effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla regolamentazione aziendale. Lo stesso datore di lavoro non potrà tuttavia considerarsi «esclusivamente responsabile» e dunque nessuna sanzione potrà essere applicata tutte le volte in cui i corsi di formazione esterna non siano stati «attivati» dai soggetti preposti. Lo stesso Ministero precisa poi che la contestazione delle disposizioni in materia di formazione è di esclusiva competenza del proprio personale ispettivo, che – in funzione del tipo di apprendistato e del periodo in cui la formazione non è stata impartita – potrà o dovrà emanare una «disposizione», secondo una tabella elaborata predisposta dallo stesso Ente, senza emettere alcuna sanzione. Il tutor non sempre è necessario . Anche rispetto all’ipotesi in cui il datore di lavoro non assegni un tutor al proprio dipendente, il Ministero ritiene che non vi sia una automatica applicazione della sanzione, poiché sarà comunque necessario verificare se, in concreto, la formazione è stata comunque erogata secondo le modalità indicate dalle Regioni o dai CCNL. I nuovi limiti numerici di assunzione . La Legge Fornero ha anche modificato con effetto dal 1° gennaio 2013 il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere. Per i datori che occupano più di 10 dipendenti, il numero di apprendisti «non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate» presenti in azienda mentre, per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, resta confermato il rapporto del 100% tra maestranze specializzate ed apprendisti . In caso di violazione, le assunzioni «effettuate in violazione dei suddetti limiti» e dunque solo i lavoratori assunti dopo il raggiungimento della soglia verranno ricondotte «a dei “normali” rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato». I nuovi limiti di stabilizzazione . Secondo la nuova disciplina, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma, cessato il periodo di apprendistato, di «almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro» nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Questa disposizione, secondo quanto indicato dalla stessa Legge Fornero, troverà applicazione solo dal 18 luglio 2015. Rilevano anche le pregresse esperienze lavorative . Secondo il Ministero, il contratto di apprendistato non può essere utilizzato con il lavoratore che, per pregresse esperienze professionali, abbia già svolto stabilmente mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del contratto formativo. La circolare non specifica se tali esperienze debbano risultare svolte presso lo stesso datore di lavoro o – come sembrerebbe intendere, con una interpretazione che riteniamo darà vita ad accesi dibattiti – anche presso terzi. Rapporti con la somministrazione di lavoro . Secondo quanto previsto dalla Legge Fornero, infine, le agenzie di somministrazione potranno fornire apprendisti solo in virtù di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato c.d. « staff leasing » , risultando oggi espressamente «esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato».

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