Si sgancia un carico dalla gru: il manovratore non doveva farlo passare sopra le teste

L’art. 186, comma 1, D.P.R. n. 547/1955 si applica a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto di carichi che passino sopra i luoghi ove si trovino i lavoratori in modo tale che un’eventuale caduta possa costituire un pericolo per l’incolumità e la sicurezza.

È quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21850, depositata il 24 settembre 2013. Il caso. Una vedova aveva convenuto in giudizio un operaio – semplice manovratore di una gru – chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente verificatosi in un cantiere e nel quale il coniuge dell’attrice era deceduto. Nel giudizio era intervenuto anche l’INAIL. In sede d’appello, la domanda era stata rigettata. Contro questa sentenza, l’attrice ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo che i giudici distrettuali avrebbero respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che l’operaio non fosse consapevole della inidonea predisposizione dei dispositivi di sicurezza applicati alla gru. Per la ricorrente, il lavoratore, comunque, avrebbe violato il disposto dell’art. 186, comma 1, D.P.R. n. 547/1955 secondo cui le manovre per il sollevamento e il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio di carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo di ciò la Corte non avrebbe tenuto conto. Infatti, come sostenuto dai giudici d’Appello, il convenuto era un semplice manovratore della gru e non tecnico addetto al montaggio e alla sicurezza, inconsapevolmente all’oscuro del fatto che non erano in funzione i dispositivi di sicurezza della gru. Gravemente negligente e imprudente non evitare di far passare i carichi trasportati sopra i lavoratori. Anche l’INAIL, con ricorso incidentale, ha sostenuto che non si sarebbe tenuto conto che il lavoratore avrebbe manovrato la gru senza evitare di far passare sulla vittima il carico trasportato, esponendolo, così, a quel pericolo che la norma richiamata vuole evitare in caso di caduta anche accidentale del carico sospeso, norma che è rivolta a tutti i lavoratori sia di terra che gruisti . Per la Suprema Corte i motivi – che sostanzialmente propongono analoghe censure – sono entrambi fondati. Infatti, per gli Ermellini, nella ricostruzione del fatto operata in secondo grado si evince chiaramente la omessa considerazione della eventuale efficienza causale del mancato rispetto della norma in questione. Pertanto, Piazza Cavour ha accolto entrambi i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 luglio - 24 settembre 2013, n. 21850 Presidente Berruti – Relatore Scrima Svolgimento del processo Del Gaudio Carmela conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, P.L. , G.G. e C.G. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data omissis in un cantiere sito a omissis e nel quale Co.Lu. , coniuge dell'attrice, era deceduto. I convenuti P. e G. si costituivano contestando la domanda mentre il C. restava contumace. A tale giudizio veniva poi riunito quello introdotto con atto di citazione da D.B.F. , Co.Is. e c.i. relativo alla richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei medesimi convenuti per le lesioni personali gravissime riportate da D.B.F. nel già ricordato sinistro. Interveniva nel giudizio anche l’INAIL. Le due cause venivano poi separate, dovendo solo quella proposta dalla D.G. essere trattata dalla sezione stralcio . Il Tribunale adito, con sentenza del 29 aprile 2004, condannava in solido, quali corresponsabili dell'infortunio sul lavoro in questione, il P. , il C. e il G. al risarcimento dei danni in favore della D.G. e rigettava la domanda proposta dall'INAIL nei confronti dei tre convenuti perché già accolta nei confronti di P.L. e C.G. con la sentenza n. 12719/03 del 17 settembre del 2003 del medesimo Tribunale e mancando, quanto al G. , la prova di quanto della somma di L. 178.774.522 corrisposta dal predetto Ente per la rendita ai superstiti fosse dovuto alla sola attrice. Avverso la decisione del 29 aprile 2004 il G. proponeva appello, cui resisteva l'appellata D.G. . L'INAIL proponeva appello incidentale. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 ottobre 2006, accoglieva l'appello di G.G. nei confronti di D.G.C. e rigettava l'appello incidentale dell'INAIL, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta nei confronti del G. e compensava tra questi e l'attrice le spese processuali confermava nel resto la sentenza appellata e compensava tra tutte le parti le spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito D.G.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L'INAIL ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale basato un unico motivo. Ad entrambi i ricordati ricorsi ha resistito con distinti controricorsi G.G. . D.G.C. e l'INAIL hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza. 2. Ai ricorsi in esame si applica il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c. - inserito nel codice di rito dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d della legge 18 giugno 2009, n. 69 - in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata 2 ottobre 2006 . 3. Con l'unico motivo del ricorso principale, corredato da quesito di diritto, lamentando violazione dell'art. 186, primo comma, d.P.R. n. 547 del 1955, la D.G. deduce che la Corte di merito ha respinto la domanda risarcitoria da lei proposta nei confronti del G. sul presupposto che questi non fosse consapevole della inidonea predisposizione dei dispositivi di sicurezza applicati alla gru e sostiene che, pur a voler rimanere nell'ottica della sua presunta incolpevolezza , il G. , comunque, avrebbe violato il disposto della predetta norma secondo cui le manovre per il sollevamento e il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio di carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo ma di tanto la Corte meneghina non avrebbe tenuto conto. Assume la ricorrente che anche se, come affermato dalla Corte di merito, il G. , semplice manovratore della gru e non tecnico addetto al montaggio ed alla sicurezza, fosse stato incolpevolmente all'oscuro del fatto che non erano in funzione i dispositivi di sicurezza della gru, cionondimeno egli sarebbe stato gravemente negligente ed imprudente nel non evitare di far passare i carichi trasportati sopra i lavoratori, così esponendoli, in caso di caduta e di sganciamento, a quel pericolo che la norma già richiamata è volta ad evitare. 4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, corredato di quesito di diritto, lamentando, a sua volta, la violazione dell'art. 186, primo comma, d.P.R. n. 547 del 1955, l’INAIL sostiene che la Corte di merito ha escluso che nell'infortunio sul lavoro accaduto a Co.Lu. si potesse ravvisare una responsabilità colposa a carico del G. in quanto la causa determinante dell'infortunio non fu nell'errata manovra effettuata da G. , né nel mancato avviso dell'azionamento della gru, e neppure nella difettosa imbracatura del carico, ma nell'omessa installazione dei dispositivi relativi ai sistemi di fermo delle funi , ritenendo là predetta Corte che tali operazioni spettassero esclusivamente al C. , montatore della gru, e al P. , responsabile del cantiere, mentre il G. , operaio privo di specifica qualifica, doveva esclusivamente manovrare sulla pulsantiera, secondo le direttive del C. e, pertanto, non poteva percepire il mancato completamento del montaggio della gru. Sostiene il predetto Ente che, tuttavia, la Corte di merito non avrebbe considerato che, comunque, il G. nella circostanza aveva manovrato la gru e la benna collegata alla fune senza evitare di far passare su Co.Lu. e D.B.F. il carico trasportato, esponendoli, in tal modo, a quel pericolo che la norma già richiamata vuole evitare in caso di caduta anche accidentale del carico sospeso, norma questa che è rivolta a tutti i lavoratori sia di terra che gruisti addetti alle manovre di carico e scarico e di cui la Corte di merito non avrebbe tenuto assolutamente conto. 4.1. Il G. ha eccepito l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso incidentale dell'INAIL notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 334 c.p.c., in quanto proposto nei confronti di soggetto diverso dalla ricorrente principale in causa scindibile e non potendo l'appello incidentale tardivo introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale. 4.2. L'eccezione è infondata alla luce del principio affermato, superando il precedente orientamento più restrittivo, da questa Corte e secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico v. Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627 Cass. 30 aprile 2009, n. 10125 e Cass. 29 marzo 2012, n. 5086 . 5. I motivi, che sostanzialmente propongono analoghe censure e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati, evidenziandosi che i riferimenti alla sentenza di primo grado in base ai quali il G. sostiene l'infondatezza del ricorso incidentale dell'INAIL, non sono condivisibili, avendo la Corte di merito chiaramente ritenuto assorbito l'esame delle questioni sollevate al riguardo nel grado di appello v. sentenza impugnata p. 5, penultimo capoverso della motivazione . Ed invero dalla stessa ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata, sulla base della relazione dell'ASL di . del 5 ottobre 2010, si evince chiaramente la omessa considerazione, da parte di quel Giudice, della eventuale efficienza causale del mancato rispetto, da parte del G. , del disposto della norma in questione che, come affermato dalla quarta sezione penale di questa Corte con la sentenza del 4 maggio 2004 dep. 21 giugno 2004 , n. 27893, si applica a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto di carichi che passino sopra i luoghi ove si trovino i lavoratori in modo tale che un'eventuale caduta possa costituire un pericolo per l'incolumità e la sicurezza. 6. La sentenza va quindi cassata in relazione alle censure accolte. La causa è rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.