Figli naturali e figli legittimi, la differenza non c’è. La Camera, il 27 novembre, ha infatti detto sì all’equiparazione tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio, approvando - in terza lettura, con 366 sì, 31 no e 58 astenuti - la legge che eguaglia i loro diritti. Motivo di scontro, però, è stato il punto che prevede la possibilità di riconoscere anche i figli nati da incesto. A dire no è stato l’Udc e parte del Pdl.
La legge è composta da 6 articoli. Il primo disciplina le nuove disposizioni in materia di filiazione il secondo punta, attraverso una delega al Governo, all’eliminazione delle discriminazioni tra figli legittimi, naturali e adottivi. Il Governo, infatti, dovrà adottare, entro 12 mesi, «uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi». Il terzo articolo, poi, ridefinisce le competenze tra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni. Gli articoli 4 e 5 recano disposizioni transitorie e in materia di stato civile e, infine, l’articolo 6 reca la clausola di invarianza. Un risultato definito storico. Le differenze tra i figli vengono cancellate con la sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali», in tutto il codice civile, con la parola «figli». Riconoscibili anche i figli incestuosi. Anche i figli incestuosi sono equiparati agli altri, ma qui la polemica si è fatta sentire con il no di Udc e parte del Pdl. In sostanza è possibile riconoscere un figlio incestuoso, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo – ovviamente – all’interesse del minore. Discendere dallo stesso stipite fa nascere un vincolo di parentela. A prescindere dal carattere legittimo o naturale della filiazione, le persone che discendono da uno stesso stipite sono legate da un vincolo di parentela. Gli effetti del riconoscimento non si limitano al genitore che l’ha effettuato, ma si estendono anche ai parenti dello stesso. Questo vale anche se il figlio è adottivo. Unica eccezione? «Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età». Età abbassata. Altra modifica importante è quella apportata all’articolo 254 c.c., che prevede l’abbassamento dell’età, da 16 a 14 anni, a partire da cui il riconoscimento del figlio naturale non ha effetto senza il suo assenso. I figli hanno anche obblighi e doveri. Il figlio – viene sottolineato - «deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Questi, però, può sottrarsi all’obbligo di prestare gli alimenti al genitore, nel caso in cui sia venuta meno la potestà genitoriale. Adesso bisogna solo aspettare che il provvedimento venga firmato dal Capo dello Stato e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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