Gli Ermellini hanno affermato che il ritardo nella presentazione dei documenti in primo grado può essere sanato nel secondo grado di giudizio.
I documenti che una delle due parti presenta in ritardo, nel corso di una lite fiscale, possono essere regolarmente presentati e ritenuti validi in appello. Lo affermano i Giudici di Cassazione con sentenza del 19 giugno scorso numero 12783. La vicenda. In questo caso, un contribuente aveva proposto ricorso contro la sentenza di appello, non vedendo però confermato le sue ragioni la Corte di Cassazione ha infatti avallato le ragioni del Comune il quale aveva presentato in ritardo la documentazione inerente alla pretesa ICI su alcuni fabbricati di proprietà del contribuente. L’appello aveva comunque ritenuto valido l’accertamento, seguito da un ricorso della parte contribuente. I Giudici di Cassazione si sono espressi, affermando che il termine previsto dall’articolo 32 d.lgs numero 546/1992 per il deposito di memorie e documenti «deve ritenersi perentorio». La mancata osservazione del termine «determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, al contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo». Produzione irrituale. Dunque, non sono ammesse deroghe? No. I Giudici hanno sostenuto che, nel giudizio di appello, le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti, «a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado». Ergo, i documenti irritualmente prodotti in primo grado devono ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di secondo. «Va osservato – hanno aggiunto i Giudici – che viene contestata dal ricorrente solamente la tardiva e irrituale produzione documentale, ma non la loro rilevanza probatoria ai fini della sufficienza della motivazione dell’atto impositivo». fonte www.fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 6 maggio – 19 giugno 2015, numero 12783 Presidente Merone – Relatore Chindemi Fatto La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza numero 48/11/07, depositata il 14.12.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso numero 71/05/2005 che riconosceva la legittimità degli avvisi di accertamento, per gli anni 1999 e 2000, per gli importi, rispettivamente di € 967,64 e € 1.170,55, emessi nei confronti di V.G., dal Comune di Castelfranco Veneto, ritenendo trattarsi di terreni suscettibili di edificazione e non agricoli come dichiarato, invece, dal contribuente. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi a violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 D.lgs 546/1992 e dell’articolo 152, comma 2, c.p.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., avendo irritualmente prodotto in udienza, davanti alla CTP di Treviso, il Comune sei atti di compravendita relativi ad appezzamenti di terreno, a fini comparativi b violazione e falsa applicazione dell’articolo 153, c.p.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., avendo erroneamente la CTR rilevato che il contribuente avrebbe dovuto opporsi alla tardiva produzione documentale in quanto la sanatoria per acquiescenza è ammessa solo con riguardo alla forma degli atti e non per l’inosservanza di termini perentori c violazione e falsa applicazione dell’articolo 59, lett. i, punto 1, D.lgs 446/1997, dell’articolo 10, comma 4, D.lgs 504/1992, e dell’articolo 4 Preleggi, dell’articolo 152, comma 2, c.p.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.,rilevando come illegittimamente la CTR ha ritenuto che il regolamento comunale potesse derogare all’obbligo di presentare la dichiarazione o denuncia, fino a sopprimere il relativo obbligo di legge, omettendo di considerare illegittimo il predetto regolamento per contrasto con una norma di rango superiore d violazione e falsa applicazione degli articolo 3 l. 241/90 e 7, comma 1 l. 212/2000, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., non avendo la CTR rilevato la nullità degli atti impositivi in mancanza della previa notifica al contribuente del valore delle aree fabbricabili prese a parametro nella determinazione del prezzo medio di mercato e violazione e falsa applicazione ., in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere omesso la CTR di rilevare la illegittimità della statuizione sulle spese processuali della sentenza di primo grado in mancanza di motivazione sul quantum di spese liquidato e sui criteri di liquidazione adottati. Il Comune si è costituito con controricorso. Disposta la comunicazione della udienza all’erede sig.ra A.V. figlia ed erede del defunto V.G., il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.5.2015, in cui il P.G. ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione Va, preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica a A.V. figlia ed erede del defunto V.G. 1. II ricorso è infondato. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 384, ultimo comma, c.p.c. Il termine previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. 31.12.1992, numero 546 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice cfr Cass. 30 maggio 2011, numero 11929, Cass. 30 gennaio 2004, numero 1771 . Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori, come previsto dall'articolo 153 del codice di rito. Cass. 30 maggio 2011, numero 11929, Cass. 30 gennaio 2004, numero 1771 . Tuttavia nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi dell’articolo 58, 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 numero 546, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado. Cass. 13 maggio 2003, numero 7329 . Conseguentemente i documenti irritualmente prodotti in primo grado devono, comunque, ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di secondo grado. Va osservato che viene contestata dal ricorrente solamente la tardiva e irrituale produzione documentale, ma non la loro rilevanza probatoria ai fini della sufficienza della motivazione dell’atto impositivo. 2. Anche il terzo motivo va disatteso. L’articolo 59 D.Igs 446/1997, vigente ratione temporis e poi abrogato, riconosceva la potestà regolamentare del Comune in tema di ICI con la possibilità di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo .con conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia e introduzione dell’obbligo di comunicazione da parte del contribuente , prevedendo una facoltà di deroga all’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI prevista dall’articolo 10 D.lgs 504/1992 . L’articolo 9 del regolamento comunale di Castelfrando Veneto recita è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia stabilito dall’articolo 10, comma 4, D.lgs 504/1992 . Il Comune, con tale disposizione, ha esercitato una facoltà riconosciutagli dalla legge, consistente nell’attuazione della deroga normativamente prevista, senza interferire nella procedura di accertamento dell’imposta disciplinata dall’articolo Il D.lgs, essendosi il Regolamento limitato a sostituire l’obbligo strumentale della presentazione della dichiarazione senza modificare la procedura di accertamento prevista dalla legge. 3. Anche il quarto motivo è infondato. In tema di lci non vi è alcuna norma che imponga ai Comuni di notificare al contribuente il valore calcolato al metro quadro delle aree edificabili prese a parametro nella determinazione del prezzo medio di mercato, prima della emissione dell’avviso di accertamento. 4. L’ultimo motivo difetta di autosufficienza non avendo il ricorrente riprodotto o allegato il contenuto della sentenza di primo grado, relativamente alla regolamentazione delle spese processuali, documento al quali questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza della censura proposta in questa sede. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.900 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.