La carenza di disponibilità di braccialetti elettronici non è ipotesi derogatoria per l’applicazione degli arresti domiciliari

La Suprema Corte risolve una questione relativa all’impossibilità dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la forma di controllo del braccialetto elettronico.

Se ne è occupata la Cassazione con la sentenza numero 23011 depositata il 31 maggio 2016. Controllo con braccialetto elettronico. Nel caso di specie affrontato dai Giudici di Piazza Cavour, il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale territoriale, sezione specializzata del riesame, che aveva sostituito nei suoi confronti e di altri “tifosi di calcio” la misura della custodia in carcere – applicata al momento della convalida dell’arresto – con quella degli arresti domiciliari, con forma di controllo del braccialetto elettronico ex articolo 275- bis c.p.p., disponendo l’esecuzione dell’ordinanza stessa nei tempi necessari per le verifiche concrete e comunque entro quattro giorni successivi al deposito. L’ordinanza prevedeva inoltre – ed è questo uno dei punti in contestazione in sede di ricorso per cassazione - che, qualora per ragioni tecniche o altri motivi ostativi non fosse stata possibile l’applicazione del controllo nella forma disposta, la sostituzione non poteva avere applicazione e si sarebbe dovuto, previa semplice comunicazione all’A.G. procedente, ripristinare automaticamente la misura cautelare anteriormente prevista. In conformità con quanto disposto dal Tribunale la sostituzione della misura di maggior rigore con quella degli arresti domiciliari non aveva luogo per l’indisponibilità degli strumenti elettronici di controllo con automatico ripristino della misura intramuraria. Ripristino della misura cautelare. Da qui il ricorso avverso l’ordinanza con diverse contestazioni, tra le quali risalta quella relativa alla violazione dell’articolo 275- bis c.p.p., per non avere il Tribunale – così nella formulazione difensiva - dato corso all’applicazione della misura degli arresti domiciliari per indisponibilità dei braccialetti elettronici, applicando la custodia in carcere - così sostanzialmente rinnovando in peius la misura cautelare - , che non poteva essere applicabile in quanto irrogata agli imputati per il reato di cui all’articolo 337 c.p. una pena inferiore ai tre anni di reclusione. Inoltre, il ricorrente evidenzia la illegittimità e la incostituzionalità della condizione apposta alla sostituzione della custodia cautelare in carcere al materiale reperimento dei braccialetti. Applicabilità degli arresti domiciliari e ipotesi derogatorie. Gli Ermellini non possono che accogliere il ricorso, dichiarandolo fondato. Infatti, ricordando in primo luogo il contenuto della norma in questione, rilevano che il secondo ed il terzo periodo del comma 2- bis dell’articolo 275 c.p.p., introdotti con la l. numero 47/16, prevedono che non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Secondo tale disposto – proseguono i Giudici del Palazzaccio – salvo le ipotesi eccezionali previste nella norma, il giudice non può applicare la misura della custodia cautelare in carcere in tutti quei casi in cui, operata una valutazione prognostica, ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni. La preclusione all’applicazione della misura di maggior rigore è derogata in presenza di specifiche situazioni oggettive o soggettive, cioè dipendenti dal titolo di reato e dunque dalla gravità in astratto della fattispecie incriminatrice per la quale sia richiesta l’applicazione del vincolo cautelare, ovvero delle condizioni del destinatario della misura. Sulla base di quanto premesso, i giudici della Suprema Corte evidenziano l’operatività nel caso di specie della specifica preclusione all’applicazione della misura della custodia in carcere prevista nell’articolo 275, comma 2- bis già citato. Infatti, il ricorrente, insieme ad altri, risultava condannato a seguito di giudizio direttissimo, in relazione al reato per il quale la misura era stata applicata ad una pena inferiore ai tre anni, circostanza che rende per tabulas – così si legge nella sentenza in commento – operante la preclusione all’applicazione della misura di maggior rigore, là dove non ricorra nessuna delle condizioni oggettive e soggettive delineate dalla norma, a deroga della regola generale. Carenza della pubblica amministrazione. In tale elenco non è possibile inserire la indisponibilità degli apparecchi elettronici in quanto non rientrante nella ipotesi derogatoria contemplate in base alla quale gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284 c.p.p Infatti – concludono gli Ermellini – risulta di tutta evidenza l’ontologica eterogeneità fra la mancanza di un domicilio ove disporre la misura domestica, che appunto deroga all’applicazione della misura intramuraria e l’indisponibilità degli strumenti di controllo dovuti ad una carenza delle dotazioni della pubblica amministrazione. Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone l’applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico con conseguente assegnazione degli indagati agli arresti domiciliari.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 aprile – 31 maggio 2016, numero 23011 Presidente Ippolito – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata del riesame, pronunciandosi all’esito del ricorso per riesame ex articolo 309 cod. proc. penumero ha sostituito nei confronti dei ricorrenti la misura della custodia in carcere - originariamente applicata dal Tribunale all’esito della convalida dell’arresto - con quella degli arresti domiciliari, con la forma di controllo del braccialetto elettronico ex articolo 275-bis cod. proc. penumero , disponendo che l’ordinanza sia eseguita nei tempi necessari per le verifiche concrete e comunque entro i quattro giorni successivi al suo deposito e, qualora, ragioni tecniche o altri motivi siano ostativi all’attuazione del controllo nella forma disposta, la sostituzione non avrà applicazione e se ne darà comunicazione all’A.G. procedente Tribunale di Napoli , con ripristino automatico della misura senza necessità di ulteriori procedimenti da parte dell’A.G. . In conformità con quanto indicato nel dispositivo dell’ordinanza, la sostituzione della misura di maggior rigore con quella degli arresti domiciliari non ha, in effetti, avuto luogo per l’indisponibilità degli strumenti elettronici di controllo, con automatico ripristino - rectius mantenimento - della misura intramuraria. La misura carceraria è stato successivamente sostituita con gli arresti domiciliari ordinari , con ordinanza del 3 febbraio 2016 del Tribunale di Napoli. 2. Ricorre avverso l’ordinanza l’Avv. Mario Papa, difensore di fiducia degli indagati, e ne chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi 2.1. violazione degli articolo 274, comma 1 lett. c , 125 disp. att. cod. proc. penumero e 45 CEDU, per avere il Tribunale desunto la pericolosità sociale degli assistiti da un fatto completamente travisato 2.2. violazione degli articolo 274, comma 1 lett. c , 275, comma 2, 125 disp. att. cod. proc. penumero e 45 CEDU, per avere il Tribunale applicato una misura eccessivamente gravosa con una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai tifosi partenopei 2.3. violazione dell’articolo 275-bis cod. proc. penumero , per avere il Tribunale - là dove non dava corso all’applicazione della misura degli arresti domiciliari per indisponibilità dei braccialetti elettronici ed applicava la custodia in carcere - sostanzialmente rinnovato in peius la misura cautelare, misura non applicabile essendo stata irrogata agli imputati per il reato di cui all’articolo 337 cod. penumero , in relazione al quale è applicata la misura, una pena inferiore ai tre anni di reclusione 2.4. violazione degli articolo 274, comma 1 lett. c , 275, comma 2, e 275-bis cod. proc. penumero per illegittimità ed incostituzionalità della condizione apposta alla sostituzione della custodia cautelare in carcere al materiale reperimento di braccialetti 2.5. violazione degli articolo 274, comma 1 lett. c , 275-bis e 125 cod. proc. penumero e 45 CEDU, per avere il Tribunale omesso di motivare in merito all’adeguatezza degli arresti domiciliari tout court, senza braccialetto elettronico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Mette conto porre in rilievo come il secondo ed il terzo periodo del comma 2-bis dell’articolo 275 cod. proc. penumero - introdotti con la legge 16 aprile 2016, numero 47 - prevedano che salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, numero 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice . 3. Secondo tale disposto, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla norma e di cui si dirà meglio oltre, il giudice non può applicare la misura della custodia in carcere in tutti i casi in cui, operata una valutazione prognostica, ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. La preclusione all’applicazione della misura di maggior rigore è derogata in presenza di specifiche situazioni oggettive o soggettive, id est dipendenti dal titolo di reato e dunque dalla gravità in astratto della fattispecie incriminatrice per la quale sia richiesta l’applicazione del vincolo cautelare, ovvero dalle condizioni del destinatario della misura, in particolare a nei casi in cui si proceda per i gravi delitti previsti dal comma 3 dello stesso articolo 275, in relazione ai quali operano le presunzioni - assolute o relative - di adeguatezza della sola custodia in carcere b in caso di violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari ex articolo 276, comma 1-ter o - più in generale - di una qualunque misura cautelare articolo 280, comma 3 c quando si proceda per i delitti espressamente previsti dal terzo periodo del medesimo articolo d qualora, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva, gli arresti domiciliari siano impraticabili per indisponibilità di un luogo adeguato. La norma si raccorda alla disciplina normativa dell’articolo 656 cod. proc. penumero , alla stregua del quale l’esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva resta sospesa nei confronti di chi debba scontare una pena residua non superiore a tre anni di reclusione, a meno che, come previsto dal comma 9 della stessa disposizione, non si tratti di condannati per delitti di cui agli articolo 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis c.p., nonché all’articolo 4-bis L. numero 354/1975, per i quali la condanna deve essere comunque eseguita. La ratio dell’articolo 275, comma 2-bis, è dunque quella di evitare ogni inutile contatto con la realtà carceraria a coloro i quali, all’esito del giudizio, non dovranno espiare la pena in carcere. 4. Sulla scorta di tali premesse in diritto, risulta di tutta evidenza l’operatività nel caso di specie della specifica preclusione all’applicazione della misura della custodia in carcere prevista dal citato articolo 275, comma 2-bis. Ed invero, nell’ipotesi in oggetto, i ricorrenti sono stati condannati, a seguito di giudizio direttissimo, in relazione al reato per il quale la misura è stata applicata ex articolo 337 cod. penumero , ad una pena inferiore ai tre anni, circostanza che rende per tabulas operante la preclusione all’applicazione della misura di maggior rigore, là dove non ricorre nessuna delle condizioni oggettive e soggettive delineate dall’articolo 275, comma 2-bis, a deroga a tale regola generale. Ed invero, la circostanza che siano indisponibili gli apparecchi elettronici ex articolo 275-bis cod. proc. penumero non può ritenersi integrare l’ipotesi derogatoria ivi contemplata, secondo la quale gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice ”. Risulta, infatti, di tutta evidenza l’ontologica eterogeneità fra la mancanza di un domicilio ove disporre la misura domestica, che appunto deroga alla preclusione all’applicazione della misura intramuraria circostanza ascrivibile all’indagato/imputato, seppure spesso incolpevolmente - e l’indisponibilità degli strumenti di controllo previsti dall’articolo 275-bis cod. proc. penumero , invece dovuta ad una carenza delle dotazioni della pubblica amministrazione. 5. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio nella parte in cui dispone l’applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e gli imputati devono essere, in conseguenza, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari nel luogo dagli stessi indicato ed individuato nell’ordinanza del Tribunale. 6. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. P.Q.M. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone l’applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico con conseguente assegnazione degli indagati agli arresti domiciliari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 cod. proc. penumero .