Il legislatore nazionale insiste sul rafforzamento della trasparenza negli appalti

Il d.l. numero 90/2014, con gli articoli 29-37, è intervenuto nuovamente nel delicato settore dei contratti pubblici, al fine di potenziare le misure volte alla massima trasparenza delle procedure di gara, non trascurando la fase di esecuzione. Si tratta di un gruppo eterogeneo di disposizioni normative, che spaziano dalle informative prefettizie agli interventi in tema di Expo 2015, oggetto delle recenti e ben note cronache giudiziarie.

Innovazioni per le white list . I settori di intervento del d.l. numero 90/2014 sono diversi, seppur accomunati dal chiaro disegno di rafforzare le misure di anticorruzione nell'ambito dei contratti pubblici. Ovviamente, dall'analisi delle medesime si evidenzia in modo inequivoco l'eco delle polemiche recenti, connessi ai noti scandali del Mose a Venezia e dell'Expo a Milano. Polemiche, che hanno indotto, non senza una venatura di retorica, ad una nuova elaborazione di norme, forse dimenticando le esistenti, per le quali già sono palesi le difficoltà applicative. L'articolo 29 introduce nuove disposizioni in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Precisamente, con una modifica alla legge anticorruzione numero 190/2012, si dispone che, per alcune attività imprenditoriali, le stazioni appaltanti debbano acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione delle c.d. white list istituite presso ogni prefettura, la cui iscrizione da parte degli operatori economici del settore a sua volta è condizionata all'ottenimento dell'informativa antimafia liberatoria. Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, l. numero 190/2012, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume - noli a freddo di macchinari - fornitura di ferro lavorato - noli a caldo - autotrasporti per conto di terzi - guardiania dei cantieri. Dunque, l'iscrizione nell'elenco delle c.d. white list tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti, relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. In via temporanea, fino al prossimo 25 giugno 2015, gli enti appaltanti per le suddette attività imprenditoriali procederanno all’affidamento dei contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alle white list ed in caso di sopravvenuto diniego dell’iscrizione si applicheranno le relative disposizioni del Codice antimafia d.lgs numero 159/2011 , tra cui il recesso dal contratto e la revoca. EXPO 2015. L'articolo 30 del decreto legge prevede un'unità operativa speciale per Expo 2015. Precisamente, al Presidente dell'ANAC, sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine, l'Autorità si avvale di una apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori molo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Il presidente dell'ANAC, anche avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti già attribuiti, in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, esercita i seguenti nuovi poteri - verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 - dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati, già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, il Presidente dell'ANAC può partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano. Il neo presidente dell'ANAC, il giudice Raffaele Cantone, insediatosi negli uffici della Prefettura di Milano, ha dichiarato di voler immediatamente agire in relazione alle gare sospette, segnalate dall'Autorità di vigilanza, dopo aver riscontrato scarsa chiarezza e poca trasparenza nelle medesime. Per quanto riguarda le risorse organizzative, la squadra di Cantone sarà composta per ora da poche persone, dato che il d.l. prevede che tutte le spese siano a carico dell'ANAC, senza gravare su altri organi pubblici. Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese per la prevenzione della corruzione L'articolo 32 del decreto legge stabilisce che, qualora l’autorità giudiziaria proceda per l’accertamento di alcuni delitti contro la P.A., ovvero in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali riguardanti l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, il Presidente dell’ANAC può esercitare un importante potere. Precisamente, può proporre, alternativamente, al Prefetto competente a di ordinare la rinnovazione degli organi sociali, per sostituire il soggetto coinvolto nell’evento criminale b di provvedere direttamente alla nomina di uno o più amministratori straordinari. In altri casi, anziché la suddetta gestione straordinaria, il Prefetto può disporre delle misure di sostegno e monitoraggio dell’impresa, tramite la nomina di uno o più esperti, affinché questi forniscano all’impresa delle prescrizioni operative riguardanti l’organizzazione e sistemi di controllo interno dell’impresa. Varianti in corso d'opera L'articolo 37 stabilisce che talune peculiari varianti in corso d'opera devono essere trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Si tratta, precisamente, delle ipotesi di variante più delicate, quali - cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale - presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale - sussistenza di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore.