Nell’ipotesi di una società di notevoli dimensioni, la delega di funzioni viene presunta in re ipsa. Inoltre, in materia infortunistica, il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile qualora l’azienda sia stata suddivisa in diversi settori.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 26863, depositata il 20 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Crotone condannava il responsabile di una struttura turistica per aver detenuto sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione con pericolo di alterazione o contaminazione. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di aver affermato la riferibilità del fatto soltanto per la sua qualità di vicedirettore della struttura, senza approfondire le sue competenze, tra cui proprio il controllo della conservazione degli alimenti, delegata, a suo giudizio, a del personale apposito. Secondo la sua versione, sarebbe stato accusato solo perché trovato sul posto, ma ciò sarebbe illogico, perché, al limite, avrebbe dovuto essere il vertice dell’azienda a rispondere. Punti oscuri. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ammetteva la presenza di un vuoto motivazionale. Infatti, da una parte, la persona a cui il fatto era stato imputato era vicedirettore, legittimando così la domanda sul perché il direttore fosse stato escluso a priori, e, dall’altra, il fatto era avvenuto all’interno di una struttura turistica, il cui oggetto principale non era la conservazione dei cibi, per cui si poteva ipotizzare che, nel caso specifico, fosse stato delegato appositamente qualche soggetto operante nelle cucine. Suddivisione dei ruoli. La Corte ricordava che, nell’ipotesi di una società di notevoli dimensioni, la delega di funzioni viene presunta in re ipsa. Inoltre, in materia infortunistica, il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile qualora l’azienda sia stata suddivisa in diversi settori. Questo aspetto, però, non era stato approfondito dai giudici di merito, per cui la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava la decisione al tribunale di Crotone.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 maggio – 20 giugno 2014, numero 26863 Presidente Teresi – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato la responsabilità penale del ricorrente per avere, in qualità di responsabile della struttura turistica omissis , detenuto sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione con pericolo di alterazione o contaminazione. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo 1 vizio motivazionale in quanto il giudice ha affermato la riferibilità del fatto alla persona dell'imputato solo perché egli è il vicedirettore della struttura senza approfondire le sue competenze ed, in particolare, se fosse egli deputato al controllo della conservazione degli alimenti. Quest'ultima incombenza è, invece, delegata a personale apposito. Il vero è che egli è stato accusato solo perché trovato sul posto ma la conclusione è illogica perché, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere, semmai, il vertice dell'azienda a rispondere 2 violazione di legge nella parte in cui la sentenza ha disposto la pubblicazione della pronuncia sul quotidiano locale in quanto non si versa in uno dei casi di violazione elencati dall'articolo 518 c.p. ove si fa riferimento solo ai reati di cui agli articolo 514/517 c.p Né vale ipotizzare che il Tribunale volesse fare riferimento all'articolo 6 L. 283/62 perché neppure tale ultima disposizione si attaglia al caso di specie ove è stata contestata l'ipotesi di cui all'articolo 5 cattivo stato di conservazione che, come affermato anche da questa S.C. sez. m, numero 42428/10 , non comporta in nessun caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato. 3.1. Per quel che attiene al tema, di cui al primo motivo, della riferibilità all'imputato della responsabilità del fatto illecito in sé non contestato è innegabile che la sentenza impugnata non si sia affatto posta il problema, dilungandosi piuttosto sulla descrizione della vicenda che ha dato origine alla contestazione. Il vuoto motivazionale non è di poco rilievo se si considera che, in primo luogo, la persona cui il fatto è ascritto, è vice direttore sì che sorge naturale l'interrogativo sul perché il direttore sia stato escluso a priori e, in secondo luogo, perché il fatto è avvenuto all'interno di una struttura turistica il cui oggetto principale non è la conservazione dei cibi sì da legittimare il dubbio che, a questo specifico settore, fosse stato delegato taluno operante nelle cucine . Deve, incidentalmente, ricordarsi che, con riguardo alle società di notevoli dimensioni, questa S.C. è arrivata ad affermare che la delega di funzioni viene presunta in re ipsa sez. III, 28.4.03, Rossetto, numero 19462 . E che, anche in materia infortunistica, è stato detto che “il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori” sez. IV, 28.9.06, di Lorenzo, rv. 235564 . La problematica, però, nella sentenza impugnata, risulta completamente elusa ed anche se l'imputato è rimasto contumace, avrebbe dovuto essere affrontata d'ufficio previe verifiche di ordine fattuale che non possono che essere svolte dal giudice di merito cui gli atti vanno, pertanto, resi. 3.2. Ulteriore motivo di rinvio va ravvisato nella giustezza della seconda censura visto che è principio giurisprudenziale acquisito sez. III 28.10.10, Li Suiwen, numero 42428 quello secondo cui la pubblicazione della sentenza di condanna è prevista sempre dall'articolo 6, comma 4, per i casi di frode tossica o dannosa alla salute, “e non anche per il cattivo stato di conservazione”. Alla luce dei rilievi che precedono, si impone, pertanto una declaratoria di annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone. P.Q.M. Visti gli articolo 615 e ss. c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone.