E’ valida la notifica presso lo studio dell’avvocato che esercita fuori dal proprio circondario

Se il difensore, che eserciti il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato, non ha eletto domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della medesima autorità giudiziaria, ma ciò non implica che la notifica eseguita presso il suo studio debba essere dichiarata nulla.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12421 depositata il 16 giugno 2015. Il caso. Il Tribunale di Terni, adito nell’ambito di una successione testamentaria, pronunciava l’ammortamento di un certificato al portatore rappresentativo delle quote di partecipazione ad un fondo comune di investimento. Avverso la pronuncia veniva proposta opposizione da un terzo soggetto che deduceva di essere in possesso del titolo da anni. L’erede ed esecutrice del testamento, che aveva per prima adito il Tribunale, si costituiva in giudizio sostenendo di essere l’avente diritto al possesso del certificato, a suo dire sottratto dall’opponente il giorno della morte del de cuius. Il giudice rigettava l’opposizione ed ordinava la restituzione del titolo in questione all’erede, ma la pronuncia veniva ribaltata dalla Corte d’appello. La soccombente, nonché erede ed esecutrice testamentaria, ricorre per la cassazione di quest’ultimo provvedimento, al quale l’opponente resiste contestando l’ammissibilità del ricorso per la tardività del medesimo. La facoltà di notifica presso la cancelleria del giudice adito L’eccezione merita riconoscimento, in quanto il resistente ha documentato l’avvenuta notifica della sentenza di secondo grado presso lo studio del difensore della controparte, momento dal quale iniziava a decorrere il termine “breve” di impugnazione. Correttamente infatti egli afferma che l’articolo 82, r.d. numero 37/1934 nello stabilire che se il procuratore esercente il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della medesima autorità giudiziaria. Tale disposizione è costantemente interpretata nel senso che tutte le notificazioni degli atti processuali, compresa la sentenza conclusiva del procedimento, possono essere eseguite presso la cancelleria, rispondendo la norma citata alla ratio di esonerare la parte alla quale incombe l’onere di notificazione dai maggiori oneri riconducibili all’esecuzione della stessa al di fuori del circondario. non esclude la validità della notifica al difensore. Tuttavia, ciò non implica che la notifica eseguita presso lo studio del difensore che eserciti fuori dal proprio circondario debba essere dichiarata nulla, posto che in tal caso la parte interessata alla notificazione «adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa». Nel caso di specie, il ricorso si rivela tardivo per essere stato notificato oltre i 60 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata. Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 marzo – 16 giugno 2015, numero 12421 Presidente Piccialli – Relatore Bucciante Svolgimento del processo Con decreto del 12 dicembre 2001 il Tribunale di Terni, su istanza presentata da C.G. quale erede ed esecutrice del testamento di Co.Anumero , deceduta il 21 aprile 2000, pronunciò l'ammortamento del certificato al portatore emesso il 16 aprile 1998, rappresentativo di quote di partecipazione al fondo comune di investimento Genercomit Rendita. Avverso il provvedimento propose opposizione Z.M. , deducendo che il titolo era in suo possesso fin dal 1998. C.G. si costituì in giudizio, sostenendo di avere diritto, quale erede ed esecutrice testamentaria di Co.Anumero , a recuperare il certificato, a suo dire sottratto dall'opponente il giorno stesso della morte della de cuius. Rimasero contumaci la s.p.a. Banca Commerciale Italiana e la s.p.a. Comit Asset Management. All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 2 maggio 2005 il Tribunale rigettò le domande di Z.M. e gli ordinò di restituire a C.G. il titolo in questione e relative cedole. Impugnata dal soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Perugia, che con sentenza del 5 agosto 2008, in accoglimento del gravame, ha revocato il decreto di ammortamento e ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla convenuta. C.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. Z.M. si è costituito con controricorso. La s.p.a. Banca Intesa già s.p.a. Banca Commerciale Italiana e la s.p.a. Nextra Investment Management SGR già s.p.a. Comit Asset Management non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione Il resistente ha contestato in via pregiudiziale l'ammissibilità del ricorso, rilevando che è stato proposto tardivamente. L'eccezione, che è stata fatta propria anche dal pubblico ministero, va accolta. Con produzione consentita a norma dell'articolo 372 c.p.c., Z.M. ha documentato di aver notificato la sentenza di secondo grado il 30 giugno 2009 a C.G. presso lo studio del suo procuratore avv. Roberta Allegretti in Terni. Tale notificazione è pienamente valida - e quindi utile ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione - anche se è stata rivolta alla parte anziché al suo procuratore e anche se quest'ultimo non aveva eletto domicilio in Perugia “La notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante” Cass. 3 marzo 2015 numero 4260, conforme alla costante precedente giurisprudenza di legittimità “L'articolo 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, numero 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario ma nel medesimo distretto , giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge” Cass. 3 marzo 2015 numero 4247, conforme alla costante precedente giurisprudenza di legittimità . Essendone stata richiesta la notificazione il 23 ottobre 2009 - più di sessanta giorni dopo quella della sentenza impugnata, tenendo anche conto della sospensione feriale dei termini - il ricorso per cassazione è stato dunque proposto tardivamente e deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per compensi, con gli accessori di legge. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per compensi, con gli accessori di legge.