Con messaggio numero 3096/2015, l’INPS ha chiarito che la disciplina in materia di contribuzione indicata dal d.lgs. numero 22/2015 è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015.
Impegno del datore di lavoro. Come noto, l’articolo 4, comma 1-7ter, l. numero 92/2012, prevede la possibilità per i datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al pensionamento, impegnandosi a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Da quando è applicabile la nuova disciplina? Con messaggio numero 3096/2015, l’INPS precisa che la nuova disciplina in materia di contribuzione indicata dal d.lgs. numero 22/2015 introduttivo della NASPI – che prevede l’accredito a favore dei lavoratori percettori della prestazione della contribuzione rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 – è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo a decorrere dal 1° maggio 2015. Alle domande presentate prima di tale data continueranno ad applicarsi le modalità di calcolo della contribuzione proprie dell’ASpI, già indicate nella circolare INPS numero 119/2013. fonte www.lavoropiu.info
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