L’an e il quantum della pretesa dell’avvocato vanno decisi con rito sommario

Le controversie relative alla liquidazione di spese, onorari e diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente devono essere trattate secondo le regole del rito sommario di cognizione anche laddove la domanda riguardi la sussistenza della pretesa.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 10679/17 depositata il 3 maggio. La vicenda. Il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda di due avvocati per l’ottenimento dei propri compensi professionali da parte di un cliente. Gli attori ricorrono in Cassazione dolendosi per l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel pronunciare la propria decisione senza provvedere alla dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta ex adverso che estendeva il contraddittorio oltre al quantum degli onorari richiesti. Rito sommario di cognizione. Gli Ermellini sottolineano che le controversie per la liquidazione di spese, onorari e diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente di cui all’articolo 28 l. numero 794/1942 come modificato dal d.lgs. numero 150/2011 devono essere trattate secondo le regole del rito sommario di cognizione articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 anche laddove la domanda riguardi la sussistenza della pretesa «senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda». Concludendosi dunque il giudizio con un provvedimento che ha forma di ordinanza ma valore di sentenza, il rimedio esperibile è l’impugnazione in appello. In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 marzo – 3 maggio 2017, numero 10679 Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto Rilevato che con ordinanza resa in data 22/2/2016, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda proposta da L.M. e Li.Ma. per la condanna di A.G. al pagamento di quanto da quest’ultimo asseritamente dovuto a titolo di competenze professionali di avvocato che avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. L.M. e Li.Ma. che A.G. resiste con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria Considerato che con il ricorso proposto, L.M. e Li.Ma. censurano il provvedimento impugnato in relazione all’articolo 360 nnumero 2, 3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale di Brindisi erroneamente pronunciato la propria decisione senza provvedere alla dichiarazione di inammissibilità della domanda ex adverso proposta ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., attesa l’estensione del contraddittorio oltre il quantum degli onorari spettanti ai professionisti che la censura è inammissibile e suscettibile di assorbire ogni altra doglianza che, infatti, osserva il Collegio come, nella specie, debba trovare applicazione l’orientamento di questa Corte, ai sensi del quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 28 della legge numero 794 del 1942 come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’articolo 34 del d.lgs. numero 150 del 2011 e dell’abrogazione degli articolo 29 e 30 della medesima legge numero 794 del 1942 devono essere trattate con la procedura prevista dall’articolo 14 del suddetto d.lgs. numero 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda Sez. 6 - 3, Sentenza numero 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895 - 01 che in tal caso, l’intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello Sez. 2, Sentenza numero 21554 de/13/10/2014, Rv. 632672-01 Sez. 2, Sentenza numero 19873 del 05/10/2015, Rv. 636795 - 01 che, conseguentemente, il ricorso proposto dagli odierni istanti ex articolo 111 Cost. deve ritenersi radicalmente inammissibile che al riconoscimento dell’inammissibilità del ricorso - cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario - segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.