I requisiti per l’efficacia impeditiva dell’opponibilità ai terzi dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale

Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare reale nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di 10 giorni, previsto dall’articolo 309, comma 10, c.p.p., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti. L’integrazione del contraddittorio con i terzi soggetti che hanno legittimo interesse a contraddire in relazione al provvedimento cautelare reale si realizza infatti attraverso il riesame del provvedimento che ben può essere proposto anche da detti soggetti, essendo per sua stessa natura il provvedimento cautelare reale emesso in assenza di qualsivoglia contraddittorio.

In questi termine si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9728/15 depositata il 5 marzo, che, partendo da una vicenda inerente una contestazione ex articolo 223 l. fall. e 2634 c.c., chiamata ad interrogarsi sull’efficacia impeditiva nei confronti dei terzi del fondo patrimoniale, ha deciso di far, forse definitivamente, chiarezza in punto. Il fondo patrimoniale. L’istituto, disciplinato dall’articolo 167 c.c. è piuttosto noto, esso ha la funzione di destinare al soddisfacimento esclusivo dei bisogni della famiglia una serie di beni a ciò espressamente vocati e precisamente individuati. Detti beni, immobili o mobili registrati, debbono essere indicati, come detto, e debbono essere svolte le formalità di natura pubblicistica, ovvero le annotazioni sui pubblici registri, necessari a dar contezza i terzi dell’esistenza del fondo patrimoniale e della destinazione dei beni medesimi a detto fondo. La Corte, richiamando note pronunce, almeno per i civilisti, ricorda come condizione indispensabile ai fini di poter far valere nei confronti dei terzi l’efficacia impeditiva del fondo, sia in realtà costituita non dalla pubblicità attraverso i pubblici registri, ma dall’’annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, dell’esistenza del fondo. In assenza della quale ogni altra attività risulta essere del tutto inefficace. Dunque occorre ricordarsi, in caso di ricorso, di allegare all’atto l’estratto di matrimonio con l’intervenuta annotazione, al fine di non incorrere in censure motivate da carenza probatorio ed assenza del requisito di autosufficienza dell’atto. Il termine dell’articolo 309, comma 10, c.p.p I ricorrenti avevano invocato, a sostegno della richiesta di cassazione del provvedimento reso dal Tribunale del riesame, la intervenuta violazione del termine di 10 giorni dal ricevimento degli atti ai fini di emanare la propria decisione. Essi sostanzialmente si lagnavano d’aver sì il Tribunale del giudizio cautelare emesso il dispositivo nel termine ex lege previsto, ma di non aver depositato, nello stesso termine, la pronuncia completa di motivazione. La Corte, nel rispondere al quesito proposto, respingendolo, osserva e fa riferimento alla ben nota giurisprudenza resa in tema di provvedimenti cautelari personali a sensi della quale è sufficiente, ai fini del rispetto del termine dettato dall’articolo 309, comma 10, c.p.p. che il giudice del riesame abbia pronunciato il dispositivo, depositandolo nella cancelleria, ben potendo demandare ad un momento successivo il deposito della motivazione. Con ragionamento di carattere logico, per vero sotteso ed inespresso nella pronuncia, la Corte considera che se il principio può essere applicato in tema di misura cautelare personale ben può il medesimo trovare applicazione in relazione alla meno “grave” ipotesi di misura cautelare reale. Il contraddittorio nel provvedimento cautelare reale. Anche in relazione al terzo quesito sottoposto alla Corte, per vero negli atti costituito dal primo motivo di lagnanza, pare necessario soffermarsi su di una valutazione che, a me, pare condivisibile. I ricorrenti costruiscono la propria doglianza facendo riferimento alla disciplina di carattere civilistico. Gli Ermellini annotano come la disciplina dettata dal codice di rito penale non mostri lacune e come, pertanto, versandosi in tema di processo penale ad essa vada fatto riferimento. Proprio per tale ragione osservano come il provvedimento cautelare reale non preveda per sua stessa natura alcuna forma di contraddittorio anticipato neppure nei confronti del titolare del bene essendo lo stesso riservato alla successiva fase del riesame. Fase cui possono e debbono partecipare, ove lo vogliano, anche gli altri soggetti che nei confronti del benne vantano diritti o “interessi legittimi”. Il principio appare corretto ed in linea con le necessità del provvedimento cautelare che, come indica il nomen juris , ha la funzione di mantenere le “cautele” necessarie affinché i beni non vengano sottratti alle legittime pretese del leviatano. Altro e differente discorso è relativo alla possibilità di conoscere l’esistenza del provvedimento da arte dei singoli soggetti che sui beni vantano diritti o legittimi interessi. Ma la pronuncia non si occupa del tema se non de relato e con riferimento alle modalità di ostensione dell’esistenza del contratto di fondo patrimoniale che, nel caso di specie, non sapremo mai se siano o meno state realizzate.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 ottobre 2014 – 5 marzo 2015, numero 9728 Presidente Marasca – Relatore Oldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 1 aprile 2014 il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento emesso dal giudice dell'udienza preliminare presso lo stesso Tribunale, ha disposto il mantenimento del sequestro conservativo, eseguito a richiesta del commissario liquidatore della società assicuratrice Faro s.P.a., sulle unità immobiliari di proprietà di I.S., imputato del reato di cui agli articolo 223 legge fall. e 2634 cod. civ., in relazione alla messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta società. II provvedimento è stato emesso in contraddittorio anche coi terzi A. S., N. S., M. S. e P.C., che erano intervenuti nel giudizio di riesame nella loro qualità di comproprietari pro quota degli immobili sequestrati e avevano prestato adesione alle richieste di I.S., lamentando fra l'altro la mancata estensione del contraddittorio nei propri confronti. 1.1. Dopo aver disatteso le eccezioni in rito e quelle riguardanti la configurabilità del periculum in mora, il Tribunale ha respinto l'eccezione volta a sostenere l'impignorabilità dei beni, in quanto costituiti in un fondo patrimoniale ai sensi dell'articolo 170 cod. civ A tale proposito ha osservato che la costituzione del fondo era da ritenere gravemente sospetta, e come tale suscettibile di revocatoria in sede civile, per un molteplice ordine di ragioni riguardanti la sua datazione ad oltre 40 anni dalla celebrazione del matrimonio e la sua posteriorità rispetto alla commissione degli illeciti, alla sottoposizione della società Faro ad amministrazione controllata, alla querela proposta dal commissario straordinario. 2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione I.S., i di lui figli A., N., M. e la moglie P.C., per il tramite dei comune difensore, affidandolo a tre motivi. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti ripropongono in questa sede l'eccezione volta a far valere l'efficacia impeditiva derivante dall'opponibilità dell'atto di costituzione dei fondo patrimoniale osservano che, essendo nota alle parte civile l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, i beni conferiti nel fondo non potevano essere aggrediti con l'azione cautelare, in quanto non pignorabili sostengono non potersi far valere in questa sede la revocabilità della costituzione dei fondo, non avendo alcun valore giuridico le ragioni di sospetto evidenziate dal Tribunale, che comunque contrastano dettagliatamente, deducendo illogicità di motivazione sul punto. Sotto altro profilo rilevano i ricorrenti che, essendosi estinto il giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di I.S., costui è incontestabilmente creditore della società Faro per una somma di oltre 300.000 euro. 2.2. Col secondo motivo rinnovano l'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio, in relazione alla ricaduta del sequestro sugli interessi dei comproprietari dei beni sottoposti al vincolo, ancorché questo abbia riguardato soltanto la quota appartenente ad I.S 2.3. Col terzo motivo denunciano l'inosservanza, da parte del Tribunale, del termine di dieci giorni di cui all'articolo 309 cod. proc. penumero , richiamato dal successivo articolo 324, sostenendo doversi a tal fine avere riguardo alla data del deposito dell'ordinanza in cancelleria, piuttosto che a quella della deliberazione. Considerato in diritto 1. Esaminando i motivi di ricorso nel corretto ordine logico-giuridico, viene dapprima in esame l'eccezione di nullità del provvedimento di sequestro per violazione del principio del contraddittorio. 1.1. Sostengono i ricorrenti che, pur avendo la misura cautelare colpito soltanto le quote dei beni di pertinenza dell'imputato I.S. e non anche quelle dei comproprietari estranei al reato, nondimeno si sarebbe dovuto tener conto del legittimo interesse di questi ultimi a contraddire, in considerazione delle conseguenze che su di essi si sarebbero riversate, ad esempio per la coesistenza di due poteri di amministrazione quello del custode giudiziario e quello dei comproprietari coesistenti e potenzialmente in conflitto. 1.2. Siffatta linea argomentativa si rivela priva di fondamento alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui l'ordinanza con la quale viene disposto il sequestro conservativo non necessita della previa instaurazione del contraddittorio neppure nei confronti dello stesso debitore, essendo connaturata al procedimento la possibilità di un contraddittorio posticipato, nella sede dell'impugnazione per riesame oltre a Sez. 2, numero 40221 del 23/11/2006, Gattolla, Rv. 235592 e Sez. 6, numero 1044 del 21/03/1995, D'Amato, Rv. 202815, citate dagli stessi ricorrenti, vedasi Sez. 5, numero 2816 del 10/06/1999, Prandini G., Rv. 214472 . Nel caso concreto il contraddittorio si è, per l'appunto, instaurato nel giudizio incidentale di riesame, al quale hanno anche partecipato i terzi comproprietari dei beni, che hanno potuto così prospettare ogni ragione a tutela dei propri interessi. 1.3. Né giova ai ricorrenti valorizzare il fatto che l'istanza di sequestro sia stata proposta dalla parte civile, ed invocare su tale presupposto l'applicazione del divieto di provvedere inaudita altera parte, di cui all'articolo 669-sexies cod. proc. civ In proposito va infatti osservato, in primo luogo, che il menzionato divieto - previsto in via generale per i provvedimenti impositivi di misure cautelare in sede civile - non è assoluto, essendo previsto dal secondo comma dell'articolo citato che il provvedimento possa essere assunto con decreto motivato, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l'attuazione il che è di frequente ricorrenza proprio nel caso specifico del sequestro conservativo in secondo luogo che la norma processual-civilistica non può essere oggetto di applicazione analogica al procedimento penale, dato che in questa sede la misura cautelare del sequestro conservativo è compiutamente regolata - in ogni suo aspetto, processuale e sostanziale - dagli articolo 316 e segg. cod. proc. penumero , onde non è riscontrabile una qualsivoglia lacuna nell'ordina mento. 2. Ancora con priorità va esaminata l'eccezione di sopravvenuta inefficacia della misura ex articolo 309, comma 10, cod. proc. penumero , che informa il terzo motivo di ricorso. 2.1. Essendo avvenuta il 25 marzo 2014 la trasmissione degli atti dal giudice dell'udienza preliminare al Tribunale del riesame, sostengono i ricorrenti che entro il decimo giorno da tale data e cioè entro il 4 aprile 2014 si sarebbe dovuto far luogo non soltanto alla deliberazione del provvedimento, ma anche al suo deposito in cancelleria con la conseguenza che, essendo quest'ultimo avvenuto il giorno 8 aprile 2014, il termine di legge risulterebbe inosservato. 2.2. L'assunto non ha fondamento. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 309, comma decimo, cod. proc. penumero , purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. così, da ultimo, Sez. 2, numero 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259652 v. anche Sez. 5, numero 48557 del 06/10/2011, Vecchiarelli, Rv. 251699 Sez. 5, numero 38105 del 12/10/2006, Trombin, Rv. 235760 . 2.3. I ricorrenti, pur osservando che il dispositivo non è stato letto in udienza, come è normale nel procedimento camerale, non contestano tuttavia che ne sia stato ritualmente effettuato il deposito in cancelleria subito dopo la deliberazione onde il solo fatto che il provvedimento nella sua consistenza integrale sia stato depositato dopo il decimo giorno è privo di conseguenze, alla stregua della giurisprudenza testé citata. 3. Viene ora in osservazione la questione di diritto sostanziale sollevata col primo motivo. Essa ambisce a fondarsi sul rilievo per cui i beni oggetto del sequestro sono stati destinati alla costituzione di un fondo patrimoniale fin dal 6 ottobre 2011 con la conseguenza per cui, appartenendo il credito azionato dalla parte civile al novero di quelli estranei ai bisogni della famiglia, non ne sarebbe consentita l'espropriazione, né il sequestro conservativo che ad essa è preordinato. A confutazione della linea argomentativa addotta dal Tribunale, secondo cui la costituzione dei fondo patrimoniale sarebbe gravemente sospetta e suscettibile di azione revocatoria in sede civile, i ricorrenti sostengono che, in mancanza di un effettivo esperimento della relativa azione e della formazione di un giudicato conforme, non possa essere posta in dubbio dal giudice penale l'efficacia impeditiva dell'esecuzione, riconosciuta dalla legge alla destinazione dei beni al fondo patrimoniale. 3.1. Osserva la Corte che, prima ancora di verificare se le ragioni addotte dal Tribunale abbiano giuridico fondamento, corre l'obbligo di osservare che i ricorrenti, pur adducendo quale impedimento giuridico al sequestro l'esistenza di un fondo patrimoniale, si astengono dal dedurre la sussistenza del fondamentale presupposto per l'opponibilità ai terzi, costituito dall'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio. In proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua massima espressione a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'articolo 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'articolo 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo Sez. U Civ., numero 21658 dei 13/10/2009, Rv. 609466 v. anche la successiva conforme Sez. 3 Civ., numero 27854 del 12/12/2013, Rv. 629489 . Orbene, pur mostrandosi consapevoli di tale orientamento giurisprudenziale, tanto da richiamare nelle proprie difese la massima delle Sezioni Unite or ora citata, i ricorrenti non vi si sono tuttavia attenuti, omettendo di prospettare a questa Corte di aver soddisfatto il primario onere di allegazione e di prova che ad essi incombeva ai fini dell'opponibilità ai terzi ex articolo 162, quarto comma, del codice civile il che si traduce in un vizio di genericità del motivo d'impugnazione. 3.2. Per quanto si riferisce al credito che, a detta dei ricorrenti, farebbe capo ad I.S. conseguentemente all'estinzione del procedimento di opposizione a un decreto ingiuntivo da lui ottenuto nei confronti della società Faro s.P.a., va rilevato che il giudice del riesame ha motivatamente disatteso la relativa eccezione, con l'osservare che il rilascio dell'assegno doveva intendersi presumibilmente inserito nell'ambito dell'azione di depauperamento svolta ai danni della società poi fallita. Tale linea argomentativa si sottrae al sindacato in sede di legittimità, siccome immune da vizi logici e giuridici. 3.3. Altrettanto è a dirsi in ordine alla sussistenza del periculum in mora sull'argomento il Tribunale ha motivatamente condiviso il giudizio prognostico espresso dal G.u.P., circa il pericolo che le garanzie patrimoniali del debitore possano venir meno in futuro ciò ha fatto ponendo in risalto sia la consistenza del credito da garantirsi col sequestro, sia la condotta dell'imputato, al quale è ascritta la responsabilità, in concorso con altri, di aver posto in essere azioni distrattive proprio al fine di eludere le aspettative dei creditori della società poi fallita. 4. II rigetto dei ricorsi confluiti nell'atto d'impugnazione congiunto, che inevitabilmente consegue a quanto fin qui argomentato, comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/10/2014.