È in G.U. numero 70 del 24 marzo il d.m. numero 34/2017 recante il regolamento sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. In virtù di quanto era stato previsto con la riforma dell’ordinamento forense i Consigli degli Ordini degli avvocati potranno ora costituire le camere arbitrali e di conciliazione.
Il d.m. numero 34/2017 recante il regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali di conciliazione e sul loro funzionamento è in Gazzetta Ufficiale numero 70 del 24 marzo. La riforma dell’ordinamento forense aveva previsto la possibilità per i Consigli degli Ordini degli avvocati di costituire «camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternative delle controversie» e, ad oggi, il passo può dirsi ufficialmente compiuto. Le camere arbitrali e di conciliazione entreranno a far parte dell’organico dei rispettivi ordini circondariali, i quali dovranno istituirle provvedendo alla nomina dei loro componenti e alla fissazione dei criteri del regolamento di funzionamento. Inoltre, saranno dotate di autonomia organizzativa ed economica che permetterà alle stesse di amministrare tutti i procedimenti di arbitrato e di conciliazione. La sede delle camere sarà presso l’ordine forense, il quale dovrà stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità verso terzi e per gli eventuali danni che saranno cagionati dagli arbitri o dai conciliatori designati. Il decreto si conclude con un regime transitorio per cui «tutte le disposizioni del decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell’avvocature già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi 6 mesi dalla predetta data».
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