Ricostruito nei dettagli il fatidico episodio l’uomo ha preso per un gomito la sorella, strattonandola e portandola fuori dalla villa, e lei si è rivolta al Pronto Soccorso, ove le è stato diagnosticato uno stiramento muscolare. Tutto ciò conduce alla condanna dell’uomo, obbligato a pagare 600 euro di multa.
Assurdo scontro in famiglia, minimo eppure tale da approdare in un’aula di giustizia Protagonisti negativi un fratello e una sorella, in battaglia per l’eredità e, in particolare, per il possesso di una stupenda villa. Culmine della conflittualità è l’episodio che dà il ‘la’ alla vicenda giudiziaria lui strattona la sorella fuori dalla villa, prendendola per un gomito, e lei si rivolge addirittura al Pronto Soccorso, ove le viene diagnosticato uno stiramento muscolare. Ciò è sufficiente per condannare l’uomo per il reato di lesioni personali Cassazione, sentenza numero 51087, sez. V Penale, depositata oggi Stiramento. Nessun dubbio, per il gdp, sulla «responsabilità» dell’uomo, ritenuto colpevole di avere «provocato lesioni personali lievissime alla sorella, strattonandola con violenza». Tale episodio – frutto di una «situazione di conflittualità particolarmente accesa», dovuta anche al «contestato possesso di una villa», storica dimora di uno straordinario compositore italiano – conduce alla condanna dell’uomo per il reato di «lesioni personali», con relativa «pena di 600 euro di multa». Inequivocabile la condotta tenuta dall’uomo, il quale ha «cercato di fare uscire» la sorella «da casa, trascinandola e strattonandola al braccio destro», e provocandole, come certificato dal Pronto Soccorso, «uno stiramento muscolare agli arti superiori». Tale visione viene condivisa dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, ritengono assolutamente irrilevante il ricorso proposto dall’uomo. In sostanza, è indiscutibile, per i giudici, la decisione emessa dal gdp, e la relativa «pena irrogata». Anche, anzi soprattutto, tenendo presente che non regge la tesi difensiva della «legittima difesa» proposta dall’uomo, il quale ha semplicemente affermato che egli «risiedeva» nella villa, mentre la sorella «si era introdotta nell’immobile senza autorizzazione».
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 aprile – 9 dicembre 2014, numero 51087 Presidente Oldi – Relatore Positano Ritenuto in fatto 1. C.V.A. propone ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Piacenza in data 12 marzo 2013 che ha affermato la responsabilità del ricorrente per il reato previsto dall'articolo 582 del codice penale, perché questi aveva provocato lesioni personali lievissime alla sorella E., strattonandola con violenza, assolvendo, invece, il medesimo C. dal reato di minaccia, ritenendo insussistente il profilo dell'ingiustizia del danno. 2. La vicenda si inserisce in una precedente situazione di conflittualità particolarmente accesa tra la persona offesa e l'imputato, sorella e fratello, in ragione del contestato possesso di Villa V. e dell'eredità. Il reato, nella sua materialità, non è sostanzialmente contestato, avendo la persona offesa riferito, con dichiarazione particolareggiata, che il fratello aveva cercato di farla uscire da casa, trascinandola e strattonandola al braccio destro, precisando di essersi recata sia dai Carabinieri, che presso il Pronto Soccorso, per tale aggressione, e i sanitari avevano diagnosticato uno stiramento muscolare agli arti superiori . Sulla base di tali elementi ha ritenuto insussistente il reato di minaccia, dichiarando, invece, C.V.A. responsabile del reato di lesioni e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 600 di multa, oltre spese. 3. Avverso tale decisione propone ricorso C.V.A., lamentando violazione di legge con riferimento al computo della pena a seguito della riduzione per riconoscimento delle attenuanti generiche vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della legittima difesa. Considerato in diritto La sentenza impugnata non merita censura. 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla disciplina della determinazione della pena, per avere il giudice di primo grado applicato la riduzione di un terzo, per riconoscimento delle attenuanti generiche, non sulla pena base di euro 516, ma su quella più elevata di euro 900, senza alcun specifica motivazione. 2. La censura è infondata. Il Giudice di Pace non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione, facendo riferimento ai criteri previsti dall'articolo 133 del codice penale ne è scaturito un giudizio di adeguatezza della pena irrogata dal primo giudice. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura poiché il generico richiamo agli elementi di cui all'articolo 133 c.p. è sufficiente quando, come nel caso di specie, la determinazione della pena base sia contenuta al di sotto della media tra il minimo ed il massimo Cass. Sez. 4 numero 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197 . 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell'ipotesi della legittima difesa. In particolare, risulterebbe pacificamente che C. risiedeva ed era possessore di Villa V., mentre la persona offesa si era introdotta senza autorizzazione del C. nell'immobile e questi aveva esercitato il diritto di difesa. 4. La doglianza è priva di fondamento giuridico. La scriminante della legittima difesa è dedotta in termini generici, perché il ricorrente si limita ad esporre la sussistenza di un proprio diritto, senza dar conto della esistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge tra cui, in particolare, la mancanza di soluzioni alternative al ricorso alla violenza fisica . 5. Alla pronuncia di rigetto consegue ex articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.