L’anomala motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile».
La sentenza numero 21948 del 28 ottobre 2015 delle Sezioni Unite ha affrontato il tema, in materia di disciplinare avvocati, dell’abuso del processo, inteso come inammissibile duplicazione di iniziative giudiziarie. Le SS.UU., peraltro, affrontano soprattutto censure di carattere processuale, finendo per confermare la decisione del CNF che aveva inflitto la sanzione della censura. Si segnala inoltre un importante passaggio della sentenza inerente il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione. Il caso. La Cancelleria di un Tribunale si lamentava con il Consiglio dell’ordine per l’intasamento dell’Ufficio dovuto ad una proliferazione di esecuzioni esecutive presso terzi, tutte rivolte contro la medesima ASL locale, con coinvolgimento sempre dello stesso terzo pignorato istituto di credito che svolgeva il servizio di tesoreria dell’ASL . All’avvocato veniva contestata la violazione dell’articolo 49 codice deontologico, per aver aggravato, attraverso numerose e distinte azioni decreti ingiuntivi pignoramenti interventi in esecuzione , e senza alcuna riscontrata ragione difensiva, la posizione del debitore. L’avvocato veniva ritenuto colpevole dal Consiglio dell’ordine, il quale gli irrogata la sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione. È censurabile l’utilizzo strumentale delle procedure giudiziarie. Il Consiglio dell'ordine riteneva ravvisabile uno strumentale utilizzo delle procedure, moltiplicate senza plausibili ragioni giustificative, laddove la proposizione di un unico ricorso per ingiunzione in luogo di quelli depositati in pari data e di un unico atto di intervento per crediti adeguatamente raggruppati senza pervenire a liquidazioni di spese frammentate e, per l'effetto, aumentate, non avrebbe in alcun modo compromesso le aspettative dei clienti che si erano rivolti all’avvocato incolpato. Il CNF accoglieva in parte il ricorso, riducendo la sanzione dalla sospensione alla censura. La contestazione in sede disciplinare era generica e indeterminata? Una delle censure fatte valere avanti alle SSUU, riguarda l’indeterminatezza nella formulazione del capo di incolpazione vizio che, secondo il ricorrente, avrebbe portato alla dichiarazione di nullità del provvedimento gravato. Ma secondo gli Ermellini tale censura è infondata. Infatti, nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posta in grade di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. Il CdO non aveva tenuto in debita considerazione le prove a discarico? Questa censura fa riferimento per eccesso di potere e vizio di motivazione al fatto che, a dire del ricorrente, il CNF non avrebbe tenuto conto che, dalla deposizione del giudice dell’esecuzione e dalla documentazione agli atti del procedimento, emergeva che i plurimi atti di intervento erano giustificati ai sensi dell'articolo 49 del codice deontologico. Ma anche questa critica viene scartata dalle SSUU. Infatti, il CNF ha rilevato - alla luce delle risultanze processuali - che la proposizione di plurimi atti di intervento non ha corrisposto ad effettive ragioni di tutela della parte assistita e si è risolta in un aggravamento della situazione debitoria della controparte. La doglianza si risolve, inoltre, nella sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dal CNF, muovendo così all'impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Il vizio di motivazione non costituisce più ragione “cassatoria”. Nel respingere le doglianze del ricorrente, le SSUU ricordano che il vizio di motivazione non è più motivo di ricorso. Infatti, il vizio di motivazione non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., disposta con l'articolo 54 del decreto-Iegge 22 giugno 2012, numero 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134. Disposizione, quest'ultima, in forza della quale è deducibile per cassazione esclusivamente l'omesso esame circa un fatto decisive per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomala motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di «sufficienza», nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile». Vizi del tutto assenti nel caso di specie. Il Consiglio dell’ordine aveva senza ragione e preavviso revocato i testi già ammessi? L’incolpato aveva, nel procedimento avanti al CdO, chiesto di sentire alcuni testi, inizialmente ammessi, ma poi, ex abrupto, esclusi, con chiusura immediata della fase istruttoria. Nessuna violazione di legge secondo le SSUU. Infatti, il Consiglio dell'ordine ha il potere di valutare la convenienza di procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, la facoltà di revocare l’ordinanza ammissiva dei testi stessi e di dichiarare chiusa la prova, quando, essendo in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, ravvisi superflua l’ulteriore assunzione. E nella specie la revoca dell'ordinanza ammissiva si fondava su una valutazione, logicamente e congruamente motivata, di superfluità della prova testimoniale, avendo il Consiglio dell'ordine ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza dei gli elementi necessari per la decisione.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 20 – 28 ottobre 2015, numero 21948 Presidente Santacroce – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena - a seguito di segnalazioni ricevute dalla cancelleria civile dell'Ufficio esecuzioni del locale Tribunale, che lamentava l'intasamento dell'Ufficio a causa di una smisurata mole di procedimenti di pignoramento presso terzi ad opera di legali campani che agivano nei confronti della ASL X Salerno e della Banca MPS nella qualità di terzo tesoriere - apriva procedimento disciplinare nei confronti, tra l'altro, dell'Avv. C.N. , a carico del quale formulava l'addebito di violazione dell'articolo 49 del codice deontologico, per avere aggravato la situazione debitoria della ASL 2 Salerno assumendo plurime iniziative giudiziali nella procedura esecutiva 369/2009 R.G.E. T.V. /ASL X Salerno/Banca Monte dei Paschi di Siena , nei procedimenti di pignoramento presso il Tribunale di Siena nei confronti del terzo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. senza che ricorressero effettive ragioni di tutela della parte assistita e consistite nel A richiedere per conto del medesimo cliente una pluralità di ingiunzioni per ragioni creditorie in tutto analoghe fra loro, riferite a crediti maturati in un ristretto lasso di tempo [ ] C procedere per conto dello stesso cliente a plurimi atti di intervento per fatture autenticate emesse in arco temporale ristrettissimo ovvero per decreti ingiuntivi ottenuti contestualmente o in breve arco temporale, ottenendo per ciascuno di essi la liquidazione delle spese consequenziali . 2. - Con decisione del 9 dicembre 2010, depositata il 23 dicembre 2010, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena riconosceva la responsabilità dell'Avv. C. e gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall'esercizio della professione. 2.1. - Rilevava il Consiglio dell'ordine che l'Avv. C. aveva richiesto per il proprio cliente quattro contestuali decreti ingiuntivi per i mesi da settembre a dicembre del 2006 e tre contestuali decreti ingiuntivi per i mancati pagamenti delle mensilità da marzo a maggio del 2007, titoli, tutti, in danno della ASL X di Salerno e che l'istruttoria aveva altresì evidenziato la proposizione, nella stessa data del 4 aprile 2008, di otto atti di intervento in favore del medesimo cliente Dott. T.V. per la sorte capitale delle ingiunzioni, di tre atti di intervento per il recupero delle spese riconosciute in distrazione nonché di quattro atti di intervento per altro creditore Analisi Cliniche Manzo s.r.l. e di sei atti di intervento per lo Studio Radiologia Dott. C.M. , il tutto in procedura esecutiva a carico della medesima ASL. In questo comportamento il Consiglio dell'ordine ha ritenuto ravvisabile uno strumentale utilizzo delle procedure, moltiplicate senza plausibili ragioni giustificative, laddove la proposizione di un unico ricorso per ingiunzione in luogo di quelli depositati in pari data e di un unico atto di intervento per crediti adeguatamente raggruppati senza pervenire a liquidazioni di spese frammentate e, per l'effetto, aumentate, non avrebbe in alcun modo compromesso le aspettative dei clienti che si sono rivolti all'Avv. C. . 3. - Con sentenza depositata il 14 marzo 2015, il Consiglio nazionale forense ha accolto parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della decisione gravata, ha ridotto la sanzione alla censura. Il CNF ha escluso la denunciata incoerenza tra i fatti oggetto della incolpazione e quelli posti a fondamento della decisione. Ha affermato, respingendo 'eccezione di nullità dei procedimento disciplinare per eccesso di potere e violazione del diritto di difesa, che l'attività preistruttoria posta in essere dal Consiglio non era in realtà rivolta nei confronti della posizione dell'Avv. C. ma aveva riguardato verifiche a campione nella cancelleria del Tribunale di Siena, indirizzate ad appurare la veridicità di numerose segnalazioni ricevute sulla moltiplicazione delle procedure esecutive e che in ogni caso l'arco temporale tra l'effettuazione delle suddette verifiche e la notifica dell'apertura del procedimento disciplinare era stato di appena due mesi maggio-luglio 2008 . L'Organo giurisdizionale ha ricordato che il Consiglio dell'ordine gode della più ampia discrezionalità in ordine all'introduzione dei mezzi istruttori nel procedimento, sicché non è censurabile né determina la nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati allorquando il Consiglio ritenga le testimonianze del tutto irrilevanti ai fini del decidere, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. Il CNF ha poi escluso la dedotta nullità della decisione gravata a causa della mancata astensione dell'organo disciplinare, rilevando che nel procedimento disciplinare, in difetto di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto come motivo di impugnazione. Quanto al merito della decisione impugnata, il CNF ha in primo luogo assolto l'Avv. C. dall'incolpazione sub A , rilevando che le procedure monitorie erano state azionate nell'esclusivo interesse dei clienti, rimanendo in disparte la finalità sanzionata dall'articolo 49 del codice deontologico di non aggravare la situazione debitoria della controparte. A tale riguardo, il giudice disciplinare ha rilevato che sussistevano nella fattispecie effettive ragioni di tutela delle parti assistite, rappresentate dalla periodicità dei pagamenti dovuti dall'Ente e dalla necessità per i clienti farmacisti o medici in convenzione di far fronte alle spese per erogare il servizio agli utenti che le scadenze temporali degli obblighi di pagamento indubbiamente rendevano non solo improcrastinabile l'avvio delle procedure monitorie ma anche trasparenti le singole iniziative in funzione delle successive azioni esecutive che sul piano deontologico non può ritenersi scorretta la pratica adottata dal ricorrente, in quanto rispondente a finalità immediate di recupero del credito nell'interesse esclusivo del cliente. In sostanza, dagli atti del processo e dalle motivazioni offerte dal ricorrente, la proposizione di distinti decreti ingiuntivi si manifestava, diversamente da quanto ritenuto dal COA, quale diretta ed immediata conseguenza della razionale esigenza di recupero dei crediti . Diversa è stata la conclusione cui è pervenuto il CNF in relazione alla contestazione sub C , concernente la redazione ed il deposito di plurimi atti di intervento . Qui infatti non vi erano ragioni di urgenza o di interesse esclusivo della parte da proteggere senza che gli interventi fossero riuniti per gli effetti di cui all'articolo 499 cod. proc. civ. la riunione degli atti di intervento, infatti, avrebbe comportato un'unica liquidazione delle spese processuali e non avrebbe aggravato la posizione del debitore, alla cui tutela è informato il precetto del citato articolo 49. Infine, il ridimensionamento della sanzione irrogata dal COA è stato motivato con l'accoglimento parziale del ricorso ed il proscioglimento dal capo di incolpazione sub A . 4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l'Avv. C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 e il 14 maggio 2015, sulla base di cinque motivi. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., violazione del diritto di difesa, violazione e falsa applicazione degli articolo 24 e 111 Cost. violazione e falsa applicazione degli articolo 45 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, numero 36, e 48 del regio decreto 22 gennaio 1934, numero 37, con riguardo alla eccepita nullità della decisione del COA per non corrispondenza tra i fatti oggetto di imputazione e i fatti utilizzati per la decisione. Censura altresì la violazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. con riguardo all'omesso esame delle prove documentali agli atti dei due gradi di giudizio. Deduce il ricorrente che i fatti oggetto di incolpazione riguardavano la violazione dell'articolo 49 del codice deontologico in relazione alle plurime iniziative giudiziali nella procedura esecutiva 369/2008 RGE T.V. c. ASL X Salerno/Monte dei Paschi di Siena mentre la decisione del Consiglio territoriale dell'ordine ha riguardato fatti diversi da quelli contestati, concernenti la diversa procedura esecutiva RGE 374/2008, sui quali non si è mai aperto alcun contraddittorio né vi è stata alcuna contestazione. Oltre a detta diversità tra fatti addebitati e fatti ritenuti in sentenza vi sarebbe genericità dei fatti contestati, avendo il ricorrente moltissimi giudizi di esecuzione pendenti dinanzi al Tribunale di Siena e non potendo quindi correttamente prendere posizione su quale di quelli era effettivamente da ritenersi compreso nel capo di imputazione, con la conseguenza che i fatti ivi espressamente non contemplati non potevano essere oggetto di giudizio, pena la non corrispondenza tra incolpazione e decisum . Tutto ciò sarebbe sfuggito alla decisione del CNF, censurata dal ricorrente v. pag. 20 anche sotto il profilo dell'eccesso di potere e del vizio di motivazione. 1.1. - Il motivo è infondato. Deve innanzitutto essere escluso che il Consiglio dell'ordine abbia emesso una decisione a sorpresa, così ponendo a base della decisione con cui è stata dichiarata la responsabilità disciplinare dell'Avv. C. per la redazione ed il deposito di plurimi atti d'intervento un'ipotesi di illecito disciplinare ulteriore rispetto a quella originariamente contestata. Infatti, la sentenza del CNF si da cura di precisare, con congrua e logica motivazione, che all'Avv. C. era stato contestato di avere determinato un aggravamento della posizione debitoria della ASL X Salerno assumendo, senza che ricorressero effettive ragioni di tutela della parte assistita, plurime iniziative giudiziali, non solo nella procedura esecutiva 369/2008 RGE T.V. c/ ASL X Salerno/ Banca Monte dei Paschi di Siena , ma anche nei procedimenti di pignoramento presso il Tribunale di Siena nei confronti del terzo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. . Su questa base, correttamente il CNF ha escluso che la contestazione disciplinare facesse riferimento soltanto a condotte riconducibili alla procedura esecutiva numero 369/2009 RGE. In ordine, poi, alla censura di indeterminatezza nella formulazione del capo di incolpazione, occorre ricordare che nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli SU 19 ottobre 2011, numero 21585 SU 18 novembre 2013, numero 25795 . A questo principio si è attenuta la sentenza impugnata, la quale con adeguata argomentazione è giunta alla conclusione che il thema decidendum comprendeva sin dalla formulazione del capo di incolpazione proprio quelle condotte rispetto alle quali il ricorrente aveva dedotto il contrasto tra fatto contestato e decisione. Si tratta di conclusione che trova riscontro nella lettura del capo di incolpazione contenuto nell'atto di citazione a giudizio, il quale indica con precisione che la contestazione disciplinare si riferisce alla violazione dell'articolo 49 del codice deontologico e ha ad oggetto l'aggravamento della situazione debitoria della ASL X Salerno, nei procedimenti di pignoramento presso il Tribunale di Siena nei confronti del terzo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. , aggravamento realizzatosi attraverso condotte consistite, tra l'altro, nel procedere per conto dello stesso cliente a plurimi atti di intervento per fatture autenticate emesse in un arco temporale ristrettissimo, ovvero per decreti ingiuntivi emessi contestualmente o in un breve arco temporale, ottenendo per ciascuno di essi la liquidazione delle spese consequenziali . Deve pertanto escludersi la denunciata incertezza, essendo chiaramente conoscibile, per l'incolpato, l'addebito oggetto di contestazione, formulato con menzione circostanziata dei fatti integranti l'illecito, non essendo certo richiesto che la contestazione disciplinare contenesse anche il numero di iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo o dei procedimenti esecutivi nei quali le esposte condotte sono state poste in essere. Né può accogliersi la censura - formulata anche sotto il profilo dell'eccesso di potere e del vizio di motivazione - secondo cui il CNF non avrebbe tenuto conto che dalla deposizione del giudice dell'esecuzione e dalla documentazione agli atti del procedimento e-mergeva che i plurimi atti di intervento erano giustificati, ai sensi dell'articolo 49 del codice deontologico. Il CNF ha infatti rilevato - alla luce delle risultanze processuali - che la proposizione di plurimi atti di intervento non ha corrisposto ad effettive ragioni di tutela della parte assistita e si è risolta in un aggravamento della situazione debitoria della controparte. La doglianza si risolve nella sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dal CNF, muovendo così all'impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede. D'altra parte, il vizio di motivazione non costituisce più ragione cassato-ria a seguito della riformulazione dell'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., disposta con l'articolo 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, converti-to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134. Disposizione, quest'ultima, in forza della quale è deducibile per cassazione esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, e che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l'anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza , nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili , nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile sul punto, da ultimo, Sez. Unumero , 20 ottobre 2015, numero 21216 . Vizi, questi, che non sono riscontrabili nella decisione impugnata. 2. - Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 47 e 48 del regio decreto numero 37 del 1934 in relazione all'eccepito vizio del procedimento amministrativo per mancata tempestiva comunicazione dell'apertura all'interessato, illegittima attività di indagine non autorizzata, violazione del diritto di difesa, violazione del d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196 Codice in materia di protezione dei dati personali , violazione e falsa applicazione dell'articolo 47 del regio decreto numero 37 del 1934 in relazione all'articolo 45 del regio decreto-legge numero 1578 del 1933, in riferimento alla mancata regolare instaurazione del contraddittorio e all'omessa audizione dell'incolpato. Ad avviso del ricorrente, il CNF non avrebbe considerato che vi è stata, da parte del Consiglio dell'ordine, un'attività di accertamento e di indagine nei confronti dell'Avv. C. ben prima della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 47 del regio decreto numero 37 del 1934. Ulteriore violazione di legge discenderebbe dalla circostanza che la citazione dell'incolpato è avvenuta con atto del 31 marzo 2009 notificato ai difensori il 15 aprile 2009 e all'Avv. C. il 17 aprile 2009 per l'udienza del 21 aprile 2009, e ciò in violazione del termine minimo di dieci giorni previsto dall'articolo 45 del regio decreto-legge numero 1578 del 1933 e che, a fronte della sollevata eccezione, il COA si è limitato a disporre il differimento dell'adunanza al 12 maggio 2009 con provvedimento del 17 aprile 2009, senza rinnovare in alcun modo la citazione in giudizio dell'incolpato con la dovuta assegnazione del termine a difesa. 2.1. - Il motivo è infondato. 2.1.1. - Sotto il primo profilo, va rilevato che il CNF ha rilevato che l'attività di indagine preliminare posta in essere dal Consiglio territoriale dell'ordine non era rivolta ad approfondire specificamente la posizione dell'Avv. C. , ma era indirizzata ad appurare, attraverso verifiche a campione, la veridicità delle segnalazioni ricevute sulle disfunzioni delle cancellerie del Tribunale di Siena causate dall'abnorme numero di espropriazioni presso terzi. Questa attività di indagine conoscitiva e preliminare - ha aggiunto il CNF - è durata per un ristretto arco temporale, a partire dal mese di maggio 2008, giacché nell'adunanza del 9 luglio 2008, ossia un paio di mesi dopo, il Consiglio dell'ordine, considerate le indagini svolte dai consiglieri e la non necessità di ulteriori approfondimenti, ha deliberato l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato, con atto notificato il 18 luglio 2008. La conclusione raggiunta dalla sentenza trova una conferma nella stessa decisione dei Consiglio dell'ordine di Siena con cui è stata applicata la sanzione disciplinare all'Avv. C. . In tale decisione si da atto delle lamentele provenienti dalla cancelleria delle esecuzioni del locale Tribunale in ragione della notevole difficoltà di espletare i normali a-dempimenti a causa della smisurata mole di procedure di espropriazione presso terzi che, ormai da tempo, venivano iscritte ad opera, soprattutto, di legali campani , delle doglianze da parte di avvocati circa gli anomali ritardi delle procedure di pignoramento presso terzi e del conseguente avvio delle debite indagini finalizzate all'eventuale assunzione delle necessarie iniziative istituzionali . Nel motivo di censura questa conclusione è contestata dal ricorrente, ma soltanto genericamente, prospettando in via del tutto assertiva che in realtà il Consiglio avrebbe svolto una complessa e non breve attività di accertamento nei confronti del professionista prima di dare a lui comunicazione della sua esistenza . Ad ogni buon conto, non sono condivisibili le conseguenze in punto di diritto - nel senso della nullità dell'intero procedimento disciplinare e della decisione finale - che il ricorrente intende trarre dallo svolgimento di queste indagini conoscitive. Infatti, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, nella fase non necessaria delle indagini conoscitive che il Consiglio dell'ordine territoriale può svolgere prima dell'emissione del provvedimento che fissa il relativo giudizio, l'interessato non ha diritto di essere sentito SU 22 dicembre 2011, numero 28336 SU 22 dicembre 2011, numero 28339 e nel caso in cui il Consiglio dell'ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione, ex articolo 47 del regio decreto numero 37 del 1934, non sussiste alcun obbligo di informarne l'incolpato con avvisi o convocazioni, prima dell'atto di citazione di cui al successivo articolo 48 SU 5 ottobre 2007, numero 20843 . La stessa mancata immediata comunicazione dell'apertura del procedimento all'interessato non determina la nullità della conseguente delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma solo quella degli atti di i-struzione eventualmente compiuti prima della predetta comunicazione SU 19 gennaio 2015, numero 737 . 2.1.2. - Né sussiste la denunciata nullità radicale della citazione a giudizio per violazione dell'articolo 45 del regio decreto-legge numero 1578 del 1933. Il ricorrente fa discendere la lamentata violazione dalla mancata asse-gnazione di un termine a comparire non minore di dieci giorni. Sennonché, per stessa ammissione del ricorrente, la citazione per l'adunanza del 21 aprile 2009 dell'Avv. C. è avvenuta bensì con atto notificato ai difensori il 15 aprile 2009 e all'incolpato personalmente il 17 aprile 2009, ma il Consiglio dell'ordine ha poi disposto il differimento dell'adunanza al 12 maggio 2009, la quale si è svolta nel con-traddittorio delle parti. Ne deriva che la prima adunanza del Consiglio dell'ordine si è tenuta nel rispetto del termine a comparire non minore di dieci giorni di cui al citato articolo 45, non occorrendo certo, per il rituale svolgimento dell'adunanza, una rinnovazione della citazione. 3. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 50 del regio decreto numero 37 del 1934, omessa istruttoria, ingiustificata revoca dell'ordinanza del COA ammissiva della prova addotta dall'incolpato, violazione del diritto di difesa anche in relazione agli articolo 115 e 116 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione 692 e 698 cod. proc. civ. Ci si duole che, dopo avere ammesso le prove addotte dalla difesa dell'incolpato, il COA ex abrupto, con un provvedimento in data 22 aprile 2010 non preceduto da alcuna valida discussione sul punto, abbia dichiarato la chiusura dell'istruzione. 3.1. - La censura è infondata. Occorre premettere che, nella adunanza del 22 aprile 2010, il Consiglio dell'ordine di Siena, preso atto dell'assenza dei testi della difesa dell'Avv. C. , i quali avevano addirittura manifestato la loro persistente indisponibilità a comparire , ha ritenuto il procedimento adeguatamente istruito e ha revoca[to] l'ordinanza ammissiva dei testi stessi , fissando per la discussione la seduta del 10 giugno 2010. All'esito della discussione, il COA ha ritenuto inammissibile, ai fini dell'ulteriore differimento, l'istanza presentata ex articolo 698 cod. proc. civ. dall'Avv. C. al Presidente del Tribunale di Salerno per ivi disporsi l'assunzione dei testi non comparsi, ribadendo che il procedimento era stato adeguatamente istruito. Tanto premesso, non sono configurabili le violazioni denunciate dal ricorrente. Infatti, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell'ordine ha il potere di valutare la convenienza di procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, la facoltà di revocare l'ordinanza ammissiva dei testi stessi e di dichiarare chiusa la prova, quando, essendo in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la vantazione delle risultanze acquisite, ravvisi superflua l'ulteriore assunzione. E nella specie la revoca dell'ordinanza ammissiva si fonda su una valu-tazione, logicamente e congruamente motivata, di superfluità della prova testimoniale, avendo il Consiglio dell'ordine ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza gli elementi necessari per la decisione. Di qui la non censurabilità, in questa sede di legittimità, della statuizione contenuta nella sentenza impugnata. 4. - Con il quarto motivo rubricato quinto il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa, degli articolo 51 e 52 cod. proc. civ. in relazione agli articolo 49 del regio decreto-legge numero 1578 del 1933, 53, 54 e 55 del regio decreto numero 37 del 1934, del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, dell'articolo 66 del codice deontologico degli avvocati ex articolo 49 in relazione all'articolo 499 cod. proc. civ Il ricorrente denuncia che il COA, anziché attendere l'espletamento del procedimento di istruzione preventiva avviato presso il Tribunale di Salerno per l'assunzione di testi indisponibili a recarsi a Siena, abbia dichiarato inammissibile il procedimento di istruzione preventiva, così finendo con l'assumere la qualità di parte se non di controparte dell'incolpato, con il conseguente obbligo di astensione dell'intero Consiglio sulla decisione . Di qui l'obbligo di astensione, operante di diritto, che determinerebbe, in quanto non osservato, la nullità della decisione del Consiglio territoriale. 4.1. - Il motivo è privo di fondamento. La revoca, da parte del Consiglio dell'ordine territoriale, dell'ordinanza ammissiva delle prove per testi dedotte dall'incolpato per essere il procedimento già adeguatamente istruito, ed il successivo mancato accoglimento di un rinvio della discussione in attesa dello svolgimento di un procedimento di istruzione preventiva ex articolo 698 cod. proc. civ. avviato dall'incolpato per l'assunzione, dinanzi al Tribunale, dei testi non comparsi nel procedimento disciplinare, non rendono il COA stesso - che quei provvedimenti ha emesso nell'esercizio istituzionale delle funzioni disciplinari ad esso spettanti - controparte dell'incolpato né determinano, in capo ai componenti di detto Consiglio, un obbligo di astensione. 5. - Con il quinto motivo rubricato sesto l'Avv. C. denuncia eccesso di potere e difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta della decisione e violazione del principio di imparzialità del procedimento amministrativo. La sentenza del CNF erroneamente non avrebbe riconosciuto la contraddittorietà del provvedimento del COA con riferimento alla assoluzione del codifensore, Avv. Ca. , che pure aveva partecipato alle udienze ed aveva svolto compiutamente il mandato conferitole. Escludendo la responsabilità dell'Avv. Ca. del foro di Siena, il Consiglio locale aveva ritenuto che quest'ultima non sarebbe risultata portatrice di una volontà propria, essendosi attenuta alle istruzioni fornite dall'Avv. C. , unico sostanziale mandante quale diretto patrocinatore del cliente. Ferma l'assoluta legittimità della condotta dell'Avv. Ca. , ad avviso del ricorrente non può non rilevarsi la contraddittorietà della pronuncia, atteso che dagli atti processuali emergeva che l'Avv. C. non era presente alle udienze e che tutta l'attività processuale era stata svolta dalla collega che risultava aver esercitato compiutamente e secondo legge lo ius postulandi . Il ricorrente censura inoltre che, pur essendo stata disposta la riduzione della sanzione, non sia dato comprendere il sillogismo che ha portato a ritenere per fatti non meglio identificati il presupposto della censura . 5.1. - La censura è infondata, per la parte in cui non è inammissibile. Non sussiste la denunciata contraddittorietà della motivazione, che il ricorrente vorrebbe trarre dall'assoluzione dell'Avv. Ca. e dalla contestuale condanna, invece, dell'Avv. C. . Il diverso esito è dipeso dal fatto che l'Avv. Ca. si è limitata svolgere un ruolo di mero ausilio procuratorio senza effettiva partecipazione alla determinazioni, disciplinarmente rilevanti, assunte dall'Avv. C. . La doglianza sulla sanzione è priva di reale autonomia, perché si limita a contestare - ma con una doglianza generica, assertiva e riassuntiva dei motivi precedentemente articolati - il sillogismo che ha portato a ritenere per fatti non meglio identificati sussistente il presupposto della stessa sanzione. 6. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. 7. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 -della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.