Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 28/2014, fornisce nuove indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà, annullando e sostituendo, ad una settimana dalla pubblicazione, la circolare n. 26/2014.
Ad una settimana dalla pubblicazione della circolare n. 26/2014, recante «precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà», il Ministero del Lavoro interviene nuovamente in materia emanando la Circolare n. 28/2014, sostitutiva della prima. Nuove informazioni. Le nuove istruzioni fornite, sempre ad integrazione della Circolare n. 20/2004, ricalcano la struttura delle precedenti, con la precisazione che: • tra i soggetti beneficiari, alle imprese alberghiere ed alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, viene aggiunto il requisito occupazionale di «almeno due dipendenti» affinché possano stipulare contratti di solidarietà ex articolo 5, commi 5 e 8, d.l. n. 148/1993, e fruire del beneficio contributivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione; • per quanto riguarda la retribuzione lorda di riferimento, viene eliminato l’inciso con cui si evidenzia che il criterio adottato per l’individuazione della retribuzione lorda di riferimento dovrà essere utilizzato, per la determinazione delle ore retribuite, al di fuori di quegli istituti contrattuali/legali per definizione non quantificabili in ore (es. mensilità aggiuntive). Conseguenza della sostituzione è anche la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni, che viene posticipata ad oggi, 18 novembre, giorno successivo a quello della pubblicazione della circolare sul sito ministeriale. (fonte: www.lavoropiu.info )
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