Oltre il danno, la beffa? No, la vittima non deve provare l’incolpevole impossibilità di identificare l’investitore

In tema di risarcimento del danno conseguito a causa di un investimento, qualora l’autovettura non sia stata identificata, il danneggiato non ha nessun onere di diligenza nell’identificazione del veicolo, nè di fornire la prova dell’impossibilità incolpevole dell’identificazione. La vittima, inoltre, non ha alcun obbligo di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 23434, depositata il 4novembre 2014. Il caso. Una donna conveniva in giudizio una società assicurativa, quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcire per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all’investimento da parte di una vettura rimasta non identificata. Il Giudice di pace rigettava la domanda. La pronuncia veniva confermata dal Tribunale, stabilendo che non era stata raggiunta la prova che il veicolo era rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all’istante, non avendo la donna sporto querela. La soccombente ricorreva allora per cassazione, deducendo omessa valutazione dell’esito della prova testimoniale e violazione dell’articolo 19 lett. a della l. numero 990/1969, nonché violazione dell’articolo 2043 c.c. risarcimento per fatto illecito . In sostanza la ricorrente censurava la pronuncia del Tribunale poiché aveva del tutto omesso di dare conto delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, convergenti nell’affermare che la donna era stata investita, mentre attraversava le strisce pedonali, da un’autovettura di color bianco e che il veicolo si era allontanato dopo l’urto senza che nessuno dei presenti fosse riuscito a trascrivere la targa. L’omessa denuncia/querela non è sufficiente per rigettare il ricorso, eventualmente costituisce un indizio. I motivi sono fondati. La Cassazione, nell’affrontare la questione in esame, ricorda che «nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non indentificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, numero 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro» Cass., numero 20066/2013 . Nessun onere di diligenza per il danneggiato nell’identificazione del veicolo. Alla luce di tale orientamento di legittimità, sono da ritenere sbagliate le affermazioni del Giudice d’appello che ha affermato l’esistenza, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell’identificazione del veicolo, traducendosi sul piano processuale, nella necessità per l’attore di fornire la prova dell’impossibilità incolpevole dell’identificazione. E’, d’altra parte, pacifico in sede di legittimità che «la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio» Cass., numero 9939/2012 . In sintesi, l’oggetto dell’indagine del Giudice di merito non deve riguardare il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, bensì la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo identificato. Il Giudice ben potrà tener conto delle modalità con cui il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia o meno stata esposta denuncia o querela, ma ciò nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza stabilire alcun automatismo fra presentazione della denuncia e accoglimento della pretesa. Sulla base di tali argomenti, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.

Corte di Cassazione, sez. . III Civile, sentenza 24 settembre – 4 novembre 2014, numero 23434 Presidente Segreto – Relatore Sestini Svolgimento del processo R.A. convenne in giudizio la Generali Assicurazioni s.p.a. - quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada - per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all'investimento da parte di una vettura rimasta non identificata. Il Giudice di Pace di Aversa respinse la domanda. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sez. Dist. di Aversa ha rigettato l'appello ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'istante , sul rilievo che la R. non aveva sporto querela né aveva specificato ai sanitari del Pronto soccorso di essere stata investita da un veicolo non identificato. Ricorre per cassazione la R. affidandosi a due motivi resiste l'intimata a mezzo di controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione 1. Il Tribunale ha affermato - che nelle ipotesi contemplate dall'articolo 19 lett. a l. numero 990/69, la prova a carico del danneggiato debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole - che tale seconda circostanza può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante abbiano avuto esito negativo , non potendo - per contro - addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili - che va ritenuta nella specie non raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'istante, posto che in primo luogo, non è stata presentata querela e che dalla lettura del referto di pronto soccorso in atti si evince che l'attore ha riferito ai sanitari incidente stradale ma senza specificare che lo stesso avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto - che pertanto l'istante deve imputare a sé stesso gli effetti del proprio comportamento sostanzialmente omissivo . 2. La ricorrente censura la sentenza con due motivi. Col primo, deduce omessa valutazione dell'esito della prova testimoniale formatasi nel giudizio di primo grado - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di un punto decisivo del giudizio, in ordine alla prova dell'illecito e dei restanti presupposti della domanda violazione e/o falsa applicazione degli articolo 116 e 112 C.P.C., con articolo 2729 c.c. . Col secondo motivo, prospetta violazione dell'abrogato articolo 19 lett. a della legge numero 990/69 e norme successive modificative - violazione dell'articolo 2043 c.c. . Il nucleo delle censure attiene al fatto che il Tribunale abbia del tutto omesso di dare conto delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado di cui la ricorrente trascrive il contenuto , convergenti nell'affermazione che la donna venne investita, mentre attraversava le strisce pedonali, da un'autovettura di color bianco e che il veicolo si allontanò dopo l'urto senza che alcuno dei presenti fosse riuscito a rilevarne il numero di targa. Assume la R. che la prova della riconducibilità dell'illecito al veicolo rimasto sconosciuto deve scaturire da una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata ad un prudente apprezzamento del magistrato che è tenuto a darne conto nella motivazione e sostiene che, nel caso specifico, una giusta valutazione dei fatti raccontati dai testi avrebbe potuto determinare una diversa decisione favorevole all'accoglimento della domanda . Evidenzia, peraltro, una contraddittorietà interna alla motivazione laddove, pur avendo preliminarmente indicato che l'onere probatorio può essere raggiunto anche utilizzando presunzioni, alla fine si rifugia negativamente in una posizione di rigetto fondata unicamente sulla mancata querela, senza utilizzare neppure i vari indizi e/o presunzioni attingibili dall'istruttoria di primo grado . 3 - I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li connota - sono fondati nella parte in cui censurano l'automatismo con cui, senza dar alcun conto degli altri elementi emersi dall'istruttoria, il Tribunale ha finito per far conseguire all'omessa presentazione della querela il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'imputabilità del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto. 3.1. È noto che - secondo il consolidato orientamento di questa Corte - nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, numero 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro Cass. numero 20066/2013, conforme a Cass. numero 18532/2007, che ha sottolineato come la valutazione debba essere compiuta senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa . 3.2. Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi continuità, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove - pur premettendo che la presentazione della denuncia o di una querela non costituisce condizione di proponibilità dell'azione - finisce col predicare l'esistenza, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo , che si traduce - sul piano processuale - nella necessità che l'attore fornisca la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione , con la conseguenza che l'istante che non consenta o comunque non agevoli le ricerche e l'individuazione del responsabile deve imputare a sé stesso gli effetti del proprio comportamento omissivo . Ribadito, infatti, che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio Cass. numero 9939/2012 , deve sottolinearsi che l'accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda. Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza non ha dato alcun conto delle dichiarazioni rese dai testi M. e P. , che - alla luce dei sopra richiamati principi di diritto – non avrebbero potuto essere escluse a priori dagli elementi utilizzabili dal giudice di merito per pervenire ad una motivata conclusione circa la veridicità dell'assunto attoreo a fronte dell'omesso esame di circostanze astrattamente idonee ad assumere una valenza decisoria, deve dunque ritenersi fondata anche la censura relativa al vizio motivazionale. Giova peraltro chiarire - riportando le stesse espressioni usate da Cass. numero 20066/2013 - che non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, né precludergli di attribuire determinante rilievo anche all'omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela , omettendo di dar conto anche al solo fine di escluderne l'attendibilità di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto. 4. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che rivaluterà il merito nel rispetto dei sopra richiamati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.