La P.A. è obbligata ad “armonizzare” i contratti con i direttori sanitari

L’azienda sanitaria datrice di lavoro deve, in seguito a modifiche legislative attinenti alla disciplina sul rapporto di lavoro dei direttori sanitari, attivarsi per predisporre i correttivi conformi alle nuove regole in materia, non potendo procedere alla revoca dell’incarico, pena l’inadempimento contrattuale della medesima.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza numero 28879/17, depositata l’1 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva parzialmente la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere con cui un’azienda ospedaliera veniva condannata al risarcimento del danno nei confronti di un direttore sanitario che era stato rimosso da tale incarico. Avverso la pronuncia della Corte distrettuale, il direttore propone ricorso per cassazione lamentando la mancata comunicazione, da parte dell’azienda ospedaliera, della modifica dei termini del rapporto di lavoro subordinato – così come previsti dal d.lgs. numero 502/1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria e dal d.lgs. numero 29/1993 Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego – essendo il rapporto sorto prima dell’entrata in vigore dei citati decreti, nonché il mancato riconoscimento del risarcimento del danno per tutto il periodo in cui il ricorrente è stato distolto dall’incarico prima ricoperto. La correttezza e la buna fede della P.A Il Supremo Collegio elabora un importante principio attinente al lavoro pubblico contrattualizzato. L’azienda sanitaria deve attivarsi «per fare in modo che la suddetta posizione soggettiva del ricorrente sia opportunamente “armonizzata” con il nuovo assetto organizzativo del settore e quindi dell’ente stesso. A tal fine il datore di lavoro pubblico, dopo aver provveduto ad effettuare la necessaria revisione ordinamentale tenendo conto anche della particolare posizione del suddetto dirigente, deve, previo un momento di confronto con l’interessato, predisporre, applicando il criterio dell’assicurazione della corrispondenza delle funzioni a parità di struttura organizzativa, il contratto individuale contenente il nuovo inquadramento del dirigente come concordato e la relativa tempistica, che poi deve sottoporre alla sottoscrizione del dirigente stesso». Diversamente, se l’amministrazione revoca senza preavviso implicitamente ed illegittimamente l’incarico dirigenziale, «la P.A. datrice di lavoro adotta un comportamento che non risulta rispettoso dei criteri generali di correttezza e buona fede articolo 1175 e 1375 c.c. – applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. – e che configura un inadempimento contrattuale della P.A. medesima, suscettibile di produrre un danno risarcibile». La Corte dunque cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 giugno – 1 dicembre 2017, numero 28879 Presidente Macioce – Relatore Tria Rilevato in fatto che con sentenza in data 11 febbraio 2012 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello di F.G. avverso la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere del 6 maggio 2008, condanna l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione omissis - Ospedale civile di al risarcimento del danno, in favore del F. , da commisurare al 50% della retribuzione percepita per ciascun mese a decorrere dall’ omissis fino al omissis , oltre agli interessi legali dalla maturazione dei crediti che, per quanto qui interessa, la Corte territoriale precisa che a è incontestata la ricostruzione del percorso professionale del F. a partire da quando 17 giugno 1991 ha iniziato a svolgere l’attività di direttore medico del Presidio ospedaliero di , con rapporto a tempo indeterminato, in qualità di vincitore del concorso per titoli ed esami indetto per la copertura di un posto di direttore sanitario fino al provvedimento 7 ottobre 2003, con il quale è stato rimosso dall’incarico di dirigente medico fino ad allora ricoperto e gli sono state attribuite altre funzioni di product manager b in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato gli atti e i procedimenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinato devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, in base ad una precisa scelta legislativa nel senso dell’adozione di moduli privatistici dell’azione amministrativa che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’articolo 97 Cost. sentenze numero 275 del 2001 e numero 11 del 2002 , sicché, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, numero 241 c nel nuovo assetto, che in materia sanitaria è stato realizzato con il d.lgs. numero 502 del 1992, la dirigenza è caratterizzata da temporaneità degli incarichi e dall’esclusione della configurabilità di diritti soggettivi degli interessati a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale, ancorché corrispondenti all’incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta privatizzazione d ne deriva che nel lavoro pubblico privatizzato alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e questo non consente, perciò, di ritenere applicabile l’articolo 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico e nella specie, anche se il F. è stato immesso nel ruolo dirigenziale come vincitore di concorso molto prima delle data di entrata in vigore del d.lgs. numero 502 del 1992 1 gennaio 1993 il suo rapporto deve essere riconsiderato alla stregua della nuova disciplina, che ha il suo fulcro nella temporaneità degli incarichi f peraltro, l’Amministrazione non ha provveduto a comunicare all’interessato il termine finale dell’incarico ricoperto, quindi può applicarsi come termine massimo di durata quello di sette anni previsto dall’articolo 15 del d.lgs. numero 502 cit., come modificato dal d.lgs. numero 229 del 1999 g ebbene, al momento in cui è intervenuto il provvedimento di rimozione mancava più di un anno alla suddetta scadenza, pertanto deve configurarsi un inadempimento della PA per mancato rispetto del suddetto termine massimo di durata dell’incarico 9 maggio 2005 h nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2003 e il 9 maggio 2005 indubbiamente il F. ha subito un danno professionale, in termini di immagine, che è stato provato e che deriva principalmente dall’adibizione a mansioni di livello molto inferiore a quelle svolte in precedenza i tale danno va quantificato nei suindicati termini che avverso tale sentenza F.G. propone ricorso affidato a tre motivi, al quale oppone difese l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione omissis - Ospedale civile di con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per due motivi. Considerato in diritto che, il ricorso principale è articolato in tre motivi che con il primo motivo, si denunciano ex articolo 360, numero 3 e numero 5, cod. proc. civ. a essa motivazione b violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 del d.lgs. numero 502 del 1992 e s.m.i. nonché dell’articolo 26 del d.lgs. numero 29 del 1993 nel testo originario , ribadendosi l’inapplicabilità nella specie della normativa sulla temporaneità degli incarichi dirigenziali essendovi una regolare immissione in possesso a seguito di superamento del concorso in epoca precedente l’entrata in vigore della nuova disciplina, mentre nel nuovo regime il rapporto nasce con un contratto. Il ricorrente aggiunge che non si è tenuto conto dell’articolo 26 del d.lgs. numero 29 del 1993, che dettando la Norma transitoria per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale , ha stabilito, al comma 1 che 1. Le posizioni funzionali corrispondenti al decimo ed undicesimo livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono conservate ad personam fino all’adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall’articolo 22 . Anche l’articolo 15 del d.lgs. numero 502 del 1992 prevedeva una norma transitoria nel comma 4, stabilendo che 4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente . Peraltro l’Azienda non ha mai modificato i termini del rapporto, sicché, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. numero 165 del 2001 e della relativa giurisprudenza di legittimità, il F. , non poteva subire la revoca implicita dell’incarico dirigenziale, non ricorrendone i presupposti, con conseguente diritto alla riassegnazione di tale incarico illegittimamente revocato che con il secondo motivo, in via gradata, si denuncia ex articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 del d.lgs. numero 502 del 1992 e s.m.i., perché l’ipotetica applicabilità di tale norma avrebbe comportato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere a modificare i termini del rapporto e, in particolare, a comunicare all’interessato il termine finale dell’incarico ricoperto che con il terzo motivo, in via ulteriormente gradata, si denunciano ex articolo 360, numero 3 e numero 5, cod. proc. civ. a omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia b violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 cod. civ. e dell’articolo 15 del d.lgs. numero 502 del 1992 e s.m.i., per non avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per tutto il periodo in cui il F. è stato distolto dall’incarico dirigenziale e quindi dal relativo provvedimento fino all’effettiva reintegrazione o quanto meno fino alla sua legittima durata se ipoteticamente trasformato in temporaneo quindi almeno fino al 30 novembre 2014 oppure al 30 novembre 2007 che il ricorso incidentale è articolato in due motivi che con il primo motivo si denunciano ex articolo 360, numero 3 e numero 5, cod. proc. civ. a omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia b violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 del d.lgs. numero 502 del 1992 come modificato dal d.lgs. numero 229 del 1999, sostenendo che la PA non aveva alcun obbligo di comunicazione al F. del termine dell’incarico dirigenziale, essendo l’atto di conferimento di tale tipo di incarico un atto unilaterale ricettizio, la cui adozione rileva solo sul piano dell’organizzazione e per i controlli interni previsti dall’articolo 5, comma 3, del d.lgs. numero 165 del 2001 che con il secondo motivo si denunciano ex articolo 360, numero 3 e numero 5, cod. proc. civ. a omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia b violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 cod. civ. e dell’articolo 15 del d.lgs. numero 502 del 1992, si sostiene che non essendo configurabile alcun comportamento inadempiente dell’Amministrazione per la mancata osservanza del termine di scadenza massima dell’incarico neppure avrebbe dovuto essere pronunciata la condanna al risarcimento del danno che, per le ragioni di seguito esposte, l’esame dei ricorsi porta al rigetto del primo motivo del ricorso principale nonché dei due motivi del ricorso incidentale e all’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale che è opportuno esaminare insieme tutti i motivi sia del ricorso principale sia di quello incidentale, data la loro intima connessione che a tal fine, sulla base della ricostruzione in fatto effettuata dal giudice di merito, deve, in primo luogo, rilevarsi che non è contestato tra le parti il percorso professionale del F. il quale - in qualità di vincitore del concorso per titoli ed esami indetto per la copertura di un posto di direttore sanitario - a partire dal 17 giugno 1991 ha iniziato a svolgere l’attività di direttore medico del Presidio ospedaliero di , con rapporto a tempo indeterminato, fino al 21 giugno 1995, dal 22 giugno 1995 al 30 novembre 2000, previa aspettativa, ha ricoperto l’incarico di direttore sanitario dell’AUSL di Pescara, al termine dell’aspettativa ha ripreso servizio come direttore medico di presidio ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera controricorrente fino al provvedimento 7 ottobre 2003, con il quale, senza preavviso, è stato rimosso dall’incarico di dirigente medico fino ad allora ricoperto e gli sono state attribuite altre funzioni di product manager che, quanto al quadro normativo di riferimento, va ricordato che, per effetto della riforma del pubblico impiego, la dirigenza sanitaria del SSN, che rientra nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, è disciplinata dal d.lgs. 3 febbraio 1993, numero 29 entrato in vigore il 21 febbraio 1993 , e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 502, specificamente dedicato alla disciplina in materia sanitaria ed entrato in vigore 11 gennaio 1993 vedi, articolo 15, comma 2, del d.lgs. numero 502 del 1992, nel testo risultante dalla sostituzione ad opera dell’articolo 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, numero 229 che le peculiarità della dirigenza sanitaria avevano determinato, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della riforma, l’introduzione di una speciale normativa transitoria in materia, dettata dall’articolo 26 del d.lgs. numero 29 del 1993 nel testo originario che si distingueva dalla generale normativa transitoria dettata dal precedente articolo 25 per la dirigenza della Pubblica Amministrazione in generale vedi, sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001, numero 3151 e Cons. Stato Sez. VI, 13/07/2006, numero 4488 e che prevedeva che Le posizioni funzionali corrispondenti al decimo ed undicesimo livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono conservate ad personam fino all’adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall’articolo 22 comma 1 che questa disciplina transitoria è stata abolita, a partire dal 13 gennaio 1994, dall’articolo 14 del d.lgs. 23 dicembre 1993, numero 546, che ha sostituito il testo originario dell’articolo 26, dettando una più articolata normativa transitoria per la dirigenza sanitaria del SSN, con la quale ha, fra l’altro, precisato che per l’attribuzione di incarichi dirigenziali nell’ambito delle AUSL derivanti dalle leggi regionali ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. numero 502 del 1992 era necessario tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella qualifica di dirigente comma 2-quinquies che, pertanto, è da escludere che la suddetta normativa transitoria contenuta nella versione originaria del d.lgs. numero 29 del 1993 - rimasta in vigore per un breve periodo iniziale - possa essere configurata come derogatoria, in parte qua, del principio fondamentale della privatizzazione, come è confermato dall’esito finale del coordinamento tra le norme generali e quelle speciali per la dirigenza sanitaria che si è realizzato con gli articolo 15 e ss. del d.lgs. numero 502 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche di cui all’articolo 13 del d.lgs. numero 229 del 1999 arg. ex Cass. 3 novembre 2006, numero 23549 che, del resto, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, la riforma del lavoro pubblico, introdotta con il d.lgs. numero 29 del 1993 e profondamente innovativa è ispirata alle finalità di accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea , di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica , di integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato v. articolo 1 , ricomprendendovi anche la dirigenza Corte cost., sentenze numero 359 del 1993 e numero 150 del 2015 che, con riguardo alla dirigenza, nella costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che in materia di incarichi dirigenziali il legislatore della riforma ha attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso della qualifica di dirigente mettendolo così a disposizione prima del ruolo unico di cui al d.lgs. numero 29 del 1993 come modificato dal d.lgs. numero 98 del 1980, articolo 15 e ora dei ruoli di cui al d.lgs. numero 165 del 2001, articolo 23 sia nella scelta dei soggetti cui conferire incarichi dirigenziali, aggiungendosi che, rispetto a tale potestà discrezionale, la posizione soggettiva del dirigente aspirante all’incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, posizione prodromica a quella della costituzione del rapporto dirigenziale da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei diritti di cui all’articolo 2907 cod. civ. vedi, per tutte Cass. 5 dicembre 2011, numero 25972 Cass. 30 maggio 2011, numero 11901 Cass. 14 aprile 2008, numero 9814 Cass. 22 giugno 2007, numero 14624 Cass. 23 febbraio 2007, numero 4275 che, tuttavia, la posizione di chi è utilmente inserito nella graduatoria del concorso per la qualifica dirigenziale non può certamente essere equiparata a quella dell’attuale ricorrente che - avendo vinto un concorso pubblico come direttore sanitario molto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 29 del 1993 e avendo di conseguenza cominciato a lavorare nel giugno 1991 - sicuramente, in base alla normativa all’epoca vigente era titolare di un diritto soggettivo pieno alla qualifica e alle funzioni di direttore sanitario arg. ex Cass. SU 23 settembre 2013, numero 21671 e Cass. 21 aprile 2006, numero 9384 che con l’entrata in vigore della riforma tale posizione soggettiva non poteva permanere in quanto tale, essendo noto che il diritto quesito funziona come limite alla retroattività della legge statale soltanto se questa non dispone in senso contrario, ben potendo la legge stessa modificare, ridurre o persino sopprimere un diritto quesito, sia espressamente, sia con una disposizione chiaramente incompatibile con l’ulteriore permanenza di un tale diritto Cass. 29 agosto 1963, numero 2372 Cass. SU 1 marzo 1988, numero 2166 Cass. 16 giugno 2014, numero 13960 che la precedente notazione, unitamente con la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, portano al rigetto del primo motivo del ricorso principale, le cui argomentazione sono basate sull’esistenza del diritto del F. alla riassegnazione dell’incarico incarico illegittimamente revocato che però è indubbio che la suddetta posizione soggettiva avrebbe dovuto essere opportunamente armonizzata con il nuovo assetto organizzativo del settore e quindi dell’Azienda che, a tal fine, diversamente da quel che si afferma nella sentenza impugnata, non era sufficiente che l’Amministrazione provvedesse ad effettuare la comunicazione all’interessato del termine finale dell’incarico ricoperto, senza averlo prima sentito e senza che vi fosse stata una preventiva stipulazione del contratto individuale ad hoc che, infatti, l’Azienda, per procedere correttamente alla suddetta armonizzazione avrebbe dovuto prima provvedere ad effettuare la necessaria revisione ordinamentale, tenendo conto anche della particolare posizione del F. , secondo quanto disposto dalla legislazione generale a partire dall’articolo 5 del d.lgs. numero 29 del 1993, invocato dalla controricorrente e speciale nonché dal CCNL 1994-1997 del Comparto Sanità spec. articolo 35 e poi - previo un momento di confronto con l’interessato, necessario al fine del rispetto dell’articolo 97 Cost. arg. ex Corte cost., sentenze numero 15 del 2017, numero 20 del 2016, numero 104 e numero 103 del 2007 - avrebbe dovuto predisporre, applicando il criterio dell’assicurazione della corrispondenza delle funzioni a parità di struttura organizzativa come indicato nell’articolo 26 del d.lgs. numero 29 del 1993, nel testo sostituito dal d.lgs. numero 546 del 1993 , il contratto individuale contenente il nuovo inquadramento del F. come concordato e la relativa tempistica, che poi avrebbe dovuto sottoporre alla sottoscrizione del dirigente che, infatti, è jus receptum che nell’impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme ora contenute nell’articolo 19 del d.lgs. numero 165 del 2001 ex articolo 19 del d.lgs. numero 29 del 1993 come sostituito prima dall’articolo 11 del d.lgs. numero 546 del 1993 e poi dall’articolo 13 del d.lgs. numero 80 del 1998 e successivamente modificato dall’articolo 5 del d.lgs. numero 387 del 1998 - e, per la dirigenza sanitaria del SSN, negli articolo 15 e ss. del d.lgs. numero 502 del 1992 - obbligano l’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede articolo 1175 e 1375 cod. civ. , applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. tra le tante Cass. SU 23 settembre 2013, numero 21671 Cass. 23 settembre 2013, numero 21700 Cass. 12 ottobre 2010, numero 21088 Cass. 14 aprile 2008, numero 9814 che questo, nel nuovo ordinamento, non implica l’applicabilità dell’articolo 2103 cod. civ., in quanto la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non è compatibile con lo statuto del dirigente pubblico quale risulta dalla riforma, il cui incarico essendo soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione esclude la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale - anche se corrispondenti all’incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta privatizzazione - in linea con il principio generale secondo cui, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo vedi, per tutte Cass. 15 febbraio 2010, numero 3451 che, però, il rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede si traduce oltre che nell’obbligo delle Amministrazioni di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e di esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte anche per quel che riguarda il caso di specie - nel promuovere tempestivamente la stipulazione del contratto individuale indispensabile per effettuare un corretto inserimento del F. nella nuova organizzazione anziché, senza mai modificare i termini del rapporto e senza alcuna preventiva comunicazione, revocare implicitamente - come riconosce anche la Corte territoriale - l’incarico dirigenziale che il F. stava legittimamente esercitando dall’I. dicembre 2000, con il provvedimento del 7 ottobre 2003, con il quale è stata disposta la rimozione del ricorrente dall’incarico di dirigente medico fino ad allora ricoperto e gli sono state attribuite altre funzioni di product manager diverse e inferiori, nella sostanza, a quelle da sempre svolte che, come già affermato da questa Corte vedi Cass. 9 gennaio 2017, numero 217 nonché Cass. 4 aprile 2017, numero 8717 la revoca implicita del rapporto dirigenziale determinando l’interruzione ingiustificata del rapporto di ufficio - nella specie, dirigenziale - costituisce una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, del giusto procedimento, nonché di coordinamento della finanza pubblica che in questa sede rilevano come violazioni dei criteri generali di correttezza e buona fede articolo 1175 e 1375 cod. civ. , configurando un inadempimento contrattuale della PA, suscettibile di produrre un danno risarcibile che, nella specie, la sussistenza di tale danno è stata accertata, ma ai fini della relativa quantificazione la Corte d’appello, pur muovendo dall’esatta premessa di dover fare riferimento al termine massimo di durata di sette anni previsto dall’articolo 15 del d.lgs. numero 502 cit. come modificato dal d.lgs. numero 229 del 1999, tuttavia non ha preso in considerazione - sulla base di notazioni di fatto riguardanti la nuova struttura affidata al F. , che però, ai presenti fini, sono del tutto irrilevanti in quanto non incidono sul riscontrato inadempimento contrattuale della PA - tutto il periodo compreso dal provvedimento che lo ha distolto dall’incarico dirigenziale fino alla legittima durata del rapporto se considerato trasformato in temporaneo e quindi fino al 30 novembre 2007 che, in estrema sintesi a il primo motivo del ricorso principale va respinto in quanto non può affermarsi l’esistenza del diritto del F. alla riassegnazione dell’incarico incarico illegittimamente revocato, visto che il diritto soggettivo pieno alla qualifica e alle funzioni di direttore sanitario di cui era titolare nel vecchio ordinamento non poteva ulteriormente permanere come tale dopo l’entrata in vigore della riforma del pubblico impiego, per incompatibilità con tale riforma b il secondo e il terzo motivo del ricorso principale vanno accolti in quanto il comportamento della PA è stato inadempiente e tale da produrre danni risarcibili, la cui esistenza è stata accertata dalla Corte d’appello, che però ha errato nella relativa quantificazione c il primo motivo del ricorso incidentale va rigettato essendo basato sull’erroneo presupposto secondo cui la PA, nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, non deve adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte in cui rientra anche la comunicazione di cui si discute , come è invece richiesto dall’articolo 97 Cost. e quindi per il rispetto dei canoni della correttezza e buona fede d il secondo motivo del ricorso incidentale va respinto perché basato sulla premessa dell’inesistenza di un inadempimento dell’Amministrazione, di cui è stata dimostrata l’erroneità che la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e quindi anche al seguente in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nell’ipotesi di un rapporto di lavoro di un dirigente iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 29 del 1993 per effetto del superamento da parte del dirigente stesso di un regolare concorso pubblico, il diritto soggettivo pieno alla qualifica e alle funzioni proprie del posto messo a concorso e poi occupato di cui l’interessato, in base alla normativa all’epoca vigente, era titolare in qualità di vincitore del relativo concorso, non può permanere in quanto tale dopo l’entrata in vigore della riforma del pubblico impiego 21 febbraio 1993 , per evidente incompatibilità con la disciplina della dirigenza contenuta in tale riforma, i cui principi si rinvengono anche negli articolo 15 e ss. del d.lgs. numero 502 del 1992 entrato in vigore gennaio 1993 specificamente dedicato alla dirigenza sanitaria del SSN. Pertanto, l’ente datore di lavoro - nella specie un’Azienda sanitaria - si deve attivare per fare in modo che la suddetta posizione soggettiva sia opportunamente armonizzata con il nuovo assetto organizzativo del settore e quindi dell’ente stesso. A tal fine il datore di lavoro pubblico, dopo aver provveduto ad effettuare la necessaria revisione ordinamentale tenendo conto anche della particolare posizione del suddetto dirigente, deve, previo un momento di confronto con l’interessato, predisporre, applicando il criterio dell’assicurazione della corrispondenza delle funzioni a parità di struttura organizzativa, il contratto individuale contenente il nuovo inquadramento del dirigente come concordato e la relativa tempistica, che poi deve sottoporre alla sottoscrizione del dirigente stesso. Se ciò non avviene e l’Amministrazione, senza alcun preavviso, revoca implicitamente e illegittimamente l’incarico dirigenziale in precedenza regolarmente conferito dopo l’entrata in vigore della suddetta riforma , assumendone il carattere temporaneo mai prima evidenziato, la PA datrice di lavoro adotta un comportamento che non risulta rispettoso dei criteri generali di correttezza e buona fede articolo 1175 e 1375 cod. civ. - applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. - e che configura un inadempimento contrattuale della PA medesima, suscettibile di produrre un danno risarcibile . P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.