Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2014, numero 133104, è stato approvato il modello con le relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale comma 3 dell’articolo 40-bis del d.P.R. numero 600/1973 e delle relative istruzioni.
Nuovo modello. Il modello e le connesse istruzioni, approvati con il provvedimento di ieri, relativo all'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili, derivanti dall’attività di accertamento verso soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, sostituiscono quelli approvati con provvedimento del 29 ottobre 2010. Gli eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I chiarimenti. Dalle Istruzioni delle Entrate alcune indicazioni - i dati richiesti nel modello per l’istanza prevista devono essere forniti obbligatoriamente per poter fruire dello scomputo delle perdite. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero di telefono, di cellulare, di fax e l’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti di scadenza, novità, adempimenti e servizi offerti. I dati acquisiti attraverso il modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche attraverso le verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Titolare del trattamento. L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. numero 196/2003, assumono la qualifica di «titolare del trattamento dei dati personali» quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. L’interessato articolo 7 d.lgs. numero 196/2003 può accedere ai propri dati personali, presso il titolare o i responsabili del trattamento, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. fonte www.fiscopiu.it
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