L’opposizione al passivo avente ad oggetto un credito impositivo sulla base del mero ruolo, può essere accolta, eventualmente con riserva, non essendo necessaria la previa notifica della cartella esattoriale.
È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 26284/17 depositata il 6 novembre. La vicenda. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’opposizione al passivo del Fallimento di una s.r.l. presentata da Equitalia che propone dunque ricorso in Cassazione. Per quanto d’interesse, la ricorrente si duole per aver il Tribunale considerato insufficiente la produzione delle cartelle esattoriali non notificate e dunque per aver proposto insinuazione al passivo sulla base del semplice ruolo. Ammissione al passivo. Il Collegio ritiene fondata la doglianza richiamando il consolidato orientamento secondo cui è ammissibile il credito impositivo sulla base del mero ruolo, non essendo necessaria anche la previa notifica della cartella esattoriale – requisito peraltro non richiesto dalle norme -. Resta in ogni caso salva la necessità, in presenza di contestazione, dell’ammissione al passivo con riserva che potrà essere successivamente sciolta ex articolo 88, comma 2, l. fall. Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore nel caso in cui sia stato definito il giudizio sull’impugnazione davanti al giudice tributario. In merito alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della natura privilegiata all’aggio, la Corte ricorda che quest’ultimo costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore e la natura di tale credito non subisce mutazioni in base al soggetto a carico del quale è posto il pagamento. In sede di opposizione al passivo proposta dal concessionario dunque, il credito per aggio non può essere considerato come inerente al tributo e non vanta il relativo privilegio. In conclusione, la Corte accogliendo anche la doglianza relativa all’esclusione dei cd. diritti di insinuazione, in quanto costi di una funzione pubblicistica normativamente forfetizzati ed aventi natura concorsuale in base ad un’applicazione estensiva dell’articolo 17 d.lgs. numero 112/1999, cassa il decreto impugnata e rinvia dinanzi al Tribunale partenopeo.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 settembre – 6 novembre 2017, numero 26284 Presidente Dogliotti – Relatore Scaldaferri Fatto e diritto il Collegio rilevato che con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da EQUITALIA SUD S.P.A. avverso lo stato passivo del fallimento S.R.L. che, avverso tale pronuncia EQUITALIA SUD S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti dall’intimata curatela con controricorso considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 93 R.D. 267/42 33 d. lgs. 112/99 87 e 88 del D.P.R. numero 602 del 1973, 17 e 18 dlgs 46/99 per avere il Tribunale giudicato inidonea a documentare il credito tributario la produzione delle cartelle esattoriali non notificate che con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 17 co. 1 5 Dlgs 112/99 e 2749 cod.civ. per avere il Tribunale escluso che agli aggi debba essere riconosciuta la medesima natura privilegiata dei tributi alla cui riscossione accedono che con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 30 del D.P.R. 602/73, del D.M. Ministero Finanze 28.7.2000 e dell’articolo 2749 cod.civ. per avere il Tribunale negato il riconoscimento del privilegio agli interessi moratori che con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 17 co. 6 Dlgs 112/99 e D.M. Ministero Finanze 21.11.2000 per avere il Tribunale escluso che siano ammissibili al passivo le spese per l’insinuazione allo stato passivo che il controricorrente Fallimento ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato poiché la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene ammissibile il credito impositivo sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’articolo 88, secondo comma, del D.P.R. numero 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario Sez. U, Sentenza numero 4126 del 15/03/2012 Sez. 1, Sentenza numero 6126 del 17/03/2014 Sez. 6 1, Ordinanza numero 12019 del 31/05/2011 Sez. L, Sentenza numero 5063 del 26/02/2008 che il secondo motivo di ricorso è infondato avendo questa Corte precisato che l’aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto contribuente, ente impositore o entrambi pro quota a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio Sez. 1, Sentenza numero 25932 del 23/12/2015 che il terzo motivo è inammissibile in quanto -premesso che gli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui all’articolo 7, comma 2 sexies, del d.l. 13 maggio 2011, numero 70, conv. nella l. 12 luglio 2011, numero 106 possono essere ammessi al passivo solo se alla data di dichiarazione del fallimento è decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’estratto del ruolo cioè della cartella , e che nella specie come detto alcune delle cartelle di pagamento non risultavano notificate la censura rivolta alla statuizione del Tribunale sul punto che ha evidenziato la genericità della opposizione diretta al riconoscimento del privilegio nei limiti del disposto dell’articolo 2749 cod.civ. è a sua volta generica, omettendo il ricorso di specificare gli elementi necessari al calcolo, a partire dal presupposto scaturente dal disposto normativo sopra indicato che il quarto motivo è fondato vendo questa Corte precisato cfr. Cass.numero 25802/15 numero 16951/17 numero 17669/17 che le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’Agente della riscossione c.d. diritti di insinuazione rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli articolo 51 e 52 l.fall., hanno natura concorsuale, e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva dell’articolo 17 del d.lgs. numero 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l’inerenza delle stesse al tributo riscosso che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio che non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, cassa il decreto e rinvia innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.