Risponde del reato di oltraggio a un magistrato in udienza ex articolo 343 c.p., l’avvocato che rivolge espressioni ingiuriose al giudice, accompagnate da comportamenti che palesano fastidio e dissenso.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 40596, depositata il 1° ottobre 2014. Il caso. Con sentenza, il Tribunale condannava l’imputato per il reato di cui all’articolo 343 c.p. oltraggio a un magistrato in udienza , a lui ascritto per aver offeso l’onore e il prestigio di un magistrato, pronunciando durante un’udienza, in presenza di più persone, l’espressione “Arrivederci! Questa è pazza”, dopo aver sbattuto con forza il pugno sulla scrivania dello stesso magistrato, allontanandosi subito dall’aula. La Corte d’Appello, in riforma delle predetta decisone, assolveva l’avvocato, con la formula il fatto non costituisce reato. Avverso quest’ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. L’espressione oltraggiosa. La Corte territoriale aveva assolto l’imputato sul presupposto che egli non si sarebbe accorto che, nella foga, stava parlando a voce non adeguatamente bassa, in quanto le sue parole sarebbero state diverse se egli avesse voluto farsi sentire dal magistrato. Invero, a giudizio della Corte di Cassazione si tratta di conclusioni palesemente illogiche e contraddittorie, posto che in primo luogo lo stesso avvocato imputato ha in realtà sempre negato di essersi rivolto al Giudice, sostenendo di aver detto la frase “questo è pazzo” riferendosi al suo cliente, e, in secondo luogo, tutte le risultanze processuali hanno dimostrato che il prevenuto, subito dopo aver pronunciato la predetta frase, aveva buttato un colpo col pugno e si era allontanato dall’aula, in segno evidente di fastidio e di dissenso, prima che il Giudice terminasse la verbalizzazione. Tuttavia, il reato ascritto all’avvocato risulta estinto per intervenuta prescrizione. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre– 1 ottobre 2014, numero 40596 Presidente Di Virginio– Relatore Rotundo Fatto e diritto 1.-. Con sentenza in data 10-7-2009 il Tribunale di Lecce ha condannato G.G. , previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione con entrambi i benefici di legge per il reato di cui all’articolo 343 c.p., a lui ascritto per avere offeso l'onore e il prestigio del magistrato P.R. . Giudice della 1^ sezione civile del Tribunale di Bari, pronunciando durante l'udienza, in presenza di più persone, l'espressione Arrivederci! Questa è pazza , dopo avere sbattuto con forza il pugno sulla scrivania dello stesso magistrato, allontanandosi subito dopo dall'aula in omissis . Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sezione 2^ penale, in data 25-2-2013, in riforma della predetta decisione, ha assolto G.G. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. 2.-. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, chiedendone l'annullamento per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, il ricorrente sottolinea che la Corte di merito avrebbe motivatamente disatteso la tesi dell'imputato, confermando che l'espressione questa è pazza era stata effettivamente pronunciata dall'avv. G. e che essa era stata indirizzata al Giudice P. a motivo delle sue decisioni sulle richieste del medesimo legale e prima che avesse termine la redazione del verbale. Tuttavia la Corte di Appello aveva assolto l'imputato in quanto egli non si sarebbe accorto che, nella foga, stava parlando a voce non adeguatamente bassa, perché le sue parole sarebbero state diverse se egli avesse voluto farsi sentire dal magistrato. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di conclusioni del tutto illogiche e contraddittorie, posto che in primo luogo lo stesso G. aveva sempre negato di essersi rivolto al Giudice sostenendo di avere detto la frase questo è pazzo riferendosi al suo cliente Ippolito, e, in secondo luogo, le risultanze processuali avevano di mostrato che il prevenuto, subito dopo avere detto questa è pazza , aveva battuto un colpo col pugno sul tavolo e si era allontanato dall'aula, in segno evidente e sprezzante di fastidio e plateale dissenso prima che il Giudice terminasse la verbalizzazione. 3.-. Il ricorso è fondato. In effetti è di tutta evidenza la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Infatti la Corte di merito ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dall'imputato, l'espressione questa è pazza era stata effettivamente pronunciata dall'avv. G. ed era stata da lui indirizzata al Giudice P. a motivo delle sue decisioni sulle richieste del medesimo legale e prima che avesse termine la redazione del verbale. La Corte di Appello ha, però, assolto l'imputato sul presupposto che egli non si sarebbe accorto che, nella foga, stava parlando a voce non adeguatamente bassa, in quanto le sue parole sarebbero state diverse se egli avesse voluto farsi sentire dal magistrato. Si tratta di conclusioni palesemente illogiche e contraddittorie, posto che in primo luogo lo stesso G. ha in realtà sempre negato di essersi rivolto al Giudice sostenendo di avere detto la frase questo è pazzo riferendosi al suo cliente Ippolito, e, in secondo luogo, tutte le risultanze processuali hanno dimostrato che il prevenuto, subito dopo avere detto questa è pazza , aveva battuto un colpo col pugno sul tavolo e si era allontanato dall'aula, in segno evidente di fastidio e dissenso, prima che il Giudice terminasse la verbalizzazione. Tuttavia il reato ascritto al G. risulta commesso in data 10-10-05 ed è conseguentemente, alla data odierna, estinto per intervenuta prescrizione. In presenza di una causa di estinzione del reato nella specie, prescrizione , non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'articolo 129 cod. proc. penumero v. tra le tante Sez. 1, Sentenza numero 4177 del 27/10/2003, Rv. 227098, Balsano . 4.-. Per le considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.