Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, la sola regolarità formale della notifica, nel caso in cui non sia effettuata a mani del soggetto destinatario condannato in giudizio, non è di per sé sufficiente a sancire la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del medesimo destinatario.
Torna così sulla questione la Corte di Cassazione con sentenza numero 39005/18 depositata il 27 agosto. Il caso. Il difensore dell’imputato propone ricorso avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Verbania che rigettava l’istanza di restituzione in termini per l’opposizione a decreto penale di condanna proposta da questi. Il Procuratore Generale chiedeva annullarsi l’ordinanza impugnata. Il principio sulla restituzione in termini. In tema di restituzione in termini, ex articolo 175 c.p.p., occorre richiamare il principio ormai consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui l’istante ha l’obbligo di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e il giudice è tenuto a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza. Ne consegue che, qualora vi sia incertezza sulla tempestiva conoscenza del provvedimento e l’istante abbia adempiuto al suddetto onere, il giudice deve disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. Tale onere di allegazione è inteso come mera esposizione del motivo della mancata conoscenza dell’atto dato che, qualora si trasformasse in un onere probatorio, si finirebbe ancora per pretendere che sia l’interessato a dover dimostrare la non conoscenza del provvedimento, così da ribaltare l’onere che invece incombe sul giudice. Per queste ragioni, posto che il ricorrente ha assolto al suo onere di allegazione, con la permanenza di una situazione di incertezza sulla effettiva conoscenza dell’atto, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 luglio – 27 agosto 2018, numero 39005 Presidente Gallo – Relatore Coscioni Ritenuto in fatto 1. Il difensore di L.V. propone ricorso avverso l’ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania che aveva rigettato l’istanza di remissione in termini per l’opposizione a decreto penale di condanna proposto da L. lamenta come il giudice avesse respinto la richiesta sulla base della regolarità formale della notifica, avvenuta presso la residenza del destinatario finale per compiuta giacenza, malgrado la giurisprudenza fosse costante nel sostenere che la sola regolarità formale della notifica, se non effettuata a mani del condannato, non fosse di per sé sufficiente a sancire la prova della effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. 1.1 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiede annullarsi l’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato 1.1 È principio costantemente affermato da questa Corte che in tema di restituzione in termini di cui all’articolo 175 cod.proc.penumero grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’articolo 175, comma secondo, cod. proc. penumero , in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione, Sez. 2 numero 51107 del 9.11.2016, rv 268855 Nel caso in esame, si deve rilevare come il ricorrente abbia assolto al suo onere di allegazione, posto che non è in contestazione che la notifica del decreto penale di condanna sia avvenuta per compiuta giacenza permane, pertanto, una situazione di incertezza, alla luce del fatto che non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto. Come infatti precisato da Cass. sez 3, Sentenza numero 35443 del 01/07/2016, Rispoli Rv. 267875, l’onere di allegazione non può che essere inteso unicamente come esposizione del motivo della mancata conoscenza posto che, ove si trasformasse in un onere probatorio, finirebbe, evidentemente, per pretendersi ancora una volta che sia l’interessato a dovere dimostrare la non conoscenza dell’atto, sì da ribaltare sul medesimo un onere incombente, invece, per quanto detto, sul giudice in tale espresso senso, Sez. 3, numero 5920 del 21/01/2014, Lisotti, Rv. 258919 . La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania per l’ulteriore corso.