In tema di dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, l’articolo 152 disp. att. c.p.c. non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica del quantum del reddito percepito. Inoltre, laddove la dichiarazione sostitutiva, se pur materialmente redatta su foglio separato, sia stata espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo, deve ritenersi comunque efficace.
Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza numero 9412/20 depositata il 21 maggio. La Corte d’Appello rigettava la domanda dell’appellato, titolare di assegno sociale, volta a ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell’articolo 38 l. numero 448/2001, condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ritenendo inefficace la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo per mancanza di sottoscrizione. Avverso tale decisione, l’appellato ricorre per cassazione. La Cassazione ribadisce l’orientamento «secondo cui l’articolo 152 disp. att. c.p.c. non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica nella prescritta dichiarazione sostitutiva del quantum del reddito percepito, come risulta dal richiamo ai soli commi 2 e 3 dell’articolo 79 d.P.R. numero 115/2020 e non anche al comma 1, comma che, nel disciplinare il contenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esige espressamente che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato contenga la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76». Inoltre, prosegue la Corte, è principio consolidato anche quello secondo cui «va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo». Nella fattispecie, la Corte d’Appello avendo ritenuto necessaria la sottoscrizione della dichiarazione resa in calce al ricorso introduttivo, senza dare alcun rilievo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata, non si è attenuta ai principi sopra richiamati. Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, dichiarando il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese del giudizio di merito.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 14 gennaio – 21 maggio 2020, numero 9412 Presidente Curzio – Relatore Doronzo Rilevato che con sentenza pubblicata in data 16/5/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Inps, ha rigettato la domanda proposta da P.G. , titolare di assegno sociale, volta ad ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento ai sensi della L. numero 448 del 28 dicembre 2001, articolo 38, e ha condannato il ricorrente-appellato al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio, ritenendo inefficace la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto non sottoscritta dalla parte contro la sentenza, il Porcacchia ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, al quale resiste l’Inps depositando procura in calce alla copia del ricorso notificato la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c Considerato Che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., numero 3 la violazione e falsa applicazione dell’articolo 152 disp. att. c.p.c., assumendo di aver dichiarato, nell’atto introduttivo del giudizio, di trovarsi nelle condizioni indicate nel D.L. numero 269 del 2003, articolo 42, comma 11, e di aver altresì depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificati nell’anno precedente ha aggiunto che tale dichiarazione sostitutiva era stata debitamente richiamata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso ed era stata sottoscritta dalla parte di persona il motivo è fondato invero, questa Corte ha già chiarito Cass. 29/11/2016, numero 24303 Cass. 27/2/2019, numero 5783 Cass. 8/3/2019, numero 6754 , con orientamento cui in questa sede si intende assicurare continuità, che l’articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal D.L. numero 269 del 2003, articolo 42, comma 11, conv., con modif., dalla L. numero 326 del 2003, e risultante dall’aggiunta operata dalla L. numero 69 del 2009, articolo 52, comma 6 non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica nella prescritta dichiarazione sostitutiva del quantum del reddito percepito, come risulta dal richiamo al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, ai soli commi 2 e 3 e non anche al comma 1, comma che, nel disciplinare il contenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esige invece espressamente che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato contenga la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76 è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo v. tra le altre, Cass. 26/07/2011, numero 16284 Cass. 29/11/2016, numero 24303 cit. . nel ricorso in cassazione la parte ha adempiuto all’onere di specificità della impugnazione, riportando tanto l’atto introduttivo del giudizio in cui dichiarava di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostituiva che la dichiarazione sostituiva contestualmente depositata come risulta dall’indice del relativo fascicolo, debitamente timbrato e vistato dal cancelliere , e fornendo specifica indicazione circa la esatta allocazione degli atti nel fascicolo di primo grado, depositato unitamente al ricorso per cassazione la corte d’appello, ritenendo necessaria la sottoscrizione della dichiarazione resa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, senza attribuire rilievo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ad esso allegata, non si è adeguato ai principi di diritto sopra esposti la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese ex articolo 152 disp. att. c.p.c. le spese di questo grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex articolo 93 c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il Porcacchia non tenuto al pagamento delle spese del giudizio di merito condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per spese e Euro 1.500 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali e agli altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore anticipatario, avvocato Ester Ferrari Morandi.