Imposta di registro fissa per l'inammissibilità dell'appello

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 12 marzo 2014, numero 28/E, stabilisce l'obbligo di registrazione in termine fisso per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello nel rito civile, poiché tale ordinanza rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28/E del 12 marzo 2014, fornisce alcuni chiarimenti in relazione all'imposta di registro da applicare all'ordinanza di inammissibilità dell'appello. La risoluzione è stata emanata in risposta all'interpello trasmesso da una Corte d'Appello che chiedeva se le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello, ai sensi degli articolo 348-bis e 348-ter c.p.c., fossero soggette all’obbligo di registrazione in termine fisso. L'Agenzia ha chiarito che tale ordinanza è da assoggettare all'obbligo di registrazione in misura fissa poiché si tratta di atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. Obbligo di applicare l'imposta di registro agli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili. Nella risposta si menziona espressamente l'articolo 37 T.U.R. d.p.r. numero 131/86 che sancisce l'obbligo di applicazione dell'imposta di registro agli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. L'altro riferimento è l'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al T.U.I.R., che elenca tassativamente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, indicando la misura dell'imposta. Imposta di registro fissa. L'Agenzia ha poi richiesto un parere al Ministero della Giustizia per stabilire la natura, decisoria o meno, dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello. Il Ministero ha concluso che si tratta di un'ordinanza che conclude l'appello poiché dopo di essa è possibile proporre ricorso in Cassazione contro il provvedimento di primo grado. A seguito di tale parere l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente concluso che l'ordinanza in esame è da assoggettare all'imposta di registro fissa. fonte www.fiscopiu.it

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