Figlio “bamboccione”? No. E allora nulla esclude l’obbligo di mantenimento

L’obbligo di mantenimento dei figli cessa solo se si prova l’indipendenza economica degli stessi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 4534 del 26 febbraio 2014. Il fatto. In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda di esclusione dell’obbligo di mantenimento, da parte della madre, per il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente. In secondo grado, tale obbligo veniva escluso. Il marito e il figlio propongono ricorso per cassazione. Fuori corso da lungo tempo. La decisione di appello si basava sul fatto che il figlio, maggiorenne, aveva percepito reddito e che il ritardo negli studi universitari determinava la sua colpevolezza in ordine alla sua non autosufficienza economica. Non si era tenuto conto, invece, che proprio quel reddito era comunque stato limitato nel tempo e risaliva ad alcuni anni prima. Inoltre, nessuna considerazione risultava circa il peggioramento delle condizioni economiche del genitore convivente, collocato in quiescenza e padre di una bambina. Obbligo genitoriale di mantenimento. La Suprema Corte ricorda che l’obbligo di mantenimento dei figli cessa solo se si prova l’indipendenza economica degli stessi. Il figlio deve, cioè, godere di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero deve sottrarsi volutamente allo svolgimento di attività lavorativa adeguata. Il ricorso va, pertanto, accolto con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 dicembre 2013 – 26 febbraio 2014, numero 4534 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra I.V. e M.G. , il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 5 agosto 2010, rigettava la domanda di esclusione dell'obbligo di mantenimento, da parte della madre, per il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente. La Corte d'Appello, con provvedimento in data 21/7/2011, in riforma, escludeva tale obbligo. Ricorrono per cassazione I.V. e il figlio S. . Resiste con controricorso M.G. . Il giudice a quo si limita ad affermare che negli anni 2006 - 2007, il figlio maggiorenne è stato percettore di reddito e che il periodo di studi universitari, protrattosi oltre il corso regolare, fa ritenere che egli sia colpevole in ordine alla sua non autosufficienza economica. Giurisprudenza consolidata di questa Corte tra le altre, Cass. numero 14123 del 2011 precisa che l'obbligo genitoriale cessa solo ove si provi il presupposto dell'indipendenza economica, nel senso che il figlio goda di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero volutamente si sottragga allo svolgimento di attività lavorativa adeguata. Non ha considerato il provvedimento impugnato la natura e i caratteri del reddito percepito dal figlio delle parti, risalente ad alcuni anni prima e limitato nel tempo, come appare pacifico tra le parti stesse, e nulla ha osservato circa l'affermato peggioramento delle condizioni del genitore convivente, ora collocato in quiescenza, e padre di una bambina. Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'articolo 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.