Condannata una coppia di coniugi, resasi protagonista, in un condominio, di una scena vista, di solito, purtroppo, negli stadi da calcio italiani. Destinatario delle offese dell’uomo e della donna un vicino di casa, reo di essere di origini meridionali.
Se si applicasse la ‘filosofia’ utilizzata nell’ambito calcistico – ossia ‘chiusura’ temporanea delle ‘curve’, in caso di cori razzistici –, allora anche molte abitazioni italiane dovrebbero essere ‘sigillate’ per qualche giornata Ma, mettendo da parte l’amara ironia, resta, evidentemente, una sola soluzione, leggi alla mano, per condannare lo scherno a sfondo razziale, peraltro tutto ‘in salsa italiana’ la condanna, con tanto di multa, per offesa alla dignità, all’onore della persona apostrofata in malo modo. Cass., sent. numero 8732/2014, Quinta Sezione Penale, depositata oggi Dignità. Nessun dubbio, per la verità, è stato già espresso dal Giudice di pace, che ha sanzionato due coniugi, rei di avere offeso un vicino di casa. Più precisamente, per la donna è decisa una «multa di 500 euro» e per l’uomo, invece, una «multa di 400 euro». Secondo la coppia, però, non si può parlare davvero di «ingiuria», perché manca «l’offensività nelle parole» rivolte a un vicino di casa. Ma questa obiezione è valutata come risibile dai giudici del ‘Palazzaccio’. Questi ultimi, difatti, condividono in pieno l’ottica adottata dal Giudice di pace. Decisiva la cristallina ricostruzione dell’episodio – verificatosi nella civilissima Emilia-Romagna –, ricostruzione che non lascia spazio a dubbi un uomo si appresta a rientrare a casa, poi si ferma a parlare con un vicino, ma, a sorpresa, diviene «bersaglio di un ‘apprezzamento’», da parte di una donna, «di ampio spessore offensivo, composto dalle seguenti parole “Ecco che è arrivato il napoletano che puzza di m ”». E a dare ancora più grevità alla «connotazione geografica» delle nauseabonde parole della donna arriva il ‘sostegno’ del marito, il quale si esibisce «in un cenno caricaturale del ballo tipicamente napoletano, la tarantella». Ogni dubbio è spazzato via, quindi logica e corretta la condanna della coppia per avere offeso la dignità del vicino di casa.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 settembre 2013 – 24 febbraio 2014, numero 8732 Presidente Zecca – Relatore Bevere Fatto e diritto Con sentenza 19.7.2012, il giudice di pace di Ferrara ha condannato B.S., previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di 500 euro di multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di ingiuria e lesioni in danno di S.M. ha condannato D.V. alla pena,previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, di 600 euro di multa per il reato di lesioni, in concorso con la moglie B., in danno del S Nell'interesse degli imputati è stato presentato ricorso per i seguenti motivi 1. violazione di legge il reato d ingiuria non si è perfezionato, perché mancano l'offensività nelle parole, la loro percezione da parte del querelante, l'elemento soggettivo in ogni caso va riconosciuta l'esimente della reciprocità ex articolo 599 cp. 2. quanto al reato di lesioni, la responsabilità del D. è stata fondata sul certificato medico senza considerare che lo stesso S. è stato condannato, con decreto penale 15.1.08, esecutivo il 19.6.08, del tribunale di Ferrara, per il reato di lesioni in danno del ricorrente, nell'ambito del medesimo episodio avvenuto il 5.7.06. Non è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, sebbene sia stato accertato che il S. aveva assunto un atteggiamento provocatorio 3. vizio di motivazione per incompleta e illogica valutazione degli elementi probatori, emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 4. contraddittorietà nella determinazione della pena nella parte motiva è indicata la pena inflitta a D. nella misura di 400 euro di multa, mentre nel dispositivo è indicata la pena di 600 euro. Il ricorso non merita accoglimento. I primi tre motivi non sono fondati, in quanto propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni del giudice. Con esse, in realtà, i ricorrenti pretendono la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame la struttura razionale della motivazione è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale testimonianza della persona offesa, di F.G. di T., certificato medico alla luce dei quali è emerso che a S.M., nel rientrare il 4.7.06, nella propria abitazione, si era fermato a parlare con il vicino F. ed è stato bersaglio di un apprezzamento, da parte della B. affacciatasi alla finestra del suo appartamento di ampio spessore offensivo, composto dalle seguenti parole ecco che è arrivato il napoletano che puzza di merda . La specifica connotazione geografica dell'offesa veniva confermata dall'intervento del marito D. che, si esibiva in un cenno caricaturale del ballo tipicamente napoletano la tarantella b questa scena è stata narrata in maniera del tutto concorde e scevra da incertezze dai testi S., F. e T., la cui forza persuasiva è stata riconosciuta dal giudice di merito con argomentazione precisa e del tutto insindacabile in sede di giudizio di legittimità c il giorno successivo vi è stato uno scontro fisico tra il D., B., da un lato e il S., dall'altro il primo ha riportato lesioni personali, con prognosi di 7 giorni v. certificato medico e decreto penale di condanna del S. alla pena di € 516 di multa il S. ha riportato lesioni con prognosi di 5 giorni v. certificato medico e dichiarazioni di F., che ha rievocato una posizione difensiva del S., rispetto alla coordinata condotta aggressiva dei coniugi ricorrenti . Nessuna censura è quindi formulabile in questa sede in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati per i reati rispettivamente contestati. Quanto al trattamento sanzionatorio relativo al D., risulta dal dispositivo letto in udienza del 19.7.2012 che la pena della multa è stata inflitta nella misura di € 400, così come anticipato nel testo della motivazione misura a cui ragionevolmente è da ritenere che il giudice sia giunto , previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in relazione alla pena base € 600 . La quantificazione della pena, contenuta nel dispositivo della sentenza depositata il 13.8.2012, nella misura di € 600 deriva da un errore materiale, da rettificare con la procedura ex articolo 130 c.p.p. Il ricorso di B.S. e D.V. va quindi rigettato con condanna di ciascuno al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso di B.S. e D.V. e li condanna ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.