Per fare il dirigente scolastico è necessaria la laurea, il diploma dell'ISEF non è sufficiente

E a nulla rileva per la illegittimità del bando indetto dal Ministero il fatto che precedentemente il diploma ISEF fosse stato riconosciuto titolo idoneo o che parimenti ci sia discriminazione in relazione al fatto che la partecipazione è stata consentita a chi è in possesso di un diploma triennale rilasciato dalle accademie di belle arti e dei conservatori di musica.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, emanava il bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi , da ripartire secondo il numero di posti messi a concorso in ogni regione. L’art. 3, comma 1, del bando prevedeva che al concorso di cui all’art. 1 era ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nell’istituzioni scolastiche statali che fosse in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che avesse maturato dopo la nomina il ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola. Alcuni insegnanti di ruolo nelle istituzioni scolastiche educative statali in possesso di diploma ISEF vecchio ordinamento, presentavano domanda di ammissione per i posti messi a concorso nella Regione Campania. Serve la laurea magistrale? Tuttavia, relativamente a tale bando, la Direzione competente del Ministero emanava una nota con la quale si stabiliva che l’ammissione di coloro i quali erano in possesso del diploma ISEF, o dell’equiparato diploma di laurea in scienze motorie e sportive, era condizionata al conseguimento di un’apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale , in tal modo escludendo la possibilità per alcuni partecipanti diplomati ISEF vecchio ordinamento ante riforma del 1999 di essere ammessi alla procedura concorsuale in oggetto. Le equiparazioni a catena . Il giudice ha dato atto che l’equiparazione tra i diplomi in educazione fisica, rilasciati ai sensi dell’art. 28, legge n. 88/1958, e le lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, è stata disciplinata solo con la legge n. 136/2002, e ai soli fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali. Ma tale equiparazione non può giovare ai ricorrenti alla luce della chiara disposizione dell’art. 4 d.p.r. n. 140/2008 recante le norme per l’accesso alla dirigenza scolastica e della chiara lettera del bando, meramente ripetitiva del regolamento, stante il quale potevano essere ammessi a partecipare le seguenti categorie di personale chi fosse in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero chi fosse in possesso di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che avesse maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola . Tra i soggetti previsti dal bando di concorso, non rientrano nel primo caso coloro che fossero in possesso della laurea in scienze motorie ex d.lgs. n. 178/1998, perché questa non è annoverabile tra le lauree magistrali, in quanto il relativo corso di studi ha durata triennale e non rientrano nel secondo caso coloro che fossero in possesso dei diplomi ISEF ex lege n. 88/1958 cioè del previgente ordinamento, in quanto, ancorché equiparati alla laurea in scienze motorie ex lege n. 136/2002, non avevano natura di laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea che era conseguita sempre in base ad un corso di studi superiore al triennio . La mancata equiparazione . Relativamente ai diversi punti contenuti nell'appello, il Collegio ha osservato che il comma 1 dell’art. unico della legge n. 136/2002, dispone I diplomi in educazione fisica rilasciati ai sensi dell’art. 28 legge n. 88/1958, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 . E, va quindi, a tale proposito, escluso che il titolo di cui erano in possesso i ricorrenti possa valere come laurea specialistica l’equiparazione disposta dalla legge, non può che riferirsi alle lauree triennali introdotte con la riforma degli ordinamenti didattici universitari attuata con la legge n. 341/1990. In altri termini, la legge n. 136/2002 non ha equiparato i diplomi conseguiti ai sensi dell’art. 28 legge n. 88/1958, alle lauree del precedente ordinamento. Nel caso specifico, ha pertanto osservato la Sezione, la previsione del bando sul possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento andava intesa nel senso che l’equiparazione era ammessa solo nei confronti della laurea magistrale, che, come già visto, i ricorrenti non possedevano, mentre era esclusa ogni equiparazione tra titolo conseguito in base al precedente ordinamento e altro titolo.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18 giugno 2013 – 28 gennaio 2014, n. 434 Presidente Maruotti – Estensore Pannone Fatto e diritto 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in seguito MIUR , con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica quarta serie speciale, concorsi ed esami del 15 luglio 2011, emanava il bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, da ripartire secondo il numero di posti messi a concorso in ogni regione. L’art. 3, comma 1, del bando prevedeva che al concorso di cui all’art. 1 era ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nell’istituzioni scolastiche statali che fosse in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che avesse maturato dopo la nomina il ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola. 2. Gli odierni appellanti, entrambi insegnanti di ruolo nelle istituzioni scolastiche educative statali in possesso di diploma ISEF vecchio ordinamento, presentavano domanda di ammissione per i posti messi a concorso nella Regione Campania. 3. In data 19 luglio 2011 il MIUR Dipartimento per l’istruzione - Direzione generale del personale scolastico - Ufficio II emanava la nota n. AOODGPER.6012 avente ad oggetto D.D.G. 13 luglio 2011 - Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici - Titoli di accesso - Chiarimenti”. Con detto documento il MIUR stabiliva che l’ammissione di coloro i quali erano in possesso del diploma ISEF, o dell’equiparato diploma di laurea in scienze motorie e sportive, era condizionata al conseguimento di un’apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale”, in tal modo escludendo la possibilità per gli odierni appellanti diplomati ISEF vecchio ordinamento ante riforma del 1999 di essere ammessi alla procedura concorsuale in oggetto. 4. La sentenza qui impugnata, dopo una dettagliata ricognizione delle norme che hanno consentito nel tempo il conseguimento del titolo per l’insegnamento dell’educazione fisica, ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni. Il giudice di primo grado dà atto che l’equiparazione tra i diplomi in educazione fisica, rilasciati ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e le lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, è stata disciplinata solo con la legge 18 giugno 2002, n. 136, e ai soli fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali”. Ma tale equiparazione non può giovare ai ricorrenti alla luce della chiara disposizione dell’art. 4 del d.P.R. n. 140 del 2008 recante le norme per l’accesso alla dirigenza scolastica e della chiara lettera del bando, meramente ripetitiva del regolamento, stante il quale potevano essere ammessi a partecipare le seguenti categorie di personale - chi fosse in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero - chi fosse in possesso di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che avesse maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola”. Tra i soggetti previsti dal bando di concorso, non rientrano nel primo caso coloro che fossero in possesso della laurea in scienze motorie ex d.lgs. n. 178 del 1998, perché questa non è annoverabile tra le lauree magistrali, in quanto il relativo corso di studi ha durata triennale e non rientrano nel secondo caso coloro che fossero in possesso dei diplomi ISEF ex lege n. 88 del 1958 cioè del previgente ordinamento, in quanto, ancorché equiparati alla laurea in scienze motorie ex lege n. 136 del 2002, non avevano natura di laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea che era conseguita sempre in base ad un corso di studi superiore al triennio”. 5. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi così epigrafati a sulla violazione della normativa disciplinante il diploma ISEF e della normativa sulla dirigenza scolastica b sulla violazione della legge n. 136 del 2002 e dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 178 del 1998 c sull’eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, della disparità di trattamento e del legittimo affidamento d sull’illegittimità dell’esclusione dei diplomi di laurea triennali dal novero dei titoli di laurea spendibili nella procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici. 6. Con il primo motivo gli appellanti sottolineano che, per partecipare al concorso, essi dovevano essere in possesso, tra l’altro, della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento. Essi sostengono che se il diploma ISEF, di cui sono in possesso, non può essere ricondotto alla classe delle lauree specialistiche, a seguito dell’equiparazione di cui alla legge n. 136 del 2002, lo stesso diploma , diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, rientra a pieno titolo tra le lauree conseguite in base al precedente ordinamento”. Osserva al riguardo il Collegio che il comma 1 dell’articolo unico della legge 18 giugno 2002, n. 136, dispone I diplomi in educazione fisica rilasciati ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000”. Va escluso che il titolo di cui sono in possesso i ricorrenti possano valere come laurea specialistica l’equiparazione disposta dalla legge, or ora richiamata, non può che riferirsi alle lauree triennali introdotte con la riforma degli ordinamenti didattici universitari attuata con la legge 19 novembre 1990, n. 341. In altri termini, la legge n. 136 del 2002 non ha equiparato i diplomi conseguiti ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, alle lauree del precedente ordinamento. Va sottolineato inoltre che la previsione del bando sul possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento va intesa nel senso che l’equiparazione era ammessa solo nei confronti della laurea magistrale, che, come già visto, i ricorrenti non posseggono, mentre era esclusa ogni equiparazione tra titolo conseguito in base al precedente ordinamento e altro titolo. Il motivo, pertanto, è infondato. 7. Con il secondo motivo gli appellanti sostengono la natura meramente ricognitiva della disposizione contenuta nell’art. 1 della legge n. 136 del 2002, perché, in ragione della natura di istituti di grado universitario, riconosciuta dal secondo comma dell’art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, agli istituti superiori di educazione fisica, al diploma da essi rilasciato doveva riconoscersi il valore di laurea, nonostante la durata triennale del corso di studi. I ricorrenti, a sostegno della loro tesi, richiamano l’art. 8 del d.lgs. 8 maggio 1998, n. 178. Osserva il Collegio che la tesi dei ricorrenti si basa sul comma 3, secondo il quale sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento. Tuttavia, si deve tenere conto anche del successivo comma 4, il quale dispone che i regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell’articolo 2 disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti”. Orbene, se fosse vero quanto sostenuto dai ricorrenti, ossia che al diploma conseguito presso un ISEF debba riconoscersi il valore di laurea, nessun diplomato avrebbe interesse alla valutazione degli studi svolti” per il conseguimento della laurea, perché già in possesso di tale titolo. Anche tale motivo è infondato. 8. Con il terzo motivo i ricorrenti evidenziano che ai precedenti concorsi banditi con d.d.g. 22 novembre 2004, d.d.g. 17 dicembre 2002 e con d.m. 3 ottobre 2006 sarebbero stati ammessi candidati in possesso del solo diploma. Anche tale motivo non può trovare accoglimento, perché i vizi dedotti eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento presuppongono l’accertamento della legittimità degli atti che si assumono come presupposti del giudizio di relazione. Ma tale valutazione resta preclusa al giudice adito perché gli atti amministrativi richiamati non costituiscono oggetto del presente giudizio. Inoltre, la natura vincolata degli atti in questione preclude l’indagine comparativa incentrata sul contenuto di altri provvedimenti. 9. Con il quarto motivo gli appellanti deducono l’illegittimità dell’esclusione dei candidati in possesso del diploma ISEF in quanto, in violazione del principio di parità di trattamento, sarebbero stati ammessi titolari di diplomi triennali rilasciati dalle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. A tal fine essi richiamano le considerazioni finali della nota impugnata in primo grado. Osserva la Sezione che anche tale censura è infondata e va respinta. Il richiamo formulato dagli appellanti si deve intendere ‘parziale’, perché la nota prot. n. AOODGPER.6012 del 19 luglio 2011 conclude Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso”. Ne consegue l’infondatezza del motivo, perché i diplomi accademici di secondo livello si conseguono dopo una frequenza dei corsi per cinque anni complessivi. È infine inammissibile il richiamo all’art. 1, comma 102, della legge n. 228 del 2012, perché entrato in vigore successivamente alla data di emanazione dell’atto impugnato. 10. Conclusivamente l’appello va respinto, con compensazione delle spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate del secondo grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.