Quali requisiti deve possedere la delega al fine di poter concretamente escludere la penale responsabilità di colui che l’ha conferita?

La delega può anche essere conferita oralmente dal titolare dell’impresa, non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem , posto che l’efficacia devolutiva dell’atto di delega è subordinata all’esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3107 del 23 gennaio 2014. Il caso. Il Tribunale di Firenze condannava C.A. alla pena di euro 10.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 5, l. n. 283/1962 in particolare, l’imputato, nella sua duplice qualità di direttore e legale rappresentante del punto vendita M.I.C.& amp C. S.p.A., aveva consentito la detenzione ai fini di vendita di plurime confezioni regalo contenenti salmone affumicato e burro custodite al di fuori degli spazi frigoriferi preposti e, pertanto, conservando tali alimenti ad una temperatura superiore a quella massima prevista per la loro adeguata conservazione. Avverso tale sentenza, C.A., per il tramite del proprio difensore, ricorreva per Cassazione, deducendo due differenti motivi di gravame. In primis , violazione dell’art. 42 c.p. rileva come, essendo la responsabilità penale personale ed essendo vietata dall’ordinamento penalistico la responsabilità oggettiva, il Giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto della c.d. delega di funzioni, idonea ad esonerare esso imputato da qualunque responsabilità per i fatti accaduti fermo restando che, differentemente da quanto argomentato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza assolutamente maggioritaria statuisce l’irrilevanza della forma adottata per il conferimento della detta delega. In secundis, vizio di motivazione in punto di responsabilità di esso C.A. il quale comunque si trovava in ferie all’epoca del rinvenimento della merce in cattivo stato di conservazione. La rilevanza della delega di funzioni alla luce della giurisprudenza di legittimità. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza de qua , ha avuto modo di chiarire la problematica afferente la delega di funzioni, e la sua idoneità ad esonerare da responsabilità colui che l’ha conferita, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale in materia. Più specificamente, i Supremi Giudici hanno rilevato come, fatta eccezione per una isolata pronuncia di legittimità – la quale richiede che la delega in argomento, per rilevare in sede penale, debba essere stata rilasciata obbligatoriamente in forma scritta – la giurisprudenza maggioritaria e più recente ha consolidato un principio di diritto radicalmente diverso, secondo il quale la forma scritta delle delega non ha valore nè ad substantiam nè ad probationem , pertanto l’efficacia dell’atto di delega è meramente subordinata alla effettiva esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate che sia caratterizzato dal requisito della certezza, indipendentemente dalla forma utilizzata. Tutto quanto sopra fermo restando che un simile principio di diritto rileva ancor più nei casi in cui si tratti di società di notevoli dimensioni, laddove la delega di funzioni viene direttamente presunta in re ipsa . Infatti, chiarisce ulteriormente la Corte Regolatrice, il legale rappresentante di una società dalle dimensioni notevoli non è responsabile allorché la medesima azienda sia stata strutturata in plurimi settori, e per ognuno di questi sia stato concretamente preposto un soggetto qualificato e dotato dei necessari poteri per gestire autonomamente e adeguatamente i servizi del relativo settore. Con la conseguenza che in questi casi la responsabilità per l’osservanza dei requisiti e delle norme igienico-sanitarie andrà individuata all’interno della compagine aziendale così come strutturata, prescindendo dalla sussistenza di una delega scritta. L’esonero della responsabilità prescinde dalla forma adottata per il conferimento della delega. Nel caso de quo , il Supremo Consesso ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Secondo la Corte di legittimità, infatti, in applicazione dei superiori principi di diritto, nonché sulla scorta delle risultanze istruttorie, era inequivocabilmente emerso come l’imputato, dopo aver adeguatamente strutturato in modo piramidale la società che vantava ben 160 dipendenti, avesse effettivamente conferito – secondo un modus operandi facilmente riscontrabile, pur in assenza di forma scritta – una delega di funzioni ad altro soggetto affinché si occupasse della adeguata conservazione dei prodotti. In effetti non era l’imputato C.A. ma tale soggetto, identificato dai testimoni quale il supervisore dei capi reparto per il settore dei freschi , ad essere responsabile di quel settore del punto vendita all’interno del quale era stata riscontrata la violazione dell’art. 5, l. n. 283/1962. Donde, sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice del rinvio dovrà effettuare una nuova valutazione dei fatti alla luce dei rilievi e dei principi di diritto enunciati nella sentenza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 ottobre 2013 – 23 gennaio 2014, n. 3107 Presidente Mannino – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato alla pena di 10.000 Euro di ammenda perché, nella sua veste di direttore e legale rappresentante del punto vendita Metro Italia Cash & amp Carry S.p.a. di omissis , aveva consentito la detenzione per la vendita di 92 confezioni-regalo contenenti salmone affumicato e burro custodite al di fuori degli spazi frigoriferi e, quindi, ad una temperatura superiore a quella massima di conservazione prevista di + 4 per il salmone e + 6 per il burro . 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore deducendo 1 violazione dell'art. 42 c.p. dal momento che la responsabilità è personale e non può essere affermata - come fatto da parte del giudice in questo caso - attraverso una interpretazione analogica che estende alla materia alimentare principi asseriti per la sicurezza sul lavoro. In particolare, egli si riferisce al concetto secondo cui la delega di funzioni esonera dalla responsabilità penale laddove essa sia scritta . Ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza sul punto, il ricorrente ricorda che la sentenza del 2011 citata dal giudice in cui è affermato tale principio, è stata pronunciata in materia ambientale e, comunque, è contrastata da altre di segno opposto sì da giustificare, eventualmente, un invio degli atti alle sezioni unite per dirimere il contrasto. Diversamente opinando, infatti, si incorre nella affermazione di una vera e propria responsabilità obiettiva 2 vizio di motivazione in punto di responsabilità del C. il quale era in ferie all'epoca del rinvenimento della mercé in cattivo stato di conservazione. In subordine Si invoca la revoca della sospensione condizionale in quanto si tratta di beneficio non richiesto. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso merita accoglimento. Sebbene il giudicante si sia posto il problema della delega di funzioni alla luce delle pronunce di questa S.C., la conclusione cui è pervenuto è radicale e non in linea con i numerosi principi di diritto interpretativi offerti da questa Corte nella delicata materia. Non vi è dubbio, infatti, che, per un esonero di responsabilità del preposto, deve essere raggiunta la prova con atto certo ed in equivoco” della esistenza di una delega di funzioni. Tuttavia, se si esclude la decisione ricordata anche in sentenza sez. III, 19.1.11, Trinca, rv. 249536 che afferma perentoriamente la necessità che la delega sia conferita in forma scritta, la gran parte delle altre decisioni sia in materia di alimenti che in ambito antinfortunistico , afferma il diverso concetto - cui questo Collegio ritiene di uniformarsi - secondo cui la delega può anche essere conferita oralmente dal titolare dell'impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né ad substantiam né ad probationem , posto che l'efficacia devolutiva dell'atto di delega è subordinata all'esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata salvo che per il settore pubblico in cui è invece richiesto l'atto scritto di delega , Sez. III, 6.6.07, Cavallo, Rv. 237141 in tal senso, v. anche Sez. IV, 7.2.07, Ferrante, Rv. 236196 Sez. III, 13.7.04, Beltrami, Rv. 230088 Sez. IV, 28.9.06, Di Lorenzo, Rv. 235564 . Vi è da soggiungere, altresì, che questa Corte ha affrontato il tema della delega di responsabilità anche con riguardo specifico alle società di notevoli dimensioni arrivando ad affermare che, in dette situazioni, la delega di funzioni viene presunta in re ipsa sez. III, 28.4.03, Rossetto, n. 19462 . Trasferendo tali principi nel caso in esame, appare evidente che l'approccio al tema da parte del giudicante è avvenuto in maniera eccessivamente formale e, soprattutto, non ha tenuto conto di obiettive emergenze pure riportate in sentenza e di deduzioni difensive meritevoli di considerazione. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che la stessa pronunzia impugnata da atto che il teste M. ha precisato che vi era un soggetto tale Ca. che ricopriva l'incarico di supervisore dei capi reparto per il settore dei freschi”. La cosa, unitamente alle ben più ampie illustrazioni offerte dal teste della difesa F.C. circa la struttura gerarchico piramidale che caratterizzava il punto vendita in discussione nonché la sua estrema ampiezza 12 mila metri quadrati e 160 dipendenti” avrebbe dovuto suggerire la necessità di un maggiore approfondimento circa la effettiva esistenza di una ripartizione di compiti e responsabilità all'interno del centro commerciale di cui C. era direttore e, quindi, circa l'asserita riferibilità a quest'ultimo del fatto illecito accertato in un settore molto specifico del supermercato. Ancorché in materia infortunistica, infatti, è stato detto a chiare lettere che il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, nonché dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a determinati servizi sez. IV, 28.9.06, di Lorenzo, rv. 235564 . Del resto, esiste anche una pronuncia assolutamente in termini di questa stessa sezione, proprio in tema di vendita di sostanze alimentari all'interno di un ipermercato, ove si afferma che destinatario delle disposizioni impartite dal piano di autocontrollo relative alle attività di controllo e vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, soggetto su cui grava anche l'obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l'osservanza delle disposizioni medesime sez. III, 8.4.08, Melidei, rv. 240045 . Da annotare che tale decisione è stata assunta in una fattispecie in qualche modo assimilabile a quella odierna visto che si trattava di vendita di testine di agnello invase da parassiti all'interno di un reparto macelleria, il cui responsabile era stato, infatti, individuato nel soggetto preposto al predetto reparto. Vi è, altresì, da segnalare una certa illogicità motivazionale della sentenza nella parte in cui introduce il concetto che il C. avrebbe potuto strutturare diversamente la propria azienda f. 7 . Fermi restando i pregressi rilievi a proposito della scarsa valutazione dell'organigramma e della ripartizione di compiti, si riscontra, in ogni caso, in tale affermazione l'introduzione di un concetto di culpa in vigilando che, però non tiene conto minimamente registrandosi, anzi, a riguardo, un vero e proprio vuoto motivazionale del fatto che, in ogni caso, a tutto concedere, la difesa dell'imputato aveva anche dedotto che, in occasione della verificazione del fatto illecito, il C. si trovava in ferie sì che è verosimile ritenere che, in sua assenza precaria, egli avesse avuto un sostituto. Non ultima, si ricordi, infine, anche la recentissima pronuncia di questa sezione Sez. III, 19.2.13, Kasch, Rv. 254761. In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega ”. Evidente, quindi, la necessità di restituire gli atti al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio alla luce dei rilievi e principi fin qui enunciati, fermo restando, ovviamente, che il motivo subordinato, qui sollevato, afferente la sospensione condizionale, resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi sulla responsabilità. P.Q.M. Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.