Il compenso è riconosciuto solo se il mediatore è iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione

Non sono incompatibili con il diritto dell’Unione europea le disposizioni della l. 39/89 che riservano ai soli iscritti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione e prevedono l’inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione.

Con la pronuncia del 16 gennaio 2014, numero 762, la Corte di Cassazione precisa che, allo stato della legislazione vigente, il mediatore può operare ed ottenere il compenso per la propria attività esclusivamente se iscritto nell’apposito ruolo dei mediatori, non essendo intervenuta alcuna modifica normativa che deroghi a tale obblighi e non essendo tale disciplina positiva in contrasto con il diritto comunitario. Il caso. La sentenza del S.C. in commento risolve un singolare caso avviato dalla richiesta di pagamento del compenso da parte di un mediatore, relativo ad alcune compravendite immobiliari. In primo grado la domanda viene rigettata in assenza di prova sull’iscrizione all’apposito ruolo, mentre viene accolta in appello con la motivazione che detto ruolo sarebbe stato abrogato e, quindi, non sussisterebbe più la necessità per il mediatore, per vantare il diritto al compenso, di iscriversi all’apposito ruolo. La Corte di Cassazione, in realtà, precisa che, in forza del d.lgs. 59/2010, i ruoli degli agenti in mediazione sono stati ridisegnati ed ricollocati presso le camere di commercio, ma non abrogati l’abrogazione era stata, invece, disposta da un decreto legge non convertito . Da qui il rinvio alla Corte territoriale per la verifica della rispondenza fattuale ai dati normativi poc’anzi citati. Ruolo dei mediatori senza iscrizione decade il diritto al compenso. Considerando lo stato della legislazione vigente in tema di mediatori, l’esplicita previsione normativa che sancisce, a carico del mediatore non iscritto nel ruolo, la restituzione delle provvigioni percepite preclude l’esercizio, da parte di quest’ultimo, dell’azione di indebito oggettivo finalizzata ad ottenere la restituzione per equivalente della propria prestazione lavorativa. L’iscrizione al ruolo dei mediatori quale onere per il mediatore? Quanto all’onere della prova della iscrizione nel ruolo dei mediatori, quale condizione dell’azione per il riconoscimento del compenso, deve essere fornita dal mediatore che agisce al fine di ottenere il pagamento della provvigione, e ciò sia che l’assenza dell’iscrizione comporti la nullità del contratto, sia soltanto la mancanza del diritto alla provvigione, laddove l’eccezione di nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Iscrizione al ruolo dei mediatori ed ausiliari del mediatore quid iuris? Gli ausiliari del mediatore o di una società di mediazione sono tenuti all’iscrizione nel ruolo solo quando essi risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l’ente da cui dipendono l’iscrizione non è, invece, richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. Iscrizione in più albi del mediatore permane il diritto alla provvigione. Il diritto del mediatore iscritto nel relativo ruolo professionale alla provvigione non viene meno per il fatto che egli si sia successivamente iscritto anche ad un altro albo professionale, in quanto, sebbene l’articolo 5, comma 1, lett. e , l. 3 febbraio 1989 numero 39 abbia dichiarato incompatibile l’iscrizione in altri albi con l’attività di mediatore, tale incompatibilità rileva solo come causa di cancellazione dal ruolo dei mediatori, e non come causa di nullità del contratto di mediazione concluso. Pluralità di mediatori e riconoscimento del compenso. In caso di pluralità di mediatori, che abbiano operato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell’affare, ovvero abbiano agito successivamente in modo autonomo ma giovandosi l’uno dell’utile apporto degli altri con contributo di tipo anche meramente integrativo ai fini del raggiungimento dell’accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell’affare, occorre distinguere a seconda che tutti o alcuni soltanto siano entrati in relazione con le parti o almeno una di esse, nel primo caso ciascun mediatore avendo azione diretta per il pagamento della provvigione e, nel secondo, il mediatore che non ha preso contatto potendo agire in rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento dell’intera provvigione poiché l’articolo 1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l’obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell’intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest’ultimo per ottenere la propria parte nell’ipotesi, peraltro, in cui solo alcuni siano iscritti al ruolo istituito con l. numero 39/1989, non spetta ai non iscritti la provvigione, non potendo pertanto essi ripetere dall’accipiens, la quota eccedente al medesimo eventualmente versata pur non avendo quest’ultimo diritto di riceverla trattandosi di pagamento privo di causa , ma tuttavia, ove l’intermediato deliberatamente versi al mediatore iscritto la quota sua e quella del non iscritto, e l’accipiens, rilasci quietanza interamente liberatoria, il mediatore non iscritto può pretendere da colui che l’ha ricevuta e la trattiene senza causa il pagamento della somma versata in suo favore, giacché in tale ipotesi egli non fa valere il diritto alla provvigione, bensì il diritto corrispondente all’obbligo insorgente in capo all’accipiens, per avere ricevuto, rilasciandone quietanza liberatoria, anche la parte di quota in relazione alla quale è privo di titolo. Pubblicità dei moduli e diritto al compenso. Quanto alla modulistica utilizzata dal mediatore, secondo la giurisprudenza, posto che il deposito presso la commissione per la tenuta del ruolo di mediatori, istituita presso la camera di commercio, della copia del modulo o formulario impiegato dal mediatore nello svolgimento della sua attività intende realizzare una forma di pubblicità ed un sistema di controllo amministrativo della contrattazione volto ad assicurare maggiore chiarezza e trasparenza all’attività di mediazione professionale in quanto tale, non può considerarsi nullo per contrarietà a norma imperativa il contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari non depositati. Iscrizione al ruolo dei mediatori e diritto comunitario. La previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo - secondo quanto stabilito dalla l. statale 3 febbraio 1989 numero 39 - non contrasta con la direttiva 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, giacché tale direttiva - che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in apposito albo - non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall’agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 novembre 2013 - 16 gennaio 2014, numero 762 Presidente Finocchiaro – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo P.N. convenne, davanti al tribunale di Bolzano, la Baunconsulting Immobiliare sas di Gafriller Gunter & amp Co., G.G. ed N.H. chiedendone la condanna al pagamento della somma a lui dovuta per la intermediazione effettuata, nella propria qualità di intermediatore immobiliare, nella compravendita di un immobile tra i convenuti, la prima come venditrice e gli altri due quali comparatori. I convenuti, costituitisi, contestarono il fondamento della domanda eccependo la mancanza di prova della qualifica di mediatore immobiliare in OMISSIS . Il tribunale, con sentenza del 2.11.2006, rigettò le domande per non avere l'attore provato di essere iscritto all'albo dei mediatori in Italia, condizione per legge indispensabile per potere avere diritto alla provvigione per l'intermediazione. A diversa conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 5.1.2008, accolse l'appello del P. condannando gli appellati al pagamento della provvigione come quantificata in sentenza. Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la Baunconsulting Immobiliare sas di Gafriller Gunter & amp Co., G.G. ed N.H. . Resiste con controricorso P.N. che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. Motivi della decisione Preliminarmente i ricorsi - principale ed incidentale - sono riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c Gli stessi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, numero 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l'articolo 366-bis c.p.c. - introdotto dall'articolo 6 del decreto - i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'articolo 360, numero 1 , 2 , 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, numero 5 , l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall'articolo 360 numero 5 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto , che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità S.U. 1.10.2007 numero 20603 Cass. 18.7.2007 numero 16002 . Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta v. S.U. 11.3.2008 numero 6420 che ha statuito l'inammissibilità - a norma dell'articolo 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo . La funzione propria del quesito di diritto - quindi - è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare da ultimo Cass.7.4.2009 numero 8463 v, anche S.U. ord. 27.3.2009 numero 7433 . Inoltre, l'articolo 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta - ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura - come già detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di, diritto, la cui enunciazione e formalità espressiva va funzionalizzata, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza. Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al numero 5 dell'articolo 360 c. p.c.c. il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata , è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso c.d. momento di sintesi - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione v. da ultimo Cass. 25.2.2009 numero 4556 v. anche Cass. 18.11.2011 numero 24255 . Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell'articolo 2 della legge 03.02.1989 numero 39 e falsa interpretazione ed applicazione del decreto Bersani bis , in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 2,3, 6 e 8 della legge 03.02.1989 numero 39, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile e della legge 03.02.1989 numero 39, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1755 c.c. e 100 c.p.c. e omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c I motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte, sono esaminati congiuntamente. Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. Secondo la formulazione letterale della norma di cui alla L. 3 febbraio 1989, numero 39, articolo 2, comma 4, l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione è richiesta per l’operatività del precetto di cui all'articolo 6, comma 1, della stessa legge, secondo cui hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli coloro che svolgono su mandato a titolo oneroso attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende . A tal fine, la norma dell'articolo 2 L. numero 39 del 1989 citata, da un lato, prevede che presso ciascuna Camera di Commercio, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti in affari in mediazione nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale comma 1, dall'altro prescrive che per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono . tra l'altro aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguita il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale , comma 3, lett. e . Questa normativa è stata modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010, numero 59, pubblicato in G.U. 23.4.2010, il quale, con la norma dell'articolo 7, ha sì soppresso il ruolo di cui alla L. 3 febbraio 1989, numero 39, articolo 2 e successive modificazioni, ma non ha abrogato tale legge. È stato, anzi, disposto che le attività disciplinate dalla L. 3 febbraio 1989, numero 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative REA previsto dalla L. 29 dicembre 1993, numero 580, articolo 8 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, numero 581, articolo 9, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989, numero 39. Il comma 6 della norma dell'articolo 73 statuisce che Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. 3 febbraio 1989, numero 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative REA . Ciò comporta che, in assenza di abrogazione della L. numero 39 del 1989, articolo 6, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma dell'articolo 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.Lgs. numero 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio secondo l'articolo 73 cit Peraltro, nel caso in esame, la normativa di cui al D.Lgs. 26.3.2010, numero 59 non è neppure applicabile, posto che il decreto legislativo non contiene alcuna norma che lo renda applicabile anche ai rapporti già esauriti. E ciò perché il principio della irretroattività della legge articolo 11 preleggi - applicabile anche alle norme di diritto pubblico - preclude l'applicazione della nuova normativa, non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, come è quello in esame ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente Cass. 8.7.2010 numero 16147 . Alla luce della ricostruzione normativa operata, è di tutta evidenza la fondatezza del rilievo, illustrato nel primo motivo del ricorso principale. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che sussistesse il diritto alla provvigione da parte del P. sulla base della abolizione del ruolo di cui all'articolo 2 L. numero 39 del 1989 ad opera del cosiddetto Decreto Bersani Bis - divenuto nelle more del presente procedimento legge dello stato - il quale avrebbe fatto venire meno la limitazione della iscrizione all'albo al fine di legittimare il diritto alla provvigione articolo 6 della L. citata . Ora, sotto questo profilo, deve sottolinearsi che il D.L. 31.1.2007 decreto Bersani bis , convertito in L. 2.4.2007 numero 40, non contiene alcuna norma in materia. Diversamente, l'abolizione del ruolo era contenuta nel disegno di legge recante Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale , il cui testo, approvato dalla Camera dei deputati il 13.6.2007 era stato trasmesso al Senato il 15.6.2007, ma era successivamente decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere. La normativa richiamata, pertanto, non costituiva alcun criterio di riferimento, per essere, invece, applicabile esclusivamente quella di cui alla L. numero 39 del 1989. Né le disposizioni della L. numero 39 del 1989 articolo 2, 3, 6 e 8 , che riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione e prevedono la inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione, contrastano con il diritto comunitario. Con riferimento all'eventuale contrasto della disciplina rispetto al principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, la Corte si è già pronunciata espressamente nel senso di negarlo in riferimento alla direttiva del Consiglio CEE numero 653/1986, essendo la stessa riferita ai soli agenti di commercio. Si è, infatti, ritenuto che La previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo - secondo quanto stabilito dalla Legge Statale 3 febbraio 1989, numero 39 - non contrasta con la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, giacché tale direttiva - che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo - non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall'agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore . Cass. 5 giugno 2007, numero 13184 ribadito da Cass. 30 ottobre 2007, numero 22859 e da Cass. 26 marzo 2009, numero 7332 . Né la Corte di Giustizia, con riferimento a casi concernenti l'attività di mediazione, per gli affari immobiliari, si è mai pronunciato nel senso di un disfavore dell'ordinamento rispetto alla previsione di albi nazionali. Infatti, occupandosi della direttiva 67/43/CEE, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività autonome attinenti 1 al settore Affari immobiliari escluso il 6401 Gruppo ex 640 CITI , 2 al settore di taluni Servizi forniti alle imprese non classificati altrove Gruppo 839 CITI , la Corte di Giustizia ha ritenuto che tale direttiva non osta ad una disciplina nazionale che riservi l'esercizio di determinate attività nel settore degli affari immobiliari a soggetti legalmente abilitati all'esercizio dell'attività di agente immobiliare Sentenza del 28 gennaio 1992, in cause riunite C-330/90 d C-331/90, Sentenza del 25 giugno 1992, in C-147/91 v. anche Cass. 10.5.2011 numero 10205 conf. 8.7.2010 numero 16147 . Conclusivamente, il ricorso è accolto sotto questo assorbente profilo con la cassazione della sentenza ed il rinvio alla Corte di merito che esaminerà la fattispecie alla luce delle indicazioni fornite. Gli ulteriori profili di censura restano assorbiti. Ricorso incidentale. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia articolo 360, numero 5 c.p.c. . Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia articolo 360, numero 5 c.p.c. . Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 e omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. L'esame del ricorso incidentale - che concerne profili relativi alla rilevanza di un'omessa prova per testi e della iscrizione del P. all'albo dei mediatori di Innsbruck, nonché sul regime delle spese - resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine al principale con l'eventuale riproposizione delle censure al giudice del rinvio. Conclusivamente, è accolto il ricorso principale nei termini indicati ed è dichiarato assorbito l'incidentale. La sentenza è cassata in relazione, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il principale nei sensi di cui in motivazione. Dichiara assorbito l'incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione.