Quadro RW semplificato per chi investe in Paesi collaborativi

Le Entrate, con il provvedimento prot. n. 151663/2013 pubblicato il 18 dicembre 2013, ricordano le novità – introdotte dalla Legge Europea 2013 – incidenti sul quadro RW. Tenuta semplificata per chi investe o detiene attività in Paesi collaborativi, mentre, in caso di affari con Stati non comunicativi”, si applicano i principi antiriciclaggio.

L’art. 9, Legge 6 agosto 2013, n. 97 nota come Legge europea 2013 , ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale”. La nozione di titolare effettivo”. È colui che possiede o controlla, in forma diretta od indiretta, una società o un’entità giuridica, attraverso una certa” percentuale di partecipazione e/o di controllo. La percentuale corrisponde al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale in caso di società e al controllo del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. Si ricorda che nel computo concorrono anche le quote dei familiari del titolare come da art. 5, comma 5, TUIR . Una volta verificata la condizione, l’obbligo di dichiarare scatta automaticamente. Il contribuente è tenuto a compilare il quadro RW – modificato per la recezione delle novità normative – indicando sia il valore sia la percentuale della partecipazione posseduta nella società estera. Paesi non collaborativi adempimenti diversi. Laddove la partecipazione rilevante sia in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi, al posto del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società medesima. Devono essere monitorate anche le attività estere dei soggetti esteri controllati” indirettamente, delle quali il contribuente risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli collaborativi. Non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all’estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, abbinate a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il requisito di titolare effettivo”. L’ambito oggettivo tocca investimenti ed attività. Nel quadro RW vanno riportati i dati relativi all’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero IVIE e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE . Per la valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso , nonché il periodo di possesso delle attività. Circa i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al D.M. previsto dall’art. 168-bis, comma 1, TUIR occorre indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta. In riferimento agli immobili situati all’estero la determinazione del valore deve seguire analoghi criteri, adottati ai fini dell’IVIE anche se non dovuta . Un ultimo cenno interessa la decorrenza delle nuove modalità di compilazione del quadro RW sopra esposte, decorrenti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2013 mentre, per quanto riguarda ritenute e imposte sostitutiv, dovute per il periodo dall’1 febbraio al 30 giugno 2014, potranno essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi, ma senza applicazione di sanzioni. fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_13Provv151663