Anche dopo la modifica dell’articolo 275-bis c.p.p., da parte dell’articolo 1 d.l. numero 146/2013 misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria , il giudice, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari, non è tenuto a motivare la mancata applicazione della sorveglianza elettronica, eccetto l’ipotesi in cui vi sia stata una specifica richiesta di parte.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 26327, depositata il 18 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Campobasso sostituiva la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per estorsione. Ricorreva in Cassazione il Procuratore della Repubblica, contestando ai giudici di merito di non aver disposto, contestualmente agli arresti domiciliari, il monitoraggio elettronico, obbligatoriamente previsto dall’articolo 275-bis c.p.p., come modificato dall’articolo 1 d.l. numero 146/2013 misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria . I giudici avrebbero dovuto motivare la mancata applicazione della misura. Non si tratta di una misura diversa. Analizzando la domanda, i giudici del ‘Palazzaccio’ richiamano un loro precedente Cass. numero 40680/2012 , antecedente alla modifica legislativa, in cui era stato chiarito che l’articolo 275-bis c.p.p., consentendo l’adozione del c.d. ‘braccialetto elettronico’ insieme agli arresti domiciliari, non ha introdotto una nuova misura coercitiva, bensì, semplicemente, una modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Perciò, anche in vigenza del vecchio testo, il ‘braccialetto’ rappresentava una cautela che il giudice poteva adottare, non con lo scopo di rafforzare il divieto di allontanamento dalla propria abitazione, ma solo per stabilire la capacità effettiva dell’indagato di autolimitarsi nei movimenti, assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le prescrizioni. Non sta al giudice motivare. L’articolo 1 d.l. numero 146/2013 ha sostituito le vecchie parole «se lo ritiene necessario» con «salvo che le ritenga non necessarie». Tuttavia, contrariamente alle contestazioni del Procuratore, il giudice non deve esplicitare le motivazioni per cui non ritiene necessaria la sorveglianza elettronica, eccetto l’ipotesi in cui vi sia stata una specifica richiesta di parte. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, è difficile motivare sull’assenza di ogni possibile eventualità che consigli il ricorso al ‘braccialetto elettronico’, in quanto la motivazione deve essere collegata a delle deduzioni specifiche. «In diversa ipotesi la motivazione è implicita nella mancata adozione di tali misure». Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 18 giugno 2014, numero 26327 Presidente Gentile – Relatore Alma Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 8.1.2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di C.R. e quella degli arresti domiciliari nei confronti di D.R.M., indagati per estorsione consumata e tentata. 2. Gli indagati hanno proposto istanza di riesame ed il Tribunale di Campobasso ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per C.R. e la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la D.R. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso nei confronti dei solo C.R. deducendo violazione di legge in quanto il Tribunale nell'applicare al predetto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari avrebbe dovuto contestualmente disporre il monitoraggio elettronico, obbligatoriamente previsto dall'articolo 275 bis cod. proc. penumero come sostituito dall'articolo 1 D.L. 23 dicembre 2013, numero 146. Sostiene il ricorrente che il giudice ha ora l'obbligo di motivare quando non ritenga di adottare tale misura. Ciò consegue alla sostituzione nel testo normativo delle parole se lo ritiene necessario con le parole salvo che le ritenga non necessarie . Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. Va premesso che questa Corte, prima della modifica normativa, ha chiarito che la previsione di cui all'articolo 275-bis cod. proc. penumero , che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del c.d. braccialetto elettronico non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Cass. Sez. 5, Ordinanza numero 40680 del 19/06/2012 dep. 17/10/2012 Rv. 253716 . In motivazione, seppure in vigenza del precedente testo normativo, questa Corte ha precisato che il braccialetto rappresenta una cautela che il Giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni. La modifica normativa apportata dall'articolo 1 D.L. numero 146/2013 riguarda l'introduzione dell'espressione salvo che le ritenga non necessarie al posto di quella se lo ritiene necessario . Tuttavia ciò non significa che il giudice debba motivare perché ritiene non necessarie le misure di sorveglianza elettronica, a meno che sul punto vi sia specifica richiesta di parte, che sola può far insorgere l'obbligo di motivazione su tale punto specifico. Infatti non è pensabile una motivazione che riguardi l'assenza di ogni possibile ipotesi che consigli il ricorso alle misure di sorveglianza elettronica, dovendo la motivazione stessa essere collegata a specifiche deduzioni. In diversa ipotesi la motivazione è implicita nella mancata adozione di tali misure. Del resto il ricorso neppure indica la sussistenza di situazioni di fatto che avrebbero reso necessaria l'adozione di forme di sorveglianza elettronica. 2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del PM.