Start-up e incubatori, tutte le agevolazioni fiscali

Con la Circolare numero 16/E dell’11 giugno 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fatto una ricognizione completa delle agevolazioni fiscali disposte dal d.l. numero 179/2012 e successive modifiche a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati. Tra i profili affrontati nel documento, le detrazioni IRPEF e deduzioni IRES per investimenti, il credito d’imposta per nuove assunzioni e l’applicazione del test per le società di comodo.

Una ricognizione completa delle agevolazioni fiscali disposte dal d.l. numero 179/2012 e successive modifiche a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati è l’oggetto della Circolare numero 16/E dell’11 giugno 2014, con cui le Entrate hanno fatto il punto sui molteplici aspetti della disciplina prevista per sostenere lo “sviluppo tecnologico” e la “nuova imprenditorialità”. La nozione di start-up. L’articolo 25, comma 2, d.l. numero 179/2012 introduce nell’ordinamento la nozione di «impresa start-up innovativa» definendola quale «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione» in possesso di determinati requisiti. Le start-up innovative devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d’impresa da non più di 48 mesi e devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico». Detrazione IRPEF e deduzioni IRES. Va anzitutto segnalato che il regime agevolativo di deduzioni e detrazioni previsto dall’articolo 29 d.l. numero 179/2012 era stato esplicitamente subordinato al via libera della Commissione europea, che ha deciso di non sollevare obiezioni ritenendo la misura compatibile «con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c , del TFUE». Per quanto riguarda i soggetti IRPEF che possono beneficiare della detrazione d’imposta, l’Agenzia precisa che, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19% degli investimenti nelle start-up innovative, nel limite massimo di 500 mila euro da calcolare come somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative , anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari. La detrazione è pari al 25% per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Per quanto riguarda le deduzioni degli investimenti, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono beneficiare della deduzione del 20% degli investimenti nelle start-up innovative, per una somma non superiore a un milione e 800 mila euro per ogni periodo di imposta, deduzione che sale al 27% per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Quote di partecipazione non imponibili e credito d’imposta per nuove assunzioni. Non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo, la parte di reddito da lavoro che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi ma non ai collaboratori occasionali, in quanto percettori di redditi diversi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi articolo 27, commi da 1 a 3, d.l. numero 179/2012 . Inoltre le start-up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato accedono con modalità semplificate al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200mila euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni o due nel caso di piccole e medie imprese . Start-up e società di comodo. L’Agenzia chiarisce i termini dell’applicazione alle start-up innovative della disciplina prevista per le società di comodo, ribadendo che per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa non è tenuta a fare il test di operatività per le società di comodo dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa decorre il «triennio di osservazione» ai fini dell’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica. fonte www.fiscopiu.it

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