Autocarro consegnato all’officina, ma parcheggiato male e centrato da un’automobile: responsabili proprietario e meccanico

Dinamica assurda e fatale, che conduce alla morte del conducente dell’automobile, il quale ha sbandato a causa di una buca piena d’acqua e ha colpito in pieno l’autocarro parcheggiato in malo modo sulla carreggiata, dinanzi all’officina, cui era stato affidato per alcune riparazioni. Corresponsabili, e obbligati ad un adeguato risarcimento dei danni, sia il proprietario del mezzo che il titolare dell’officina.

Assurda concatenazione di eventi, che si conclude in modo drammatico con la morte di un uomo, vittima, alla guida della propria automobile, di un tragico incidente stradale. A dare il ‘la’ all’episodio da cronaca nera è un’azione banalissima un uomo porta il proprio autocarro da un meccanico, e lo parcheggia, in malo modo, all’altezza dell’officina Ciò comporta la responsabilità, per la morte dell’automobilista, non solo del proprietario dell’autocarro, ma anche del titolare dell’officina. Cassazione, sentenza numero 12896, sez. III Civile, depositata oggi Sinistro. Dinamica ricostruita in maniera chiara un uomo, «mentre si trovava alla guida di un’auto» percorrendo una strada provinciale, «ha sbandato a causa di una grossa buca colma d’acqua», e, purtroppo, dopo la sbandata, va a «collidere contro la parte posteriore di un autocarro, parcheggiato all’altezza» di una «officina meccanica» a cui il mezzo «era stato consegnato per riparazioni». Ciò porta i giudici di primo grado ad attribuire la paritaria «responsabilità del sinistro» – con relativo «risarcimento dei danni» – non solo al titolare dell’«officina meccanica» ma anche al «proprietario dell’autocarro». Stessa linea di pensiero anche in secondo grado, ove, però, viene anche coinvolta l’Amministrazione Provinciale – per quanto concerne le condizioni della strada –, e, allo stesso tempo, viene attribuito un «10 per cento di responsabilità» anche all’uomo morto a seguito dell’incidente. Responsabilità. E anche in Cassazione la suddivisione delle responsabilità non viene minimamente modificata. Assolutamente inutile, quindi, il ricorso proposto dal proprietario dell’autocarro, il quale ha sostenuto che «avendo consegnato le chiavi del mezzo» al titolare dell’officina, quest’ultimo, da quel preciso istante, è «divenuto custode del mezzo e unico responsabile dei danni che avrebbe potuto cagionare a terzi». A questa obiezione, in sostanza, i giudici ribattono evidenziando che l’«obbligo di custodia» del titolare dell’officina «non esclude la concorrente responsabilità» del proprietario dell’autocarro, per «avere posto in essere una situazione di pericolo» – ossia l’«occupazione di una gran parte della carreggiata a mezzo dell’ingombrante autotreno» – che «si è collocata all’inizio della serie causale che ha dato luogo al sinistro». Di conseguenza, chiariscono i giudici, il proprietario dell’autocarro «risponde per aver effettuato un parcheggio pericoloso» e il titolare dell’officina «per avere omesso di spostare il mezzo e di parcheggiarlo in modo corretto».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 aprile – 9 giugno 2014, numero 12896 Presidente Segreto – Relatore Sestini Svolgimento del processo I genitori e i fratelli di D.P. convenivano in giudizio M.P. per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro in cui aveva perso la vita il loro congiunto, precisando che - mentre si trovava alla guida di un' auto e percorreva la strada provinciale che conduce da Cervino a Massercola - il giovane aveva sbandato a causa di una grossa buca colma d'acqua, andando a collidere contro la parte posteriore di un autocarro di proprietà di G.V., parcheggiato all'altezza dell'officina meccanica gestita dal P., alla quale era stato consegnato per riparazioni. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda, rilevando che l'autocarro si trovava in sosta nella stessa posizione in cui cui l'aveva lasciato il proprietario e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il V Contumace il terzo chiamato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accertava la responsabilità del P. e del V. nella misura del 35% ciascuno e li condannava - in solido - al risarcimento dei danni. A seguito di gravame proposto dal V., la Corte di Appello di Napoli rideterminava nella misura del 30% - ciascuno - il concorso colposo del P. e del V. ascrivendo un ulteriore 30% all'Amministrazione Provinciale ed il residuo 10% al conducente deceduto . Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il V., affidandosi a due motivi gli intimati non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione 1. I due motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità del V. benché lo stesso avesse lasciato l'automezzo in custodia al titolare dell'officina e, altresì, per avere attribuito rilevanza alla circostanza che l'automezzo non fosse stato spostato dalla posizione in cui era stato lasciato dal proprietario assume - in altri termini - il ricorrente che, avendo egli consegnato le chiavi del mezzo al P., da quello stesso momento il titolare dell'officina, divenuto custode del mezzo , diventava unico responsabile dei danni che lo stesso avrebbe potuto cagionare a terzi . 2. Il ricorso è infondato, in quanto la – corretta - affermazione di un obbligo di custodia a carico del P. non esclude la concorrente responsabilità del V. per avere posto in essere - quando ancora aveva la custodia dell'autocarro e non ne aveva consegnato le chiavi al P. - una situazione di pericolo occupazione di gran parte della carreggiata a mezzo dell'ingombrante autotreno , che si è collocata all'inizio della serie causale che ha dato luogo al sinistro. 3. In altri termini, se è vero che la consegna delle chiavi e del mezzo al titolare dell'officina fece sorgere nell'accipiente un obbligo di custodia, seppure strumentale all'adempimento della prestazione d'opera Cass. numero 5955/1984 , cionondimeno la condotta del precedente custode il V. concorse a determinare l'evento in quanto - al momento dell'incidente - la situazione di pericolo da essa creata non aveva subito interruzioni per effetto della condotta del nuovo custode il primo risponde, quindi, per aver effettuato un parcheggio pericoloso e il secondo per avere omesso di spostare il mezzo e di parcheggiarlo in modo corretto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.