L’eventuale riconoscimento della congruità del compenso già versato dal cliente comporterebbe implicitamente anche l’accertamento della non debenza di ulteriori importi in favore del legale per l’attività professionale dal medesimo svolta. Non altrettanto è a dirsi per l’ipotesi inversa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10863 del 17 maggio 2014. Il fatto. Una s.r.l. conveniva in giudizio un avvocato per l’affermazione dell’adeguatezza del compenso versatogli. Il Tribunale di Bassano del Grappa accoglieva la domanda di accertamento negativo, dichiarando inesistente il dedotto credito professionale per la parte eccedente. La Corte di Appello di Venezia, al contrario, rigettava la domanda di accertamento della congruità del compenso, in quanto, non avendo le parti chiesto la determinazione in via principale del compenso spettante al legale, il Tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione. Due domande distinte. La s.r.l. ricorre per cassazione, affermando di aver formulato due distinte domande, l’una volta all’accertamento della congruità del compenso versato e l’altra, subordinata, volta all’accertamento incidentale del compenso dovuto e alla dichiarazione che non era dovuto quello richiesto dal professionista. La Corte d’Appello non ha statuito nulla in ordine alla seconda domanda., ritenendola contenuta e assorbita nella prima. Nessun automatismo. Il ricorso deve essere accolto l’eventuale riconoscimento della congruità del compenso già versato dal cliente avrebbe implicitamente comportato anche l’accertamento della non debenza di ulteriori importi in favore del legale per l’attività professionale dal medesimo svolta. Non altrettanto è a dirsi per l’ipotesi inversa di conseguenza, è incongruente l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la richiesta di accertamento di non debenza delle parcelle presentate dall’avvocato in eccedenza rispetto a quanto pagato in acconto costituiva una conclusione implicita e contenuta nella precedente, a meno che non fosse stato accertata la congruità del compenso già versato dall’attrice. In altre parole, il Giudice del gravame, avendo escluso che la somma versata dalla società fosse sufficiente alla copertura dell’attività professionale svolta dal legale, non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare la domanda subordinata di accertamento negativo proposta dall’attrice. La Corte di Cassazione, dunque, accoglie il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 marzo – 16 maggio 2014, numero 10863 Presidente Piccialli – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione del 21-9-2000 la società Comprensorio Turistico Kaberlaba s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa l'avv. C.E. , per sentir dichiarare che il compenso di L. 30.000.000 versato al predetto legale per l'attività professionale svolta in suo favore era adeguato, con l'accertamento negativo del credito di oltre L. 77.000.000 vantato dal professionista. Nel costituirsi, l'avv. C. chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza in data 10-6-2003 il Tribunale accertava come dovuta, per la complessiva attività prestata dal convenuto, comprensiva di accessori, la somma di Euro 23.857,18 e, pertanto, in accoglimento della domanda di accertamento negativo di cui al punto 2 delle conclusioni dell'attrice, dichiarava inesistente il dedotto credito professionale per la parte eccedente tale importo, condannando il professionista al pagamento delle spese di lite. Avverso la predetta decisione proponeva appello il C. . Con sentenza in data 23-1-2008 la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda di accertamento di congruità del compenso di complessivi Euro 15.493,70 già versato, condannando l'appellata al pagamento delle spese di doppio grado. La Corte territoriale rilevava che, non avendo nessuna delle parti chiesto la determinazione in via principale del compenso spettante all'avv. C. , il Tribunale era incorso nel vizio di ultrapetizione denunciato dall'appellante con il primo motivo di gravame nel liquidare il credito complessivo dell'avvocato nella somma di Euro 23.857,18, in quanto il relativo accertamento avrebbe potuto essere compiuto solo in via incidentale, al fine della verifica della esaustività o meno degli acconti versati. Il giudice di appello, pertanto, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbiti gli altri motivi, riteneva di dover riformare la sentenza impugnata, con pronuncia di semplice rigetto della domanda di accertamento di esaustività dell'acconto già versato, in quanto non integrante - come da accertamento incidentale, effettuato anche a mezzo C.T.U - l'intero compenso dovuto al professionista, la cui liquidazione spettava al Tribunale di Venezia, dinanzi al quale pendeva la causa volta all'accertamento dell'intero compenso dovuto al legale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comprensorio Turistico Kaberlaba s.r.l., sulla base di due motivi. Il C. ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria difensiva ex articolo 378 cpc. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 99 e 112 cpc, per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sulla domanda sub 2 , di accertamento del compenso spettante al professionista e di accertamento che il compenso dallo stesso richiesto, di L. 77.134.014, al netto di ritenuta di acconto, era eccessivo e non dovuto, ritenendola erroneamente come implicita e contenuta nella domanda sub 1 , non accolta, di accertamento della congruità del compenso già pagato di L. 30.000.000, oltre accessori. Rileva, infatti, che l'attrice aveva formulato due distinte domande, l'una volta all'accertamento della congruità del compenso versato, e l'altra, logicamente subordinata, volta all'accertamento incidentale del compenso dovuto ed alla dichiarazione che non era dovuto il compenso richiesto dal professionista. Deduce che la Corte di Appello, dopo avere appurato la congruità del compenso di L. 30.000.000 già versato dall'attrice all'avv. C. , nulla ha statuito in ordine alla seconda domanda, relativa alla debenza di L. 77.134.014, omettendo quindi di pronunciarsi su tale domanda, esplicitamente accolta dal Tribunale e di cui l'appellata aveva chiesto la conferma. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione agli articolo 99 e 112 cpc, 1362, 1363 e 1367 c.c., nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto che la domanda di accertamento della non debenza del compenso richiesto di L. 77.134.014 - accolta dal Tribunale di Bassano del Grappa - fosse già contenuta ed assorbita nella domanda, non accolta, di accertamento di congruità dell'importo di L. 30.000.000, oltre accessori, già pagato. 2 I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Dall'esame diretto degli atti processuali, consentito per la natura del vizio error in procedendo denunciato con il primo motivo, si evince che in primo grado la società Comprensorio Turistico Kaberlaba s.r.l. aveva rassegnato le seguenti conclusioni v. pag. 2 della sentenza del Tribunale 1 Previo accertamento della congruità del compenso di complessive L. 30.000.000 Euro 15.493,70 oltre accessori e ritenuta d'acconto, erogato dall'attrice a favore del convenuto per l'opera professionale da questi prestata nella vertenza contro Kaberlaba s.p.a. nel periodo dall'ottobre 1997 all'ottobre del 1998 e di cui ai preavvisi di notula prodotti e in considerazione dell'accordo iniziale, inteso a contenere nell'ammontare massimo di L. 20.000.000 Euro 10.329,13 il compenso per tutta l'attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, relativa alla vertenza contro la Kaberlaba s.p.a. per l'esecuzione del contratto 3-7-97, accertare e dichiarare che l'attrice nulla più deve all'avv. C. per le prestazioni professionali ricevute 2 accertalo il compenso spettante all'avv. C. , dichiarare eccessivo e non dovuto il compenso di L. 77.134,014 Euro 39.836,39 , al netto di ritenuta d'acconto, richiesto dall'avv. C. stesso, per l'attività professionale prestata a favore dell'attrice . È di tutta evidenza che la richiesta di cui al punto 2 era destinata a rimanere priva di autonomia in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 1 l'eventuale riconoscimento della congruità del compenso già versato dalla cliente, infatti, avrebbe implicitamente comportato anche l'accertamento della non debenza di ulteriori importi in favore del legale per l'attività professionale dal medesimo svolta. Non altrettanto è a dirsi per l'ipotesi inversa l'eventuale accertamento della inadeguatezza del compenso già corrisposto non avrebbe potuto di per sé ritenersi satisfattivo dell'interesse dell'attrice ad accertare, comunque, l'eccessività delle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti dal professionista, in rapporto alle spettanze al medesimo effettivamente dovute. Deve, in definitiva, ritenersi che la richiesta di cui al punto 2 si poneva in posizione di sostanziale subordinazione rispetto a quella di cui al punto 1 , nel senso che alla sua autonoma disamina avrebbe dovuto procedersi solo in caso di rigetto della domanda di accertamento della congruità del compenso già corrisposto, proposta in via principale dall'attrice. Ne consegue l'incongruenza, sotto il profilo logico, dell'affermazione della Corte di Appello, secondo cui la richiesta di accertamento di non debenza delle parcelle presentate dall'avv. C. in eccedenza rispetto a quanto pagato in acconto, costituiva una conclusione implicita in quella precedente e contenuta nella stessa . Per le ragioni esposte, infatti, la richiesta sub 2 avrebbe potuto ritenersi implicitamente contenuta in quella sub 1 solo ove si fosse accertata la congruità del compenso già versato dall'attrice. L'acclarata inadeguatezza della somma versata dalla Kaberlaba s.r.l., al contrario, comportava solo l'implicito accertamento che una parte del compenso, eccedente l'importo di L. 30.000.000, era ancora dovuta al professionista ma lasciava impregiudicata la questione della debenza o meno della somma concretamente pretesa da quest'ultimo L. 77.134.014 . Il giudice del gravame, pertanto, avendo escluso che la somma versata dalla società Kaberlaba fosse sufficiente alla copertura dell'attività professionale svolta dall'avv. C. , non poteva esimersi dall'esaminare la domanda subordinata di accertamento negativo proposta dall'attrice, alla quale l'appellata si era riportata nel chiedere la conferma della sentenza di primo grado. Non avendo a tanto provveduto, la Corte territoriale è incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia. 3 In accoglimento del ricorso, di conseguenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.