Premi di produttività 2014, in G.U. le regole per la detassazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 98 di ieri il D.P.C.M. del 19 febbraio 2014, recante le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro per il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

In G.U. il D.P.C.M. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 98 di ieri il D.P.C.M. del 19 febbraio 2014, recante le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. L’agevolazione in commento trova applicazione, per il 2014 • con esclusivo riferimento al settore privato • per titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 1, D.P.C.M. 22 gennaio 2013. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione non può, comunque, essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, a 3.000 euro lordi. Entro il 30 giugno prossimo, poi, i Ministeri dell’Economia, del Lavoro e dello Sviluppo Economico effettueranno un monitoraggio sull’andamento della misura anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte ed iniziative di revisione. Continuano ad essere applicabili le vecchie norme in quanto compatibili. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013. L’agevolazione in oggetto, infatti, è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 al comma 481, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 nel limite massimo complessivo di 950 milioni di euro e le relative modalità di attuazione sono state individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 22 gennaio 2013. La medesima Legge di Stabilità, al successivo comma 482, stabilisce che tali misure sperimentali si applicano con le stesse modalità anche per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni per l’anno 2014 ed a 200 milioni per il 2015. fonte www.fiscopiu.it

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