Autonoma organizzazione: il valore dei beni va valutato caso per caso

Non si possono applicare sic et simpliciter le indicazioni della circolare n. 45/E/2008, valutando in modo automatico la sussistenza di beni strumentali atti a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione. È necessario contestualizzare il valore dei beni in relazione al tipo di attività esercitata.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 18108 depositata il 25 luglio 2013. La circolare delle Entrate. Nel tentativo di rendere più oggettiva la valutazione in ordine all’assoggettabilità ad Irap dei piccoli professionisti e, in particolare, di individuare l’esistenza di un’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 45/E del 13 giugno 2008 aveva introdotto una serie di utili indicazioni. In particolare, fra l’altro, nel documento di prassi si sosteneva che ai fini di cui sopra in assenza di altri più significativi elementi, può tornare utile la disciplina dei c.d. contribuenti minimi . Fra i requisiti per l’accesso a questa disciplina il contribuente doveva dimostrare di non aver effettuato, nel triennio solare precedente, acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro . Tale elemento valutativo non poteva essere considerato come presupposto per un’applicazione automatica dell’imposta, bensì come sintomo del fatto che potesse esistere un’autonoma organizzazione. Medico non soggetto ad IRAP. Orbene, la Corte di Cassazione ha affermato che, ad esempio, nel caso di un medico, tale valutazione non potesse essere ritenuta sufficiente all’assoggettamento al tributo. Al fine di svolgere l’attività professionale esercitata, infatti, è presumibile che fossero indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche . Il semplice superamento della soglia critica” non esime il Giudice di merito da una valutazione che deve essere più ampia e analitica, e, soprattutto posta in relazione al tipo di professione svolta. Secondo la Cassazione la CTR ha, nel caso di specie, operato un giudizio acritico”, limitandosi alla mera applicazione del contenuto della Circolare 45/E/2008 citata per questo motivo le ragioni del contribuente sono state accolte e la controversia rinviata ad altre Commissione Tributaria. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 9 maggio - 25 luglio 2013, n. 18108 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il Dott. Z.U. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 673/14 /11 del 25 ottobre 2011 che rigettava l'appello del contribuente ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2005-2008. 2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso. 3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. Invero il giudice di merito ha fatto acritico riferimento ad una circolare della Agenzia 45/2008 che ritiene sufficienti per l'applicazione dell'IRAP di beni strumentali di valore superiore ai 15.000 Euro. E' invece opinione del relatore che l'assoggettamento ad IRAP richieda un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche. P.Q.M. La Corte accoglie il riscorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche per le spese del presente grado.