Deposito senza imposta di bollo: vale anche per le imprese individuali

L’esenzione dall’imposta di bollo per l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, concessa alle imprese societarie, vale anche per quelle individuali. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013, ribadendo comunque l’obbligo impositivo in ordine alla domanda di prima iscrizione dell’azienda nell’apposito registro.

La norma di riferimento. L’art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese già costituite devono comunicare al registro delle imprese l'indirizzo PEC. L'iscrizione, l’indicazione della specifica e le sue eventuali successive variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria . Obbligo anche per le imprese individuali. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato che l’art. 5, commi 1 e 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha statuito l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC , anche per le imprese individuali già iscritte o in fase di prima iscrizione al predetto registro. Il quesito oggetto della Risoluzione n. 45/E è quindi volto a capire se la domanda di deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese, unitamente alla domanda di iscrizione ovvero successivamente in via autonoma, sia esente dall’imposta di bollo. Stesse regole anche per le imprese individuali. Tenuto conto del quadro legislativa, la Direzione centrale normativa ricorda che tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale al Registro delle imprese, devono, obbligatoriamente, contenere la comunicazione dell’indirizzo di PEC. Le imprese individuali che risultino già iscritte devono, a loro volta, comunicare l’indirizzo di PEC, con successiva domanda di iscrizione, entro il 30 giugno 2013. In ragione del rinvio operato dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012 alla disciplina prevista dal citato art. 16, comma 6, si ritiene che anche il regime di esenzione disposto da detta disposizione per le iscrizioni dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie trovi applicazione anche con riferimento alle iscrizioni richieste dalle imprese individuali. Sì all’imposta di bollo sull’immatricolazione. Una diversa interpretazione comporterebbe un’evidente disparità di trattamento tra soggetti analoghi, ossia tra imprese individuali e imprese costituite in forma societaria. In ogni caso, qualora la domanda di deposito dell’indirizzo di PEC venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al registro delle imprese, resta dovuta l’imposta di bollo prevista per l’adempimento ‘principale’, di cui all’art. 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 per la cosiddetta immatricolazione” .

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