Nessuna scusa se la comunicazione alle organizzazioni sindacali non è contestuale

In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, il controllo giudiziale è limitato alla osservanza della procedura e poiché l’art. 5, comma 3, l. n. 223/91 prevede la inefficacia del recesso in tutti i casi in cui tale osservanza non vi sia stata, senza operare distinzioni, il recesso non può che considerarsi inefficace nel caso in cui la comunicazione alle organizzazioni sindacali non può considerarsi contestuale.”

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25309, depositata l’11 novembre 2013. Il caso. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo disposto nei confronti di alcuni lavoratori. Infatti, i giudici territoriali avevano ritenuto fondata l’eccezione, formulata dai dipendenti, di violazione dell’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 procedura per la dichiarazione di mobilità per difetto di contestualità tra il recesso e la comunicazione alle organizzazioni sindacali. A riguardo, la Corte territoriale aveva dichiarato che il requisito della contestualità deve essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata, in modo rigido e analitico e con tempi ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità. Contro tale sentenza il datore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la mancata contestualità tra i recessi e la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, sarebbe da considerarsi irrilevante, dal momento che i lavoratori erano stati comunque in grado di conoscere i criteri di scelta attraverso l’invio ad essi dell’accordo quadro e dell’accordo sindacale e, comunque, trattandosi di criteri che non lasciavano margini di discrezionalità. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Gli Ermellini hanno ricordato che in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, con la l. n. 223/91 si è passati da un controllo giurisdizionale sulla genuinità della operazione di recesso a un controllo meramente formale del rispetto di ciascuna delle procedure scadenzate nel tempo a cui la legge ha condizionato l’efficacia dei recessi collettivi. Nessuna norma prevede sanatorie in caso di inosservanza della procedura per la dichiarazione di mobilità. L’art. 4, comma 9, detta una delle regole prescritte per la validità delle procedure e cioè la contestualità” tra il recesso intimato al lavoratore e le comunicazioni da effettuare alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro. Secondo Piazza Cavour, la tesi sostenuta dal ricorrente non può essere condivisa, perché, a fronte della sequenza temporale stringente che la legge impone per la procedura, nessuna norma prevede sanatorie di sorta in caso di suo inadempimento . Nella specie, come sostenuto dal Collegio, la Corte distrettuale ha correttamente escluso la contestualità della comunicazione, essendo stato il decorso di 8/9 giorni ritenuto in violazione della norma citata. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 ottobre - 11 novembre 2013, n. 25309 Presidente Stile – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 20 giugno 2011 la Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento collettivo disposto dalla Cassa di Risparmio di Foligno nei confronti dei dipendenti S. , F C. e G O. con conseguente ordine di reintegra e di condanna al risarcimento dei danni in misura corrispondente alle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra. La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha ritenuto fondata l'eccezione formulata dagli appellanti di violazione dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 per difetto di contestualità tra il recesso e la comunicazione prevista dalla norma citata. Ha affermato, infatti, che il requisito della contestualità doveva essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico e con tempi ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità. Ha rilevato che tale contestualità era posta in ragione della funzione di garanzia dei licenziati che solo attraverso le comunicazioni di cui sopra erano resi edotti delle ragioni della loro collocazione in mobilità. Ha osservato, inoltre, che una comunicazione non contestuale avrebbe determinato una riduzione del termine decadenza di 60 giorni per impugnare il licenziamento decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso, dovendo il lavoratore attendere le ragioni della sua collocazione in mobilità non essendo prevista alcuna comunicazione dei motivi del recesso al singolo lavoratore. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione la Cassa di Risparmio di Foligno formulando tre motivi. Si costituiscono i lavoratori S. e C. depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato. Si costituisce, altresì, O. depositando controricorso. La Cassa di Risparmio ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato. Tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc. Motivi della decisione Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale condizionato devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il requisito della contestualità della comunicazione del recesso ai competenti uffici ed ai sindacati rispetto a quella al lavoratore dovesse essere intesa nel senso di una necessaria contemporaneità. Rileva che la contestualità non era prevista in funzione della conoscibilità della motivazione da parte del lavoratore e che doveva intendersi come obbligo di immediatezza che lo scopo della norma era quello di cristallizzare le ragioni della scelta dei lavoratori da porre in mobilità evitando che l'imprenditore potesse giustificare successivamente le sue scelte con la conseguenza che il raggiungimento di questo scopo era garantito ed assicurato allorché le comunicazioni fossero effettuate nello stesso contesto temporale anche se non esattamente contemporaneamente che se scopo della norma era rendere visibile e controllabile la correttezza del datore di lavoro nell'applicazione dei criteri di scelta non era necessaria l'assoluta contemporaneità specie nel caso di criteri che non lasciavano margini di discrezionalità come nel caso di specie in cui il criterio di scelta e le modalità di applicazione erano state già indicate nell'accordo quadro dell'8/7/08 e nell'accordo sindacale del 6/8/08 peraltro già inviati ai lavoratori. Osserva, inoltre, che la circostanza che la lettera di licenziamento del lavoratore non necessariamente doveva contenere le motivazioni del licenziamento non giustificava comunque la contestualità in quanto ciò che rilevava era la possibilità per il lavoratore di conoscere le ragioni della sua collocazione in mobilità. Rileva che il licenziamento era stato comunicato con lettera del 18 settembre e ricevuto dai primi due ricorrenti il 22 settembre e dall'O. il 6 ottobre 2008 che la Cassa aveva inviato in data 11 agosto 2008 l'accordo quadro, la lettera di avvio della procedura e l'accordo sindacale del 6 agosto 2008 che la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 9, era stata inoltrata una prima volta con lettera del 29 settembre 2008 e una seconda volta con lettera del 2 ottobre 2008. Con il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa il fatto che l'O. aveva ricevuto la lettera di licenziamento il 6/10/08 successivamente all'inoltro delle comunicazioni ex art. 4,comma 9 effettuata il 1 ottobre e, dunque, quest'ultima aveva preceduto la comunicazione di licenziamento. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991 e 1362 e seg. cpc. Rileva che la Corte aveva affermato che a fronte di numerosi lavoratori con diritto a pensioni erano stati scelti proprio i tre ricorrenti senza che ne fossero spiegate le ragioni e che nelle lettere di licenziamento non si trovava indicazione del tipo di pensionamento, vecchiaia o anzianità, raggiunta dal destinatario del recesso. Censura la sentenza che aveva violato i canoni di interpretazione dei contratti sia letterale sia desumibile dal comportamento successivo. Infatti, osserva che l'accordo del 6/8/08 prevedeva 9 esuberi e che coloro che possedevano il requisito previsto nell'accordo erano in numero inferiore che non era prevista alcuna discriminazione tra coloro che godevano di pensione di anzianità o di vecchiaia e che gli accordi avevano previsto la compilazione di una scheda a cura del dipendente al fine di specificare la posizione contributiva di ciascuno. Il ricorso è infondato. Il Collegio intende dare continuità ai principi già affermati da questa Corte che possono essere così riassunti - costituisce giurisprudenza consolidata di legittimità tra le tante Cass. n. 11455 del 12/10/1999, 1722/2009, n 16776/2009, n. 7407/2010, 24341/2010, 7490/2011, n 11661/2012 per cui In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo ma la correttezza procedurale dell'operazione . Si è dunque passati da un controllo sostanziale sulla genuinità della operazione di recesso ad un controllo meramente formale del rispetto di ciascuna delle procedure scadenzate nel tempo a cui la legge ha condizionato la efficacia dei recessi collettivi. Vi è al riguardo un dato testuale insuperabile costituito dall'art. 5, comma 3, secondo cui il recesso di cui all'art. 4 è inefficace qualora sia intimato . in violazione delle procedure richiamate dall'art. 4 comma 12 . Quest'ultima disposizione prevede a sua volta che Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza . delle procedure previste dal presente articolo . L'art. 4, comma 9 detta una delle regole prescritte per la validità delle procedure e cioè la contestualità tra il recesso intimato al lavoratore e le comunicazioni da effettuare alle organizzazioni sindacali cfr Cass. 7490/2011 - tale ultima disposizione,impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma nessuna comunicazione dei motivi del recesso viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, di talché solo attraverso le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9 è reso possibile all'interessato di conoscere in via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità, per cui è evidente come la comunicazione dei cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, assolva la funzione di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali e tramite queste dai singoli lavoratori la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e la possibilità del controllo si pone quale indispensabile presupposto per l'esercizio del potere, spettante al singolo lavoratore, di impugnare il licenziamento - entro queste linee di sistema va interpretata la prescrizione legislativa di contestualità tra recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali si può ammettere senza difficoltà che le comunicazioni possano precedere l'intimazione dei licenziamenti, assolvendo così pienamente e meglio la funzione di garanzia e controllo cosicché è da ritenere che la legge, proprio al fine di attenuare la rigidità degli oneri posti a carico del datore di lavoro, gli consente di inviare le comunicazioni contestualmente ai recessi. Ma non è possibile ritenere che, salvo l'intervento di cause di forza maggiore da provare dal datore di lavoro, quest'ultimo possa, senza subirne effetti pregiudizievoli, procedere ad intimare i licenziamenti ritardando il momento di invio delle comunicazioni. La ricorrente sostiene che la mancata contestualità tra i recessi e la comunicazione di cui all'art. 4 comma 9 sarebbe da considerarsi irrilevante, dal momento che i lavoratori erano stati comunque in grado di conoscere dei criteri di scelta attraverso l'invio ad essi dell'accordo quadro dell'8/7/08 e dell'accordo sindacale del 6/8/08 e, comunque, trattandosi di criteri che non lasciavano margini di discrezionalità. La tesi non può essere condivisa perché, a fronte della sequenza temporale stringente che la legge impone per la procedura, nessuna norma prevede sanatorie di sorta in caso di suo inadempimento. Proprio perché il controllo giudiziale è limitato alla osservanza della procedura e poiché l'art. 5, comma 3 prevede la inefficacia del recesso in tutti i casi in cui tale osservanza non vi sia stata, senza operare distinzioni, il recesso non può che considerarsi inefficace nel caso in cui la comunicazione alle organizzazioni sindacali non può considerarsi contestuale , Nella specie la Corte territoriale ha escluso tale contestualità atteso che i licenziamenti del C. e della S. furono comunicati ai lavoratori in data 22 settembre e quello dell'O. fu spedito il 23 settembre. Le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9, citato furono inviate una prima volta il 1 ottobre ed una seconda volta il 6 ottobre.11 decorso di 8/9 giorni è stato ritenuto dalla Corte territoriale in violazione della norma citata. La decisione non è censurabile atteso che la Corte territoriale si è conformata ai principi sopra esposti anche con riferimento all'O. . In relazione a quest'ultimo la sentenza non è censurabile avuto riguardo all'epoca in cui la comunicazione di recesso al lavoratore e le comunicazioni ex art. 4 citato sono state inviate considerata la necessità di porre a raffronto termini omogenei e cioè l'epoca dell'invio per entrambe. Né sarebbe possibile ricorrere all'epoca di ricevimento di dette comunicazioni atteso che risulta essere mai stata precisata la data di ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9, citato. Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto gli ulteriori motivi di illegittimità del licenziamento dedotti dai lavoratori non esaminati dalla Corte d'Appello, resta assorbito. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato condanna la ricorrente principale a pagare le spese di questo giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali in favore di S.G. e C.F. , oltre accessori di legge e in Euro 80,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali a favore di O.G. , oltre accessori di legge.