I ladri pendolari, non informati dalla polizia sui loro diritti, si avvalsero tardi della difesa d’ufficio: il processo è equo?

La CEDU ha condannato il Principato di Monaco per aver detenuto, in attesa di processo, tre italiani accusati di furto senza che fossero letti i loro diritti alla facoltà di restare in silenzio ed all’assistenza legale. Fu prestata tardi, pur se inizialmente rifiutata.

La CEDU, sez. I., ricorsi 62880/11, 62892/11 et 62899/11 caso Navone ed altri c. Monaco , emessa oggi, ha ribadito l’obbligo di informare le persone in stato di fermo o di detenzione preventiva sui propri diritti ad avvalersi della facoltà di non rispondere ed all’assistenza legale e di un interprete v. Legge Miranda in USA , pena la violazione dei diritti al giusto processo ed alla difesa art. 6 . 1 e 3 Cedu . Il caso. Nel dicembre 2010 tre italiani, residenti a Canale ed a Savona, furono fermati da un agente insospettito dalla targa del veicolo su cui viaggiavano rilevata da un dispositivo di sicurezza. Il conducente rifiutava di fornire le sue generalità e scappavano. Erano bloccati ed arrestati solo qualche minuto dopo, perchè, a causa dell’intenso traffico, avevano abbandonato l’auto facendo cadere, nella fuga, due zaini contenenti gioielli ed altri beni risultati rubati. In seguito a verifiche l’auto risultò intestata ad un residente noto alle forze dell’ordine ed effettivamente circolante con targa falsa. Erano accusati di ciò, condotti alla stazione di polizia e posti sotto custodia garde à vue . Non furono informati sui loro diritti, sopra ricordati ed un primo interrogatorio fu condotto senza la presenza dell’avvocato. È irrilevante il rifiuto dei primi due alla difesa tecnica, poi richiesta e prontamente concessa o che gli interpreti non avessero fornito le loro generalità ai tre, gli agenti erano obbligati ad informarli sulle possibilità di avvalersi della facoltà di astenersi dal rispondere e di richiedere l’assistenza di un avvocato. Questi, potendo aver accesso al loro dossier, avrebbe potuto consigliarli di tacere e/o su rispondere e presenziare ai loro interrogatori. Al terzo addirittura fu impedito di contattare il proprio legale di fiducia. Fu assegnato loro un avvocato d’ufficio con grave ritardo. I primi due ricorrenti si dichiararono colpevoli di furto, l’altro innocente, ma tutti, in seguito a diversi iter processuali, furono condannati a 18 mesi di carcere per furto e per aver viaggiato su un’auto con targa falsa. Si noti che le locali Corte d’appello e di Cassazione avevano, in un primo momento, annullato il primo interrogatorio ed avevano ordinato di rimetterli in libertà per la violazione dell’ art. 6 . 1 e 3 Cedu. Perciò i tre ricorrevano alla CEDU chiedendo tale declaratoria anche alla luce del mancato annullamento della condanna. Il governo monegasco e quello italiano, intervenuto nella lite, negavano tale tesi. Il primo rilevava come gli atti successivi alla mancata assistenza fossero validi, perché poi avevano percorso tutte le vie legali, riconosciute dal sistema giudiziario, debitamente difesi d’ufficio. La Corte, però, è stata di opposta opinione infliggendo una dura condanna al Principato di Monaco. Diritto al giusto processo. La norma in esame sancisce che ogni accusato ha diritto a difendersi da solo od ad avvalersi dell’assistenza di un avvocato di sua fiducia. Se non ha un avvocato di fiducia gliene sarà nominato uno d’ufficio. Se non ha mezzi per garantirsi questa assistenza legale ha diritto all’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. tutti hanno diritto ad un equo processo anche in materia penale . Il diritto ad avvalersi della facoltà di non rispondere per non pregiudicare la propria posizione e/o non rischiare nuove incriminazioni è il giusto corollario a questo principio giusto ed equo processo . Casistica. La giurisprudenza costante della CGCE, citata in sentenza, cui si rinvia per ogni approfondimento e nella sezione Factsheet massimario alla voce Arresto di polizia/ Assistenza legale sul sito istituzionale della Corte, ha elaborato vari tipi di trasgressioni. Si ravvisa non solo nelle ipotesi analoghe alla fattispecie, ma anche se il soggetto è un semplice testimone o se ciò avviene al momento di prestare giuramento di rispondere il vero e di impegnarsi a non tacere nulla di quanto è a propria conoscenza, prodromico all’interrogatorio od alla deposizione del teste. Inoltre il caso Brusco c. Francia, del 14/10/10, ha esteso questo onere anche alla sola lettura dei precedenti giudiziari del presunto criminale, non attinenti alle accuse mossegli in quel frangente. Gli agenti sono obbligati a spiegare, in modo chiaro ed esaustivo, la natura delle accuse od ad osservare queste cautele anche nell’enunciare i suoi precedenti penali. L’assistenza legale, poi, deve essere sempre garantita sin dall’inizio della fase investigativa sino alla conclusione del terzo grado di giudizio l’avvocato deve essere presente ad ogni interrogatorio, essere sostituito se si deve assentare ed avere libero accesso al dossier dell’assistito. Queste prerogative devono essere garantite anche all’appartenente ad un’organizzazione terroristica John Murray c. UK del 25/1/96, Salduz c. Turchia Grande Chambredel 27/11/08, Pishchalnikov c. Russia del 24/9/09 e Dayanan c. Turchia del 13/10/09 e Huseyn ed altri c. Azerbajan contra Zaichenko c. Russia del 26/2/10 e Boglame c. Belgio del 2/3/10 . Dura condanna per il Principato di Monaco. Non è necessario che questi diritti siano violati contemporaneamente o che la loro deroga sia successivamente sanata. Infatti, per ravvisare questa violazione, è sufficiente che ne venga meno uno dei due. La qualità di vittima di tale lesione non decade automaticamente per aver goduto successivamente dell’assistenza legale, perché, pur se non riconosciute tali dall’ordinamento dello stato procedente, tutte le fasi investigative e processuali sono strettamente connesse tra loro, come per altro sostenuto dall’Italia la nullità del primo interrogatorio inficiava tutti gli atti successivi. Da tutto ciò è scaturita la dura condanna del Principato di Monaco.

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