L’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 7, comma 15-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’articolo 650 c.p., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’articolo 9, legge numero 689/1981.
Con la sentenza numero 15936, depositata l’8 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale, ribadendo che l’abusività dell’attività di parcheggiatore non è fonte di responsabilità penale. «L’arte di arrangiarsi». La crisi economica è un tema che risuona quotidianamente. C’è però chi è in crisi da una vita intera. A chi non è capitato di dover versare un obolo a un parcheggiatore nonostante la gratuità del posto auto. Sono i parcheggiatori abusivi che stipulano una sorta di contratto con i proprietari dei veicoli «ti controllo io la macchina» oppure «è meglio se mi dai qualcosa per evitare danni al tuo mezzo», questo il retropensiero dell’accordo mascherato. 100 euro di ammenda per mancato rispetto dell’ordine del Questore. Uno straniero cinquantenne riceve un provvedimento del Questore che, per ragioni di ordine pubblico, gli ordina di desistere dalla propria condotta di parcheggiatore abusivo. Il provvedimento è di carattere generale, rivolgendosi a tutti i parcheggiatori abusivi. 7 mesi dopo, l’uomo viene nuovamente trovato a svolgere la medesima attività preso il parcheggio dell’ospedale. Per questo viene condannato al pagamento di 100 euro di ammenda, per non aver osservato un provvedimento della pubblica autorità, reato previsto dall’articolo 650 c.p Ma il provvedimento era generale! Il parcheggiatore ricorre per cassazione, sostenendo che la propria condotta non integra alcun reato, essendo previste apposite sanzioni amministrative, speciali rispetto alla norma penale. Peraltro l’articolo 650 c.p. potrebbe trovare applicazione soltanto rispetto a quei provvedimenti della PA dal «carattere personale e non generale ed in funzione di prevenzione». Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. La Suprema Corte accoglie il ricorso. Rileva infatti che il provvedimento del Questore riguardava una generalità di soggetti ed aveva carattere regolamentare. Per configurare il reato previsto dall’articolo 650 c.p. è necessario che «l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato» «l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione». Il codice della strada già sanziona la condotta. L’articolo 7 del codice della strada, sulla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevede al comma 15-bis che «salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 765 a euro 3.076». Viste le norme, la Corte rileva che in tal modo, con il provvedimento «si è creata la paradossale situazione di una autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in sé la sua forza cogente indipendentemente dall’ordine del Questore». Fare il parcheggiatore abusivo non è reato. La Corte ricorda di aver già di recente affermato – Cass. sez. I, numero 47886/2011 – che «l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 7, comma 15-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’articolo 650 c.p., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’articolo 9, legge numero 689/1981», che recita appunto che «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale».
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 marzo – 8 aprile 2013, numero 15936 Presidente Bardovagni – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 9 giugno 2011 il Tribunale di Salerno, monocraticamente composto, condannava alla pena di 100,00 Euro di ammenda S.Y. , giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'articolo 650 c.p. per non aver ottemperato al provvedimento del Questore di Salerno il quale, per ragioni di ordine pubblico, in data 21 gennaio 2008, gli aveva ordinato di desistere dalla condotta di parcheggiatore abusivo nei pressi dell'ospedale con provvedimento notificato il 10.4.2008 violazione accertata il successivo. A sostegno della decisione il Tribunale richiamava l'accertamento della condotta abusiva eseguito appunto il 26 novembre 2008 ad opera di personale della Questura di Salerno. 2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di impugnazione. 2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione sul rilievo che la condanna inflitta non avrebbe sostegno motivazionale e che la condotta accertata non sarebbe punibile ai sensi dell'articolo 650 c.p 2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia nuovamente la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge sul rilievo che nel processo sarebbe stato violato il diritto alla difesa dappoiché del tutto generico ed indeterminato il capo di imputazione. 2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione, in particolare deducendo nel caso di specie trova applicazione l'articolo 9 L. 689/1981 perché la condotta del parcheggiatore abusivo è sanzionata in via amministrativa dall'articolo 7 co. 15-bis CdS, norma speciale questa rispetto a quella di cui all'articolo 650 c.p. l'ordinanza questorile non è stata legalmente data dappoiché volta ad impedire un comportamento già sanzionato da una precisa norma amministrativa, né può invocarsi sul punto l'articolo 7 co. 15-bis CdS, norma questa la quale fa salva l'ipotesi che la condotta costituisca reato tale ipotesi ricorre infatti al di fuori del principio di specialità in ogni caso l'articolo 650 c.p. trova applicazione nelle ipotesi in cui il provvedimento della P.A. abbia carattere personale e non generale ed in funzione di prevenzione. 3. Il ricorso è fondato in riferimento al terzo motivo di doglianza, assorbente delle residue censure, peraltro genericamente articolate. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 650 c.p. è necessario che a l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia b l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione Cass., Sez. I, 25/03/1999, numero 3755, Di Giovanni . In applicazione di tali principi, osserva il Collegio che non ha le caratteristiche sopra indicate e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'articolo 650 c.p. una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i campeggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare. Non solo, nel caso in esame l'ordine questorile riguardava l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa l'articolo 7 co. 15-bis CdS , di guisa che con esso ordine si è creata la paradossale situazione di una autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in sé la sua forza cogente indipendentemente dall'ordine del Questore. Giova infine rammentare che già di recente, in fattispecie analoga, questa sezione ha avuto modo di affermare che l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 7, comma quindicesimo - bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'articolo 650 cod. penumero , stante l'operatività del principio di specialità di cui all'articolo 9 della l. numero 689 del 1981 Cass., Sez. I, 06/12/2011, numero 47886 . 4. Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza all'esame della Corte deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.T.M. La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.