Delle due l’una: o è appalto o è reato

La Cassazione offre la soluzione ormai prevalente, vanno indagati i criteri rivelatori di un vero e proprio appalto fra intermediario ed impresa utilizzatrice. Altrimenti è reato.

Tre imprenditori venivano condannati per somministrazione illecita e fraudolenta di manodopera, ai sensi degli articolo 18 e 28, d.lgs. numero 276/2003. Avrebbero fornito più lavoratori ad una impresa utilizzatrice, pur privi delle dovute autorizzazioni ministeriali. Ricorrevano in Cassazione gli imputati – convertito l’appello ex articolo 568 c.p.p. –, rieditando, fra gli altri motivi proposti, una eccezione di incostituzionalità già rigettata. La Cassazione, Terza sezione Penale, con la sentenza numero 14087 depositata il 26 marzo 2013, decide come segue. Non è impugnabile la sfavorevole declaratoria di manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità. Non resta che riproporla nuovamente. Gli imputati avevano sollevato l’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 593 c.p.p., nella parte in cui nega l’appello alle condanne alla sola pena pecuniaria. Il tribunale di merito aveva rigettato l’eccezione, sulla scorta di una ormai pacifica giurisprudenza. Gli imputati ritenevano siffatto rigetto parte integrante della motivazione poi licenziata. L’insufficienza giuridica della decisione pregiudiziale avrebbe infatti travolto l’intera tenuta logica e motivazionale della sentenza di merito che aveva deciso il grado di giudizio. La Cassazione si adegua al filone giurisprudenziale prevalente la decisione pregiudiziale di costituzionalità della norma, seppur specificamente impugnata, non è parte viva della motivazione giudiziale sul fatto di reato, in quanto possiede un valore solo interlocutorio. Non intacca la logicità dei giudizi nel merito emessi dal tribunale competente. Agli imputati non resta che riproporre l’eccezione di costituzionalità ai giudici successivamente investiti, anche a quelli di legittimità, a cui è possibile riproporre l’esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della censura costituzionale già rigettata. In assenza delle autorizzazioni ministeriali alla somministrazione di manodopera, non resta che l’appalto. La somministrazione fraudolenta , ex articolo 28 d.lgs cit., è tale quando vengono frapposti schermi giuridici – c.d. imprese di somministrazione - che fungono da centri di responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il fine è consentire alla reale impresa utilizzatrice della manodopera di eludere la diretta riferibilità delle pretese economiche e delle tutele dei lavoratori impiegati. La Cassazione precisa in assenza della specifica autorizzazione ministeriale ex articolo 4 del d.lgs. cit., non vi è altra forma lecita di intermediazione che non sia quella derivante dall’incardinamento di un vero e proprio contratto di appalto fra le due imprese, quella intermediaria e quella titolare dell’esecuzione dei lavori. Va dunque sempre dimostrata la genuinità del suddetto accordo e, dunque, l’autonomia gestionale ed organizzativa, ex articolo 1655 c.c., dell’impresa cui sono formalmente attribuiti i lavoratori impiegati. Solo la manifesta irragionevolezza accede ad un giudizio di incostituzionalità della norma. La Cassazione definisce l’estensione del criterio di ragionevolezza ex articolo 3 Cost., il quale impone al legislatore di trattare in egual modo le sole condotte sostanzialmente eguali ed in modo razionalmente difforme quelle distinte. Va preservata la forte discrezionalità in capo al legislatore, possono essere costituzionalmente cassate solo quelle difformità di trattamento palesemente inique e che non trovano ragione nelle diversità sostanziali delle condotte in esame. Nella specie, la Cassazione ha ritenuto che nulla impedisce al legislatore di punire più gravemente la somministrazione illecita di lavoro in luogo della semplice intermediazione , stanti le insite diversità strutturali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 gennaio - 26 marzo 2013, numero 14087 Presidente Fiale – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14.6.2011 il Tribunale di Vigevano, in composizione monocratica, condannava M.A. e Mi.Cl. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al solo Mi. , alla pena di Euro 50.000,00 di ammenda il primo e di Euro 80.000,00 di ammenda il secondo, per i reati di cui agli articolo 4, 18 e 28 D.L.vo 276/2003 rispettivamente ascritti pena sospesa e non menzione per il Mi. . Rilevava il Tribunale che dalle risultanze processuali era emersa la prova che gli imputati M. e P. si erano limitati a somministrare manodopera alla società del M. , con conseguente configurabilità dei reati rispettivamente ascritti ai capi 1 , 3 e 4 . Quanto al capo 8, ascritto al Mi. , era stato provato che presso l'unità operativa di OMISSIS aveva prestato servizio un dipendente della RCM srl senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 L276/03. In ordine ai capi 6 e 2 era emersa la prova che i lavoratori a parità di mansioni avevano ricevuto una retribuzione inferiore. Infine, in ordine al reato di cui al capo 4 risultava provato che i dipendenti della ditta appaltatrice erano gestiti dalla committente. Non era maturata la prescrizione, in quanto il termine triennale previsto dall'articolo 157 c.p. si riferisce a pene di specie diverse da quella detentiva o pecuniaria nel caso di specie è prevista l'ammenda anche se proporzionale e progressiva . Manifestamente infondata era l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 18 D.L.vo 276/2003, essendo frutto di discrezionalità legislativa non irragionevole la scelta di una pena progressiva . Il grave precedente del M. non consentiva la concessione al medesimo delle circostanze attenuanti generiche, che andavano invece concesse al Mi. incensurato . 2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il M. , a mezzo del difensore, deducendo l'erronea interpretazione dei fatti, la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e chiedendo, quindi di essere assolto perché il fatto non sussiste. Dopo aver ripercorso la vicenda processuale, assumeva che non vi era la benché minima prova che si trattasse di intermediazione, essendosi gli Ispettori del lavoro, sentiti a dibattimento, limitati ad affermare che nel corso del sopralluogo avevano trovato gli operai intenti a svolgere attività lavorativa all'interno del capannone di OMISSIS . Anzi la difesa aveva piuttosto fornito la prova che i contratti di subappalto erano veri. Inoltre, quanto alla pena da comminare, non vi era prova in ordine al numero de lavoratori impiegati e delle giornate della presunta prestazione di manodopera. Con il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la eccessività della pena irrogata e l'omessa concessione della sospensione della pena. Con il terzo motivo, infine, eccepiva la prescrizione, applicandosi a norma dell'articolo 157 c.p., come riformulato dalla L.251/05 il termine di anni 3 per il reato è prevista infatti una pena pecuniaria proporzionale impropria . 3. Appellava anche il Mi. , a mezzo del difensore. Con il primo motivo deduceva l'erroneità del provvedimento di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 D.L.vo 276/2003. Con il secondo, terzo e quarto motivo chiedeva l'assoluzione dal reato di cui ai capo 4 perché il fatto non sussiste, non essendo emersa alcuna prova della responsabilità dell'imputato la circostanza che il lavoro venisse svolto presso il capannone di Comecf non era univocamente indiziante , dal reato di cui ai capi 5, 7 e 8 la circostanza che il personale degli appaltatori dovesse seguire le direttive della Epizephiro non era univocamente indiziante le fatture agli atti dimostravano l'esistenza di un reale rapporto di appalto e dal reato di cui al capo 6 l'assoluzione dal reato di cui al capo 5, comportava l'assoluzione anche per tale capo in ogni caso i lavoratori non avevano sollevato questioni in ordine al loro trattamento economico . Con il quinto motivo deduceva l'illogicità e contraddittorietà della contestuale contestazione e condanna per il capo 4 e per i capi 5, 6, 7, 8 essendo i fatti avvenuti in luoghi vicini e pressoché contemporaneamente . Con il sesto motivo deduceva che la fattispecie dell'appalto genuino certificabile di cui all'articolo 84 D.L.vo 276/03 non aveva ancora trovato attuazione. Con il settimo motivo eccepiva la prescrizione del reati. La pena progressiva proporzionale di cui all'articolo 18 D.L.vo 276/2003 costituisce una pena diversa da quella detentiva e quella pecuniaria, per cui, a norma dell'articolo 157 come riformulato, il termine di prescrizione è di anni 3. Con l'ottavo motivo, infine, chiedeva l'applicazione del minimo della pena e del minimo aumento per la continuazione. 4. Essendo la sentenza inappellabile, qualificata l'impugnazione come ricorso ex articolo 568 co. 5 c.p.p., gli atti venivano trasmessi a questa Corte. 5. Con motivi nuovi il difensore del Mi. eccepisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 593 co. 3 c.p.p. per violazione dell'articolo 3 Cost Pur essendo sostanzialmente uniforme la posizione di partenza tra somministratore o utilizzatore e intermediario, il trattamento sanzionatorio e processuale è gravemente deteriore per il primo, che, pur condannato a sanzione pecuniaria molto grave è previsto un coefficiente proporzionale fisso di 50 Euro, da moltiplicare per il numero di lavoratori ed il numero di giornate di lavoro illecito , non può proporre appello al contrario del secondo per il quale è prevista una pena fissa dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda da Euro 750 a 3.750 . Deduce, poi, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della questione di costituzionalità sollevata con l'atto di appello poi convertito , la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai capi 4, 5, 6, 7, 8 e la mancanza di motivazione in ordine alla questione sulla fattispecie di appalto genuino certificabile. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Il primo motivo dell'atto di appello poi convertito ed il secondo dei motivi nuovi, con i quali si eccepisce dal Mi. il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della sollevata questione di costituzionalità, sono inammissibili. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte a partire da quella più risalente il provvedimento di rigetto della eccezione di incostituzionalità non è soggetto ad impugnazione, attenendo alla verifica positiva di un presupposto processuale la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità di esclusiva competenza del giudice del processo. L'unico rimedio configurabile è la riproposizione della questione all'inizio di ogni grado del processo da parte dell'interessato dinanzi al giudice superiore, il quale ne valuterà nuovamente la rilevanza cfr. Cass. sez. 1 numero 4200 del 25.1.1985 conf. Cass. sez. 3 numero 4604 del 2.4.1986 Cass. sez. 1 numero 1316 del 2.5.1988 . Anche più di recente è stato ribadito che Non può essere dedotto sotto forma di difetto di motivazione la carente considerazione riservata dal giudice di merito alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte. Il provvedimento relativo alla questione di costituzionalità è infatti in sé non impugnabile, riservando la legge la possibilità di riproporre la questione ad ogni successivo grado di giudizio Cass. sez. 6 numero 706 del 19.2.1997 . 2. La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 593 co. 3 c.p.p. è manifestamente infondata. Questa Corte si è già pronunciata in proposito con la sentenza numero 3340 del 18.12.2000, evidenziando che la esclusione dell'appello per determinate sentenze non confligge col principio di ragionevolezza desunto dall'articolo 3 Cost., poiché, senza violare tale principio, il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena detentiva la diversità di trattamento è evidentemente giustificata dalla diversa valutazione della gravità del reato in tal senso Cass. Sez. 3A, numero 3433 dell'8.4.1993, ud. 11.2.1993, Mosca, rv. 194115 relativamente al testo originario dell'articolo 593 c.p.p. . La confisca di un grado di giudizio ., quindi, può essere discrezionalmente stabilita dal legislatore, al fine di accelerare i tempi del processo penale, senza vulnerare diritti costituzionali conf. Cass. penumero Sez. 3 numero 1552 del 14.11.2002 . Anche in relazione al denunciato specifico profilo di irragionevolezza, che deriverebbe dalla disparità di trattamento tra la posizione di chi somministra illecitamente manodopera e quella dell'intermediatore essendo i trattamenti sanzionatorio e processuale gravemente deteriori per il primo , il sospetto di illegittimità costituzionale è manifestamente infondato. Infatti il principio di ragionevolezza impone alla legge di trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse. Ed il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che, a prescindere dall'entità della sanzione pecuniaria, fosse più grave il reato posto in essere dall'intermediatore tanto da sanzionarlo con la pena detentiva. Di qui la previsione dell'appello proprio in ragione della qualità della pena, dal momento che, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità dei reato, effettuata dai legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria cfr. Cass. Sez. 5 numero 41136 del 15.10.2001 che ugualmente ha ritenuto manifestamente infondata la questine di legittimità costituzionale dell'articolo 593 co. 3 c.p.p. . E, difatti, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Ne consegue che quando l'assoggettamento di una determinata condotta a sanzione penale non appaia manifestamente irragionevole né sproporzionato al disvalore della condotta il minimo edittale previsto, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento consolidato secondo il quale non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie cfr. Corte Cost. ord. numero 207 del 26.5.1999 . 3. Gli altri motivi di entrambe le impugnazioni risentono palesemente del fatto che si intendeva proporre appello avverso la sentenza del Tribunale e che, quindi, si chiedeva un riesame del merito della vicenda processuale. L'articolo 568 comma V c.p.p. stabilisce che l'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione ad essa data, per un ovvio principio di conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina, però, una modificazione per così dire funzionale dell'impugnazione, altrimenti si attribuirebbe sostanzialmente alla parte la possibilità di appellare sentenze ritenute dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell'impugnazione restano quindi sempre quelli dei ricorso ex articolo 606 c.p.p Anche con i motivi nuovi del Mi. , attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, si ripropongono le medesime doglianze, in tema di responsabilità, di cui all'appello originario. 3.1. Tanto premesso, le censure sollevate sia dal M. che dal Mi. non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verifica re se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'articolo 606 lett. e c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame , non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata cfr. Cass. penumero sez. 6 numero 752 del 13.12.2006 . Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati. Tale controllo, però, non può mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito così Cass. penumero sez. 2 numero 23419/2007-Vignaroli . 3.2. Il Tribunale, con motivazione pertinente ed immune da vizi logici, sulla base di un esame puntuale delle risultanze processuali, ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati. Ha accertato infatti che i lavoratori delle ditte artigiane del M. e del P. non ricorrente lavoravano all'interno del capannone di OMISSIS insieme a quelli della Epizephiro, con le medesime mansioni di saldatori e con lo stesso orario di lavoro, e sotto il controllo e le direttive di tale S.A. , dipendente della medesima Epizephiro con funzioni di capo squadra. Tali emergenze attestavano senza ombra di dubbio che le due imprese artigiane non avevano autonomia gestionale, per cui correttamente ha ritenuto configurabili i reati ascritti ai capi 1, 3 e 5, essendosi gli imputati M. e P. limitati a somministrare manodopera alla società del Mi. che l'utilizzava. Relativamente al capo 4 ha rilevato il Tribunale che dagli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro era emerso che i dipendenti della ditta appaltatile erano gestiti dalla committente che aveva anche fatto frequentare ad essi i corsi di sicurezza e messo a loro disposizione i relativi presidi. In ordine al reato di cui al capo 8 ha rilevato il Tribunale che dagli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro era emerso che presso l'unità operativa di OMISSIS aveva svolto attività lavorativa un dipendente della RCM srl in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 L.276/03. Quanto ai capi 2 e 6 ha accertato il Tribunale che i lavoratori del M. avevano percepito, a parità di mansioni svolte, una retribuzione inferiore a quelli della Epizephiro. Ha quindi esaminato il Tribunale i rilievi difensivi e, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha ritenuto irrilevante il contratto di appalto stipulato tra la committente CO.ME.CF. e l'appaltatrice Epizephiro, non contraddittoria la circostanza che la Epizephiro avesse rivestito il duplice ruolo di utilizzatore a a OMISSIS e di somministratore a D.B.S. , ed infine la irrilevanza della mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 84 comma 2 D.Lvo 276/03. Con le impugnazioni vengono riproposte le medesime questioni già esaminate e disattese correttamente dal Tribunale, In modo per di più o meramente assertivo oppure attraverso la prospettazione di una non consentita rivisitazione delle risultanze processuali. 4. Quanto al trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fatto corretto ed argomentato uso del potere discrezionale riconosciuto in proposito ai Giudici di merito, negando le circostanze attenuanti generiche al M. a cagione del grave precedente penale estorsione ed incendio doloso e determinando la pena per entrambi previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al Mi. in misura congrua tenuto conto del numero dei lavoratori occupati e delle giornate lavorative dati ricavati non solo dalle dichiarazioni rese all'Ispettorato del Lavoro dal dipendenti delle varie imprese, ma soprattutto dalle risultanze del libro matricola - pag.9 sent. e con un aumento contenuto per la continuazione. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. le espressioni del tipo pena congrua , pena equa cfr. Cass. penumero Sez. 2 numero 36245 del 26.6.2009 . In considerazione della precedente condanna e dell'entità della pena irrogata ha ritenuto il Tribunale che non ricorressero i presupposti per concedere anche al M. i benefici di legge. 5. Infine, ineccepibilmente, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione non trovando applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'articolo 157 co. 5 c.p I reati ascritti sono, infatti, sanzionati con la pena dell'ammenda anche se commisurata proporzionalmente e progressivamente , per cui il termine di prescrizione è di anni 4, con aumento di % ex articolo 161 co. 2 c.p L'articolo 157 co. 5 c.p. fa, invece, riferimento a pene quali ad es. la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità di competenza di Giudice di Pace - cfr. Cass. Sez. 5 numero 17399 del 20.2.2007 diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria come indicate espressamente dall'articolo 18 c.p. . 6. I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'articolo 616 c.p.p 6.1. Va solo aggiunto che la inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l'emissione della sentenza impugnata. Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite per ultimo sent. numero 23428/2005 - Bracale . Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge articolo 591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e articolo 606 comma 3 , precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno.