La presunzione di un rapporto di co.co.pro. aiuta i finti lavoratori autonomi: l’INAIL ne indica i requisiti operativi

Con la circolare numero 15 del 20 marzo 2013, l’INAIL è intervenuta per riepilogare i criteri e le modalità applicative dell’articolo 69-bis, d.lgs. numero 276/2003, introdotto dalla riforma Fornero, il quale prevede che il rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita IVA si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in presenza di determinati requisiti, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente.

La circolare numero 15 del 20 marzo 2013, emanata dall’INAIL, fa il punto della situazione sui requisiti applicativi per la presunzione di un contratto di co.co.pro. per le false partite IVA. La nozione di partita IVA. L’INAIL ricorda innanzitutto la precisazione fatta dal Ministero del Lavoro sulla nozione e la funzione della partita IVA essa «è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell’articolo 2222 c.c, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». I requisiti della presunzione. La legge numero 92/2012, la c.d. riforma del lavoro, ha introdotto una norma nel d.lgs. numero 276/2003, l’articolo 69-bis, che prevede i tre requisiti necessari perché scatti l’automatica presunzione di contratto di co.co.pro. nei casi in cui il rapporto sia mascherato da una prestazione autonoma con partita IVA. Almeno due di questi devono essere sussistenti contemporaneamente, salva la possibilità, da parte del committente, di dimostrare il contrario - durata della collaborazione la collaborazione deve essere almeno pari a 8 mesi annui ossia 241 giorni, anche non continuativi per due anni di seguito. Il computo potrà operarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014 - fatturato deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite nel biennio solare decorrente dal 18 luglio 2012 - postazione fissa di lavoro negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore deve usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente. Tale presupposto da subito deve essere verificato, però da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge. Se non c’è il progetto scatta il contratto a tempo indeterminato. Ma perché sussista la presunzione di co.co.pro., è necessario che sia presente un progetto, altrimenti scatta un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto. Regime transitorio. Queste previsioni valgono solo per i rapporti instauratisi dopo l’entrata in vigore della riforma, ossia il 18 luglio 2012. Per i rapporti già vigenti allora, il termine di scadenza perché i committenti si mettano in regola è fissato al 18 luglio 2013. Obbligo e premio assicurativo. L’INAIL specifica quindi che nei casi di conversione, «l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati. Coerentemente con tali disposizioni, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail». Casi di esclusione della presunzione. L’INAIL ricorda i casi in cui la norma non trova applicazione, cioè nei casi in cui ci siano specifiche competenze professionali o prestazioni con un determinato valore economico. La presunzione è quindi esclusa nei casi in cui la prestazione - sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze figlie di concreta attività - sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, Legge 2 agosto 1990, numero 233 per il 2012, euro 18.662,50 - sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale o a registri, albi, ruoli o elenchi professionali.

INAIL, circolare 20 marzo 2013, numero 15 L. 92/2012 c.d. Riforma lavoro – articolo 69 bis, d.lgs. 276/2003 – partite Iva – indicazioni operative. Obbligo assicurativo. Disciplina contributiva. DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Quadro Normativo Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” G.u. numero 257 del 13 ottobre 1965 Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972 “ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” G.u. numero 292 dell’11 novembre 1972 Legge 233 del 2 agosto 1990 “ Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi G.u. numero 188 del 13 agosto 1990 ” Legge 335 dell’8 agosto 1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” G.u. numero 190 del 16 agosto 1995 Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000 ”Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della l. 17 maggio 1999, numero 144” G.u. numero 50 del 1° marzo 2000 Decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, numero 30 ”. G.u. numero 235 del 9 ottobre 2003 Decreto legge numero 83 del 22 giugno 2012 “Decreto convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, numero 134 - Misure urgenti per la crescita del Paese” Decreto Sviluppo - G.u. numero 147 del 26 giugno 2012 Legge 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” G.u. numero 153 del 3 luglio 2012, Riforma del lavoro Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 “Presunzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 69-bis, comma 1, d.lgs. 276/2003 ambito di non applicazione” Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 dell’11 dicembre 2012 “L. 92 /2012 c.d. Riforma lavoro . Collaborazione coordinata e continuativa a progetto – indicazioni operative per il personale ispettivo” Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 32 del 27 dicembre 2012 “ L. 92 /2012 c.d. riforma lavoro - articolo 69 bis, d.lgs. 276/2003 – partite Iva – indicazioni operative per il personale ispettivo” Circolare Inail 32 dell’11 aprile 2000 “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati” Circolare Inail 22 del 18 marzo 2004 “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina ” Circolare INAIL numero 42 del 5 settembre 2012 “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012 ” Circolare Inail 13 del 19 febbraio 2013 “Collaborazione coordinata e continuativa a progetto alla luce delle modifiche apportate agli articolo 61 e segg. del d.lgs. 276/2003 dall’articolo 1, commi 23-25 della l. numero 92 del 28 giugno 2012 c.d. Riforma lavoro . Obbligo assicurativo.” Premessa La Riforma del lavoro ha introdotto l’articolo 69 bis nel Decreto legislativo 276/2003 1 con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite Iva in regime di mono-committenza. Ciò attraverso la previsione di presunzioni legali circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito i presupposti per attuare le nuove disposizioni, con la circolare 32/2012 cui ha fatto seguito il Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 che individua, a titolo esemplificativo, albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esclude l’applicazione della presunzione. 1. Nozione di partita Iva Come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la partita IVA è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell’articolo 2222 c.c, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Più nello specifico, secondo l'articolo 35 del d.p.r. 633/1972, sono titolari di partita IVA i soggetti che intraprendono l'esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Il Ministero precisa, peraltro, che lo stesso strumento ossia la partita Iva, numero d.r. non è comunque precluso a soggetti che, sotto il profilo lavoristico, vedono inquadrate le proprie prestazioni nello specifico ambito della collaborazione coordinata e continuativa che – lo si ricorda – costituisce anch’essa una forma di lavoro autonomo. 2. Presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa 2.1 Presupposti La Riforma 2 stabilisce che il rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita Iva si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto 3 , salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, se sussistano almeno due dei seguenti presupposti, per i quali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito appositi approfondimenti 4 e, in particolare a Durata della collaborazione tale periodo da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre deve essere almeno pari a 8 mesi annui ossia 241 giorni, anche non continuativi per due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia. b Fatturato deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura fatturate indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite nel biennio solare 2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile decorrente dal 18 luglio 2012. Qualora si intenda far valere tale condizione unitamente a quella concernente la durata della prestazione professionale, si ritiene tuttavia che il criterio dell’anno civile - adoperato in relazione alla durata superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi – attragga necessariamente anche il criterio reddituale. In altri termini, poiché, in tal caso, occorre prendere in considerazione, ai fini della durata, i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre di due anni consecutivi, gli anni solari considerati ai fini reddituali dovranno necessariamente coincidere con i citati periodi. Anche in tal caso, si potrà procedere alla verifica, decorsi i due anni indicati dalla normativa in materia. c Postazione fissa di lavoro tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente. Pertanto, per i primi due presupposti, la verifica potrà essere fatta solo a posteriori, una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla Legge. Invece il terzo presupposto, relativo alla postazione fissa, potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge. In definitiva, il momento a partire dal quale si potrà effettuare una verifica anche da parte dei lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione delle condizioni sopra riportate ad esempio, se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l’80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014, data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge. Se invece, le condizioni sono la durata della collaborazione e la postazione fissa, oppure la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015, atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014. 2.2 Operatività della presunzione Nel caso in cui il collaboratore ricada in almeno due di tali presupposti, scatterà la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che sarà considerata legittima, in presenza di uno specifico progetto. Si tratta di una presunzione relativa, in quanto il committente può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo. Quindi, non si applica la presunzione e la prestazione resa dal titolare di partita IVA è genuina, quando il committente dimostra in maniera concreta l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo. 3. Effetti della presunzione La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa per le attività svolte in regime di mono-committenza comporta l’applicazione della disciplina in materia di lavori a progetto. 5 Pertanto, nella prestazione del titolare di partita Iva ricondotta a una collaborazione coordinata e continuativa deve essere individuato un progetto elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 6 a decorrere dalla data di costituzione del rapporto. In sintesi, se la prestazione resa da un titolare di partita Iva per conto di un committente non è riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente. 4. Regime transitorio È stato previsto un apposito regime transitorio in base al quale, per i rapporti già in essere, le nuove regole imposte dalla Riforma del lavoro entreranno in vigore solo dal 18 luglio 2013, al fine di consentire ai professionisti e alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni. Per le nuove collaborazioni, invece, ossia per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma del lavoro, le nuove disposizioni sono applicabili dal 18 luglio 2012 7 . 5. Obbligo assicurativo e premio assicurativo In presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati 8 ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati 9 . Coerentemente con tali disposizioni, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail 10 . 6. Partite Iva genuine In questi casi, la Riforma cerca di valorizzare le caratteristiche professionali e di accentuarne il carattere di autonomia Relazione illustrativa al d.d.l. . Non rientrano nella nuova disciplina di cui all’articolo 69-bis del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., le prestazioni lavorative che presentano determinati requisiti di professionalità o che hanno un determinato valore economico. La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è esclusa 11 , quando la prestazione a sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività b sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, numero 233 per il 2012, il reddito minimo annuo di riferimento è di Euro 18.662,50 . Ulteriore esclusione dall’applicazione della presunzione è il caso in cui la prestazione sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni. L’esclusione, in definitiva, non vale per tutte le attività lavorative del professionista, ma solo per quelle prestazioni che costituiscono lo svolgimento dell’attività professionale per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali 12 . La ricognizione di tali attività professionali escluse dall’ambito applicativo delle presunzioni legali da applicare alle prestazioni rese dai titolari di partita Iva è stata effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’allegato decreto ministeriale 20 dicembre 2012, che demanda agli organismi di certificazione monitoraggi periodici sugli incarichi professionali. Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un’amministrazione pubblica nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività 13 . 1. articolo 1, comma 26, l. 92 del 28 giugno 2012, come modificato dall’articolo 46-bis comma 1, lettera c del d.l. 83 del 22 giugno 2012. 2. articolo 69 bis del d.lgs. numero 276/2003, aggiunto dall’articolo 1, comma 26, l. 92 del 28 giugno 2012, come modificato dall’articolo 46-bis comma 1, lettera c del d.l. 83 del 22 giugno 2012 . 3. In assenza di progetto specifico, la prestazione si considera resa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 4. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 32/2012. 5. D.lgs. 276/2003, Titolo VII, capo I. In tal caso, la prestazione ricondotta a una collaborazione a progetto comporta l’applicazione delle norme sulla sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio e di proroga dello stesso in caso di gravidanza. 6. Articolo 1, comma 24, della l. 92 del 28 giugno 2012. 7. articolo 69 bis, comma 4, d.lgs. 276/2003. 8. articolo 5 del d.lgs. 38/2000 circolare Inail numero 22 del 18 marzo 2004 e circolare Inail numero 13 del 19 febbraio 2013. 9. Circolare Inail numero 32/2000, nota Direzione centrale rischi del 26 gennaio 2001 “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati innovazioni introdotte dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000” e circolare Inail 22/2004. 10. D.p.r. 1124/1965, articolo 116, cui rinvia il decreto legislativo 38/2000, articolo 5. Per l’anno 2012 l’imponibile minimo e massimo previsto ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto è riportato nella circolare Inail 42/2012, paragrafo 7. 11.articolo 69 bis, comma 2, del d.lgs. 276/2003. 12. articolo 61, comma 3, d lgs. 276/2003. 13. D. m. 20 dicembre 2012 che si allega.